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16/07/2015: Considerazioni del medico competente sul lavoro in altezza

Non esiste alcuna indicazione normativa che obblighi ad attivare la sorveglianza sanitaria per il lavoro in quota

In molti documenti di valutazione del rischio si osserva che il lavoro in quota (oltre i due metri di altezza da un piano stabile) viene associato alla sorveglianza sanitaria.
In realtà non esiste alcuna indicazione normativa che obblighi ad attivare la sorveglianza sanitaria. L'unico possibile controllo é, allo stato attuale, quello teso ad escludere l'assunzione di bevande alcoliche durante l'attività lavorativa tramite controllo alcolimetrico che rimane peraltro una possibilità e non un obbligo e non comporta conseguenze sull'idoneità ma solo un ipotetica sanzione pecuniaria peraltro inapplicabile in termini pratici. Essi inoltre non sono soggetti ai controlli tesi ad escludere l'utilizzo di sostanze stupefacenti che invece richiedrebbero l'espressione del giudizio di idoneità.
Il problema del lavoro in quota é di natura infortunistico e non medico. Le osservazioni che mi vengono mosse quando esprimo questo concetto sono: "si, ma se il lavoratore é diabetico? Se soffre di vertigini? Se é epilettico?".
Certo queste potrebbero essere controindicazioni assolute ma le stesse considerazioni dovremmo esprimerle per la guida di mezzi aziendali, per l'utilizzo di macchine utensili eppure queste categorie di lavoratori non vengono sottoposti a sorveglianza sanitaria né ci si pone il problema.
Può darsi che nei prossimi mesi vengano definite le categorie da sottoporre a controlli per eslcudere l'alcoldipendenza e che anche i lavoratori in altezza potranno farne parte ma fino ad allora non vedo come possiamo intervenire e se sia lecito intervenire su un rischio infortunistico.
La sorveglianza sanitaria per il lavoro in altezza sarebbe indirizzato alla prevenzione di infortuni e di conseguenze di incolumità per il lavoratore o per terzi e non per la tutela della salute che, a causa della mansione svolta, potrebbe subire un danno. L'unico caso in cui, per la normativa, noi medici competenti possiamo intervenire nella tutela della incolumità del lavoratore e di terzi é l'assunzione di sostanze stupefacenti e l'assunzione di alcol durante l'attività lavorativa per alcune categorie.
Pertanto, a mio avviso, la sorveglianza sanitaria e la relativa idoneità esclusiva per il lavoro in altezza non é dovuta.
 
Dott. Cristiano Ravalli
 

09/04/2019: Work-life balance

Approvata dal Parlamento europeo la direttiva c.d. work-life balance


08/04/2019: Dichiarazione eprtr dati anno 2018

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05/04/2019: Dieci anni dopo ancora l’Aquila

Le indicazioni previste nel D. Lgs. 81/2008 sono utili e necessarie anche in molti casi di interventi negli eventi sismici e calamità naturali.


04/04/2019: Le giornate della protezione dei dati a Berlino

Il 20 e 21 maggio un’occasione unica per fare il punto dell’applicazione del regolamento europeo a un anno dalla sua piena entrata in vigore.


03/04/2019: Modificato il Regolamento CLP

Pubblicato il Regolamento 27 marzo 2019, n. 521 che Modifica il Reg. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.


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01/04/2019: Con Previs e Informo l’Inail approfondisce i fattori di rischio lavorativi per l’assistenza alle imprese

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29/03/2019: Privacy e intelligenza artificiale: vigilare sugli algoritmi

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25/03/2019: Amianto, nemico dei marittimi


22/03/2019: Le competenze non tecniche a supporto del RLS

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