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31/03/2015: Condanna di un Datore di Lavoro per non aver attuato quanto espresso nel giudizio di idoneità

Cosa può succedere quando il Datore di Lavoro non rispetta il giudizio di idoneità e affida ad un lavoratore una mansione senza tenere conto del suo stato di salute?

Il caso fa riferimento ancora al regime del D.Lvo 626/94 ma la sentenza definitiva arriva nel 2015.
Si tratta della conferma della condanna di un datore di lavoro che, nell'affidare i compiti lavorativi ad una lavoratrice, non ha tenuto conto del suo stato di salute ed in particolare dei giudizi di idoneità alla mansione espressi dal medico competente che l'aveva riconosciuta non idonea alla mansione di bagnina di un impianto di terme. Per sopperire alle carenze di personale era stata adibita nuovamente alle vasche idromassaggi ove, nel tentativo di reggere un ospite che stava scivolando, aveva subito un infortunio.
 
 
Su questo argomento avevo già scritto un post in precedenza:  
Quando il Datore di Lavoro non Rispetta il Giudizio di Idoneità
Prendo spunto da 2 recenti casi di consulenza a me sottoposta da parte di due lavoratori che, per pura coincidenza essendo di due città differenti, mi hanno contattato per situazioni analoghe, mettendo in luce una malpractice gestionale da parte di tutti che si è trasformata in un calvario per gli interessati, spesso mal consigliati.
Si tratta di due lavoratori della grande distribuzione che, a causa di problematiche di salute ritenevano di non poter svolgere alcuni compiti lavorativi: di non essere esposti a condizioni microclimatiche sfavorevoli (basse temperature, sbalzi termici) e a condizioni ergonomicamente non adeguate (piano di lavoro, sedia, spazi, ecc.).
Essi non erano sottoposti a sorveglianza sanitaria in quanto non esposti, secondo il documento di valutazione dei rischi aziendale) a rischi per la salute normati o identificati dalle indicazioni della Commissione Consultiva del Ministero del Lavoro. Pertanto hanno correttamente richiesto una visita con il medico competente dell'azienda il quale ha stilato, al termine degli accertamenti, un giudizio di idoneità con una serie di limitazioni e consegnato copia al datore di lavoro ed al lavoratore.
Qui inizia il percorso ad ostacoli. Il datore di lavoro non ottempera alle indicazioni contenute nel giudizio di idoneità: cambio mansione o adeguamento del posto di lavoro e/o dell'organizzazione del lavoro secondo le indicazioni del medico.
Passa il tempo ed i lavoratori, dopo solleciti, non ottengono nulla e pertanto si rivolgono nuovamente, in più occasioni, al medico competente che, non può far altro che ribadire il precedente giudizio di idoneità.
Primo errore (del lavoratore) : se non sono subentrati peggioramenti della patologia a cosa serve rivolgersi al medico competente (se non per metterlo al corrente della situazione).
Allora presentano ricorso al giudizio di idoneità all'asl per ottenere una nuova certificazione da parte dell'asl.
Secondo errore (del lavoratore): il ricorso è ovviamente un escamotage perchè in realtà il lavoratore non vuole ricorrere contro il giudizio di idoneità ma vuole ottenere la garanzia delle limitazioni da parte del datore di lavoro.
Terzo errore (dell'asl): i medici dell'asl accettano il ricorso e non guidano il lavoratore nella giusta direzione.
La commissione asl conferma il giudizio di idoneità aggiungendo ulteriori limitazioni dell'attività.
La situazione non cambia.
Un lavoratore si rivolge quindi all'asl in forma scritta. Essi effettuano il sopralluogo sul luogo di lavoro e richiedono una valutazione dei parametri microclimatici ai tecnici della stessa asl.
Passa un anno e anche i tecnici dell'asl "si dimenticano" di effettuare la valutazione, la pratica rimane ferma, il lavoratore svolge ancora i compiti di prima e nelle stesse condizioni.
L'altro lavoratore si reca dal responsabile dell'asl il quale gli dà la giuste informazioni: occorre fare una segnalazione formale all'asl però.......sappia che la segnalazione passa poi per la procura della repubblica, questo significa denunciare l'azienda, lei poi rischia il posto di lavoro....
Quarto errore (dell'asl). Nel primo caso qualcuno "si è dimenticato" di effettuare il monitoraggio lasciando la pratica in sospeso per un anno; nel secondo caso, ancora più grave, è stato segnalato un reato ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria e non è intervenuto.
A questo punto i lavoratori, non sapendo più che fare, incominciano una diaspora tra patronati, avvocati, medici legali perchè consigliati a tentare un causa civile contro l'azienda in quanto non ha ottemperato ai giudizi di idoneità e quindi ha causato un danno biologico al lavoratore.
Denaro per consulenze, pareri contrastanti, gettano nello sconforto i lavoratori.
Per una causa civile occorre dimostare che il lavoratore abbia avuto nocumento dal lavoro.
Ma questi casi sono ben diversi. Qui si tratta di lavoratori che, per pregresse patologie degenerative o traumatiche (quindi non collegate al lavoro) non possono più svolgere alcuni compiti lavorativi. Certamente il lavorare in ambienti freddi o in condizioni ergonomiche sfavorevoli crea un disagio in questi lavoratori, crea sindromi dolorose, crea discomfort ma non crea un aggravamento della patologia, almeno nel breve termine. E siamo al quinto errore (dei consulenti). Diversa sarebbe stata la situazione se essi fossero stati adibiti a compiti lavorativi che avessero comportato un aggravamento della loro patologia: ad es. un lavoratore, sottoposto a movimentazione manuale dei carichi, con una protrusione discale e un giudizio di idoneità con limitazione al sollevamento manuale dei carichi superiori a 5-6 kg che continua a svolgere regolari attività di sollevamento dei carichi e, dopo alcuni anni, ha un'ernia discale. In questo caso è facilmente dimostrabile il nesso di causa tra l'attività svolta e l'aggravamento della patologia (anche pre-esistente).
Intanto sono passati 5 anni ed i lavoratori svolgono ancora i compiti con piccole modifiche, senza però un reale cambio di mansione o un adeguamento della postazione di lavoro a condizioni ergonomicamente più idonee. Ad uno dei due lavoratori che nel frattempo è stato dichiarato invalido civile a causa delle patologie di cui è portatore, che chiedeva un avvicinamento in punto vendita meno distante dal luogo di residenza, viene anche proposto una modifica, verso il basso, dell'inquadramento contrattuale con perdita economica.
Malattie, ritorsioni....insomma...volano stracci da una parte e dall'altra.

