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22/06/2018: Cessazione dell'attività di produzione e importazione prima dell'ultima scadenza di registrazione

Le sostanze pre-registate che sono state prodotte o importate prima della data di registrazione prevista possono essere immesse nel mercato dopo questa data senza una registrazione?

ECHA, in accordo con tutti gli helpdesk nazionali, ha provveduto ad un importante aggiornamento della Q&A N. 40, relativa alla cessazione dell'attività di produzione e importazione prima dell'ultima scadenza di registrazione.

Il testo della Q&A è disponibile sul sito dell'ECHA al seguente link:

Q&A N. 40

L'Helpdesk nazionale ha anche provveduto a fare la traduzione in italiano e aggiornare la Q&A N. 40, corrispondente alla FAQ 6.3.12 pubblicata sul sito dell'helpdesk REACH.

 

6.3.12 Le sostanze pre-registate che sono state prodotte o importate prima della data di registrazione prevista possono essere immesse nel mercato dopo questa data senza una registrazione? (ID n. 40)

Il REACH impone obblighi di registrazione solo ai produttori o importatori (e, in casi specifici, ai produttori o importatori di articoli). L'obbligo di registrazione non si applica agli utilizzatori a valle o ai distributori.

 

Pertanto l'obbligo di registrazione non si applica alla tua azienda se tu hai:

- prodotto o importato sostanze pre-registrate prima della scadenza di registrazione e

- completamente cessato tali attività ed esclusivamente le utilizzi e/o le fornisci da quel momento in poi.

Per esempio, gli importatori la cui ultima partita di una sostanza è importata entro il 31 maggio 2018, al massimo, possono continuare a utilizzare e/o fornire tale sostanza dopo la scadenza senza registrazione senza limite di tempo.

Dal momento che la sostanza pre-registrata non è stata registrata, non vi è alcun obbligo di informare l'ECHA della cessazione della fabbricazione/importazione.
L'articolo 50(2) e (3) del Regolamento REACH non si applica a questa situazione.
Se non hai cessato le tue attività prima della scadenza di registrazione, hai l'obbligo di registare la sostanza in accordo all'articolo 6 del REACH.

Se tu sei un utilizzatore a valle (o qaulunque altro attore a valle della catena di approvvigionamento) che non è soggetto all'obbligo di registrazione, puoi continuare ad usare, senza limite di tempo, e/o fornire le quantità di sostanza che sono state prodotte o importate prima della scadenza di registrazione.

Per gli obblighi di un utilizzatore a valle o di un distributore di controllare lo stato di registrazione delle sostanze tal quali o in miscela è necessario far riferimento alla Q&A N. 155

 

 

Fonte: reach

 

 


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