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05/06/2015: CLP: chiarimenti sulla deroga al 1 giugno 2017
Come applicare la deroga di due anni per l'adozione della etichetta CLP.
Pubblicata la circolare Ministero della Salute – Circolare n. 0018101 del 26 maggio 2015 - Applicazione della deroga di due anni per l'adozione della etichetta CLP per le miscele fabbricate e immesse in commercio prima del 1° giugno ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 4. Del regolamento (CE) n. 1272/2008.
La circolare ricorda l’articolo 61, paragrafo 4 del regolamento stesso:
“In deroga al secondo comma dell'articolo 62 del presente regolamento; per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità dello direttiva 1999/15/CEE e già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1° giugno 2017.
Per quanto riguarda il passaggio relativo alle Verifiche, la circolare del Ministero chiarisce:
“Quando la miscela è nel magazzino del fabbricante/formulatore dopo il 1° giugno 2015 ma prima giugno 2017:
1. La miscela è etichettata e approvata per la vendita? (No : deroga non applicabile. Sì: Continua punto 2):
2. La miscela è stata fabbricata prima del 1° giugno 2015? (No: deroga non applicabile. Sì: Continua Punto 3);
3. Esiste un documento (intenzione di acquisto, contratto, fattura) che attesti che la miscela è stata fornita prima del 1° giugno 2015? (No: continua. Sì: La miscera è conforme e può usufruire della deroga).
Quando la miscela è a scaffale (inteso come qualsiasi punto della catena di distribuzione che non sia il magazzino del fabbricante/formulatore dopo il 1° giugno 2015 ma prima del 1°giugno 2017):
1. La miscela è stata fabbricata prima del 1° giugno 2015 ? (No: deroga non applicabile. Sì: Continua Punto 2);
2. Esiste un documento (ordine di acquisto, contratto, fattura) che attesti che la miscela è stata fornita per la prima volta prima del 1° giugno 2015? (No:deroga non applicabile. Sì: La miscela è conforme e può usufruire della deroga)”.
RPS
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