Quale sarebbe stata la procedura più corretta, almeno nella mia opinione.
Ricevuto il giudizio di idoneità, il lavoratore, non ricevendo alcun feedback da parte del datore di lavoro avrebbe dovuto rivolgersi, tramite il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, in forma scritta al datore di lavoro, chiedendo di ottemperare al giudizio idoneità.
Non ricevendo risposta adeguata, la strada da percorrere è dettata dalla lettura di due articoli di legge.
Art. 18, comma 1, lettera c del D.Lvo 81/08. Il datore di lavoro ed i dirigenti preposti, devono, nell'affidare i compiti ai lavoratori, tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza.
Art. 42 del D.Lvo 81/08. Il datore di lavoro...., in relazione ai giudizi di cui all'art. 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
La sanzione penale in caso di inadempienza è regolata dall'art. 55, comma 5, lettera c: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
Pertanto i lavoratori avrebbero dovuto, dopo magari un tentativo di sollecito tramite l'R.L.S., segnalare all'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica o Ufficiale di Polizia Giudiziaria della ASL) il possibile reato e la giustizia avrebbe fatto il suo corso.....
Ricorsi, conversazioni informali con l'asl, ulteriori richieste di visite al medico competente, avvocati, medici legali....hanno portato, nei due casi descritti, a 5 anni di inutili disagi, quando non sofferenze, oltre che la senzazione di frustrazione e impotenza che tali esperienza generano nelle vittime del sistema che non funziona. Perchè in un ingranaggio che non funziona, sono le ghiere più deboli che si rompono per prime.
E' certo una denuncia penale e un lavoratore si può fare uno scrupolo nel denunciare...però teniamo presente che, accertato il reato, nella gran parte dei casi, viene formalizzata una prescrizione alla quale il datore ottempera, pagando un quarto del massimo dell'ammenda.
Considerazione finale mia personale: vale veramente la pena anche da parte dell'azienda e soprattutto grandi aziende, resistere al giudizio di idoneità, anche solo per negligenza o pigrizia organizzativa, e mettere in atto un casino tale da compromettere un rapporto di lavoro che, alla fine, nuoce all'azienda stessa ?
Non sarebbe più semplice ottemperare a quelle 4 limitazioni e/o prescrizioni indicate nel giudizio di idoneità?
La risposta non l'ho....o forse si....ma non la dico nel rispetto del mio ruolo indipendente e tecnico di medico del lavoro.
 
