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Pur con non pochi dubbi, provo a sintetizzare l'italico bordello di sovrapposizioni di leggi. Non ultimo quello che il legislatore ha voluto chiamare "decreto semplificazioni" che, dopo averlo letto, viene voglia di imbarcarsi per il Madagascar.
Non sarebbe più semplice abrogare tutte le norme precedenti, scrivendo una semplice legge di poche righe per comprendere la quale non ci voglia la cabala?
Entrata in vigore 15 settembre 2015.
Da tale data, sebbene il portale INAIL non sia al momento attrezzato, il professionista esercente una professione sanitaria che abbia conoscenza di una malattia professionale (patologia contenuta nell'elenco pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12.9.2014 il D.M. 10 giugno 2014 che aggiorna l'elenco delle malattie di cui al D.M. 11 dicembre 2009,
patologie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi dell'articolo 139 del D.P.R.1124/1965 in presenza del fattore di rischio lavorativo), deve provvedere alla denuncia/referto alle autorità giudiziaria con modalità differenti rispetto al passato.
Referto (invariato)
L’artico 365 del Codice Penale (C.P.), infatti, prevede che coloro che esercitano una professione sanitaria e che prestano la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si deve procedere d’ufficio, devono riferirne all’Autorità Giudiziaria.
Secondo quanto disposto dall’articolo 590 del C.P., tutti i fatti che abbiano determinato una malattia professionale con lesione grave o gravissima, possono presentare il carattere di un delitto perseguibile d’ufficio. Ai sensi degli articolo 582 e 583 del C.P. la lesione personale è considerata grave nei seguenti casi: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
La lesione personale è considerata gravissima, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
Il Referto deve pervenire entro quarantotto ore o, se sussiste pericolo nel ritardo, immediatamente, al Pubblico Ministero o a qualsiasi altro Ufficiale di Polizia Giudiziaria del luogo in cui il Medico ha prestato la propria opera o assistenza. Molte Procure, con specifiche direttive, hanno individuato nei SS.P.S.A.L. delle AUSL i destinatari dei Referti di malattia professionale. I SS.P.S.A.L. svolgono, infatti, funzioni di Polizia Giudiziaria, per cui possiamo ritenere che, indirizzando il Referto a detti Servizi, il Medico ottempera all’ obbligo di riferire all’ Autorità Giudiziaria.
L'articolo 365 secondo comma stabilisce che la norma non si applica "quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale": il caso della malattia professionale nell'artigiano (in questo caso si omette il referto).
I certificato INAIL di Malattia Professionale (qui cambia)
Art. 21 del sopracitato D.Lvo 14 settembre 2015, n. 151.
Finora il primo certificato di malattia professionale veniva consegnato al lavoratore il quale, se desideroso di aprire la pratica risarcitoria, lo consegnava al datore di lavoro entro 15 giorni, il quale, a sua volta, inviava la denuncia telematica di malattia professionale corredata dai dati del certificato entro 5 giorni dal ricevimento.
Ora invece: "Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore. "
Viene in pratica previsto l'invio telematico da parte dello stesso medico che viene a conoscenza della malattia professionale.
Denuncia di Malattia Professionale ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. 1124/65 (qui cambierà)
Art. 21 del sopracitato D.Lvo 14 settembre 2015, n. 151.
Finora il lo stesso medico effettuava anche la denuncia di malattia professionale ai registri INAIL ai fini statistici-epidemiologici.
A partire dal 180° dalla pubblicazione del D.Lvo 151/2015 (e quindi dal 15 marzo 2016), tale obbligo si intende assolto con la trasmissione telematica del suddetto certificato. Così come si intende assolto l'obbligatorio invio all'INAIL della denuncia nei casi di malattia professionale che produca astensione dal lavoro superiore a 3 giorni.
Denuncia di malattia professionale all'Ufficio Territoriale del Lavoro (art. 139 del D.P.P. 1124/65)
Mi par di capire, pur con non poche difficoltà interpretative, che tale obbligo permanga.
Ma chi legge le denunce (che contengono dati sanitari) in una struttura che è priva di personale medico?
In caso di tumori professionali. Rimane invariato l'obbligo del medico di di darne segnalazione all'ISPEL (ora INAIL), tramite i Centri operativi regionali (COR) (art. 244, comma 2 del D.Lvo 81/08)
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