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16/07/2015: Considerazioni del medico competente sul lavoro in altezza

Non esiste alcuna indicazione normativa che obblighi ad attivare la sorveglianza sanitaria per il lavoro in quota

In molti documenti di valutazione del rischio si osserva che il lavoro in quota (oltre i due metri di altezza da un piano stabile) viene associato alla sorveglianza sanitaria.
In realtà non esiste alcuna indicazione normativa che obblighi ad attivare la sorveglianza sanitaria. L'unico possibile controllo é, allo stato attuale, quello teso ad escludere l'assunzione di bevande alcoliche durante l'attività lavorativa tramite controllo alcolimetrico che rimane peraltro una possibilità e non un obbligo e non comporta conseguenze sull'idoneità ma solo un ipotetica sanzione pecuniaria peraltro inapplicabile in termini pratici. Essi inoltre non sono soggetti ai controlli tesi ad escludere l'utilizzo di sostanze stupefacenti che invece richiedrebbero l'espressione del giudizio di idoneità.
Il problema del lavoro in quota é di natura infortunistico e non medico. Le osservazioni che mi vengono mosse quando esprimo questo concetto sono: "si, ma se il lavoratore é diabetico? Se soffre di vertigini? Se é epilettico?".
Certo queste potrebbero essere controindicazioni assolute ma le stesse considerazioni dovremmo esprimerle per la guida di mezzi aziendali, per l'utilizzo di macchine utensili eppure queste categorie di lavoratori non vengono sottoposti a sorveglianza sanitaria né ci si pone il problema.
Può darsi che nei prossimi mesi vengano definite le categorie da sottoporre a controlli per eslcudere l'alcoldipendenza e che anche i lavoratori in altezza potranno farne parte ma fino ad allora non vedo come possiamo intervenire e se sia lecito intervenire su un rischio infortunistico.
La sorveglianza sanitaria per il lavoro in altezza sarebbe indirizzato alla prevenzione di infortuni e di conseguenze di incolumità per il lavoratore o per terzi e non per la tutela della salute che, a causa della mansione svolta, potrebbe subire un danno. L'unico caso in cui, per la normativa, noi medici competenti possiamo intervenire nella tutela della incolumità del lavoratore e di terzi é l'assunzione di sostanze stupefacenti e l'assunzione di alcol durante l'attività lavorativa per alcune categorie.
Pertanto, a mio avviso, la sorveglianza sanitaria e la relativa idoneità esclusiva per il lavoro in altezza non é dovuta.
 
Dott. Cristiano Ravalli
 

23/09/2019: Sicurezza nelle scuole, nel 2018 denunciati oltre 77mila infortuni di studenti

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20/09/2019: Incentivi alle imprese: ridurre il rischio rumore nella lavorazione del vetro

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19/09/2019: Lavori sotto tensione: adottato l'elenco dei soggetti abilitati e formatori

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18/09/2019: I vincitori del Premio per le buone pratiche nell’ambito della campagna «Ambienti di lavoro sani e sicuri»

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17/09/2019: E’ ancora la morte a spezzare la catena della solidarietà umana


16/09/2019: Spunti di conversazione per le discussioni sul luogo di lavoro sui disturbi muscolo-scheletrici

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12/09/2019: ESENER: una panoramica della gestione della SSL in Europa

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11/09/2019: FGAS: attivato il portale per il rilascio delle credenziali per la comunicazione degli interventi

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10/09/2019: Imprese e territori resilienti

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09/09/2019: L’ISS pubblica una rassegna delle evidenze scientifiche su esposizione e tumori

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05/09/2019: Gli infortuni e la prevenzione nel settore dei trasporti

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04/09/2019: Il costo degli infortuni e delle malattie professionali in Europa

Pubblicata una relazione con i risultati della seconda fase del progetto dell’EU-OSHA per la stima dei i costi degli incidenti, delle malattie e dei decessi professionali a livello europeo.


03/09/2019: Convegno sulla salute e sicurezza in presenza di sostanze pericolose

Il contributo di ingegneri e psicologi in una prospettiva di collaborazione interdisciplinare


02/09/2019: Emergent risks in industry 4.0

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