Cristiano Ravalli
medico del lavoro competente
 

14/02/2017: Un disegno di legge per introdurre il reato di omicidio sul lavoro

Presentato in Senato il 9 febbraio un disegno di legge di modifica del codice penale, che introduce il reato di omicidio sul lavoro.


14/02/2017: Albo Nazionale Gestori Ambientali: iscrivibili le imprese in concordato con continuità aziendale.

In risposta a diversi quesiti.


13/02/2017: In forma si, ma in sicurezza!

Salute e sicurezza nei centri fitness e nei centri benessere


10/02/2017: Il regolamento generale europeo sulla protezione dei dati

In vigore dal 24 maggio 2016.


10/02/2017: Un convegno a Roma il 22 febbraio per parlare di prevenzione

A Roma il 22 febbraio 2017 si terrà il convegno gratuito “Azione Centrale per il Piano Nazionale di Prevenzione: Il Sistema Infor.MO per la sorveglianza dei fattori di rischio infortunistico e per la programmazione degli interventi di prevenzione”. 


09/02/2017: Piano Nazionale dei Controlli sui prodotti chimici

Un quadro nazionale delle attività di controllo per la verifica di conformità dei prodotti chimici al Regolamento REACH.


08/02/2017: Sicurezza del macchinario: UNI EN 13849-1 in lingua italiana

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07/02/2017: Una sintesi delle attività dello SPISAL della ULSS 6 Vicenza

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07/02/2017: Disturbi muscolo-scheletrici e lavoro: una mappatura critica

Seminario gratuito a Modena il 17 febbraio.


06/02/2017: Richiesta di chiarimenti relativamente all'utilizzo dell'applicativo per compilazione e trasmissione dati allegato 3B

Le difficoltà dei medici competenti a inserire i dati relativi alle aziende da loro seguite.


03/02/2017: Aiutare i RLS ad affrontare lo stress

Nuova guida del TUC (sindacato inglese).


02/02/2017: Parere relativo alla proposta di direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 487/113 del 28.12.2016.


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Recepito dalla Regione Piemonte l’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, repertorio 128/CSR del 7 luglio 2016.


30/01/2017: Campi elettromagnetici: linee guida per valutare l'esposizione

Approvate le linee guida per la misurazione dell'esposizione a campi elettromagnetici nelle pertinenze esterne di ambienti abitativi con permanenze continuative giornaliere di almeno 4 ore.


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18/01/2017: Comunicazione pile e accumulatori: attivato il portale per l’invio

Attivato il sistema informatico per la comunicazione annuale che i produttori di pile e accumulatori iscritti al Registro Nazionale devono presentare per le quantità immesse sul mercato nel 2016.


74.5 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5 81.5 82.5 83.5 84.5