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16/07/2015: Considerazioni del medico competente sul lavoro in altezza

Non esiste alcuna indicazione normativa che obblighi ad attivare la sorveglianza sanitaria per il lavoro in quota

In molti documenti di valutazione del rischio si osserva che il lavoro in quota (oltre i due metri di altezza da un piano stabile) viene associato alla sorveglianza sanitaria.
In realtà non esiste alcuna indicazione normativa che obblighi ad attivare la sorveglianza sanitaria. L'unico possibile controllo é, allo stato attuale, quello teso ad escludere l'assunzione di bevande alcoliche durante l'attività lavorativa tramite controllo alcolimetrico che rimane peraltro una possibilità e non un obbligo e non comporta conseguenze sull'idoneità ma solo un ipotetica sanzione pecuniaria peraltro inapplicabile in termini pratici. Essi inoltre non sono soggetti ai controlli tesi ad escludere l'utilizzo di sostanze stupefacenti che invece richiedrebbero l'espressione del giudizio di idoneità.
Il problema del lavoro in quota é di natura infortunistico e non medico. Le osservazioni che mi vengono mosse quando esprimo questo concetto sono: "si, ma se il lavoratore é diabetico? Se soffre di vertigini? Se é epilettico?".
Certo queste potrebbero essere controindicazioni assolute ma le stesse considerazioni dovremmo esprimerle per la guida di mezzi aziendali, per l'utilizzo di macchine utensili eppure queste categorie di lavoratori non vengono sottoposti a sorveglianza sanitaria né ci si pone il problema.
Può darsi che nei prossimi mesi vengano definite le categorie da sottoporre a controlli per eslcudere l'alcoldipendenza e che anche i lavoratori in altezza potranno farne parte ma fino ad allora non vedo come possiamo intervenire e se sia lecito intervenire su un rischio infortunistico.
La sorveglianza sanitaria per il lavoro in altezza sarebbe indirizzato alla prevenzione di infortuni e di conseguenze di incolumità per il lavoratore o per terzi e non per la tutela della salute che, a causa della mansione svolta, potrebbe subire un danno. L'unico caso in cui, per la normativa, noi medici competenti possiamo intervenire nella tutela della incolumità del lavoratore e di terzi é l'assunzione di sostanze stupefacenti e l'assunzione di alcol durante l'attività lavorativa per alcune categorie.
Pertanto, a mio avviso, la sorveglianza sanitaria e la relativa idoneità esclusiva per il lavoro in altezza non é dovuta.
 
Dott. Cristiano Ravalli
 

20/04/2015: Chiarimenti sulla manutenzione periodica dei sistemi anticaduta

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Conferenza CLP 2015: Verso la piena attuazione del Regolamento 1272/2008: 1 giugno 2015. Programma e iscrizione.


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13/04/2015: Sicurezza nei cantieri: nuova norma Uni 11578:2015

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13/04/2015: Sicurezza del macchinario: pubblicata la norma UNI 11577

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10/04/2015: Cancellazione dei Medici Competenti: manteniamo la calma e riflettiamo

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10/04/2015: Cancellazione dei Medici Competenti dall'elenco: errori e significati

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09/04/2015: Industria chimica: approvate dall’Inail le linee di indirizzo per un nuovo SGSL

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09/04/2015: Un sito che raccoglie le prove di efficacia degli interventi di prevenzione

Un supporto alle Regioni nella fase di progettazione e implementazione di interventi per la riduzione dei fattori di rischio indicati nel Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2018.


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08/04/2015: Segnaletica stradale: in scadenza il termine per l'aggiornamento degli addetti

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03/04/2015: Nuovo Codice di prevenzione incendi: rinvio di 3 mesi

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