Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

23/09/2015: Considerazioni sulla polvere da farina nelle attività di pizzeria

Dal punto di vista normativo, la polvere di farina si configura come rischio chimico e in questo ambito deve essere valutato

Prendo spunto da una valutazione dei rischi di una pizzeria in cui mi viene chiesta una collaborazione ai fini di definire alcuni fattori di rischio per la salute.
Soffermandoci sul pizzaiolo.
A parte il microclima che, forse, può raggiungere condizioni di severità ma se non lo si misura con l'indice WBGT (magari sia inverno che in estate ove è possibile che compaiano effetti sulla salute), non si può oggettivarlo con l'odiato (da me) PxD.
A parte il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori che se non lo si valuta almeno con uno screening grossolano che tenga conto dei parametri della check-list OCRA, non si può oggettivarlo con l'odiato (da me) PxD.
A parte l'operazione di svuotamento delle ceneri dal forno che espone, sebbene probabilmente a basse dosi, agli IPA in esse contenuti. E non voglio affermare che vi sia un'esposizione a cancerogeni ma sottolineo la necessità di riflettere su questo compito lavorativo ai fini di identificare adeguati D.P.I. (filtrante FFP3) che riducano l'esposizione e magari a bagnarle prima di estrarle in modo da ridurre l'elevata volatilità.
 
Può sembrare paradossale ma, dal punto di vista normativo, la polvere di farina, a causa del suo elevato potere sensibilizzante ed allergizzante per le vie aeree e congiuntive, si configura come rischio chimico e in questo ambito deve essere valutato, così come le polveri di cuoio o di legno che configurano a maggior titolo un rischio chimico "rilevante" in quanto cancerogene, o le polveri di cotone, di cereali, ecc.
Infatti l'articolo 222 del Dlgs.81/08 definisce al comma 1) “Ai fini del presente capo si intende per: a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o….ecc..”
Il comma 3) definisce “agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale”
L’art. 229 del D.Lvo 81/08 prevede che: “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3. 
 
La polvere di farina è un prodotto naturale, altamente sensibilizzante, per la quale esiste un valore limite professionale: 0,5 mg/mc.
 
La polvere di farina è altamente sensibilizzante: dati della letteratura scientifica indicano una percentuale di 30% dei soggetti che lavorano nel campo della panificazione che si sensibilizzano nel tempo ed una percentuale inferiore (10-15%) diventano poi veri e propri allergici.
 
L’art. 224, al comma 2 chiede di stabilire, ai fini anche della sorveglianza sanitaria, se si tratta di un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute. La polvere di farina, potente allergizzante, non può essere definito irrilevante per la salute a causa proprio dell’elevato potere sensibilizzante. Il rischio di sensibilizzazione non è un rischio lineare (dose-effetto), non è quindi proporzionale alla dose, fermo restando che si deve rimanere nei limiti indicati dal TLV.
 
Pur non essendoci quindi una dose soglia che possa definire irrilevante il rischio esso è direttamente proporzionale all’entità dell’esposizione. Maggiore è l’esposizione maggiore è la probabilità nel tempo si sensibilizzarsi.
Pertanto l'opzione di escludere il lavoratore dalla sorveglianza sanitaria sulla base del fatto che produce solo tot pizze non può essere applicata.
L’alternativa è effettuare un monitoraggio ambientale personale e verificare l’entità dell’esposizione. Ad esempio si può concludere che se l’entità dell’esposizione è molto al di sotto del TLV (1/10 ?), si potrà definire il rischio irrilevante per la salute e quindi escluderlo dalla sorveglianza sanitaria.
 
 
Dott. Cristiano Ravalli  
 
 

28/08/2017: Convegno sulla sicurezza e dei lavoratori e la salvaguardia dell’azienda

Si terrà il 28 settembre il convegno “Coltiviamo e gestiamo la sicurezza e la salute per il benessere globale dei lavoratori e la salvaguardia dell’azienda”


01/08/2017: Sicurezza al passo coi tempi

Un prodotto di carattere divulgativo realizzato con il contributo di varie strutture dell'Istituto.


31/07/2017: Online il nuovo bollettino trimestrale Inail su infortuni e malattie professionali

Grafici e tabelle sul trend delle denunce presentate all'Istituto.


28/07/2017: Pronto il nuovo software per l'invio dell'allegato 3B

Riunione del tavolo tecnico per la presentazione e la verifica del nuovo applicativo web predisposto dall’Ente per la compilazione on line dell'Allegato 3B.


27/07/2017: Rischi emergenti: agire adesso per garantire la salute e la sicurezza sui futuri luoghi di lavoro

Nuove forme di lavoro o a processi lavorativi innovativi.


26/07/2017: E-state in privacy

Informazioni e consigli utili per tutelare i propri dati personali quando si è in vacanza.


25/07/2017: Più sicurezza sul lavoro con il fascicolo elettronico

Al via la sperimentazione del sistema realizzato da Inail e Cna-Shv per tenere sotto controllo i percorsi formativi.


24/07/2017: Lavoro: le indicazioni dei Garanti privacy europei

Proteggere l'uso privato dei social network e le comunicazioni dei lavoratori, spazi riservati sul cloud


21/07/2017: Domande e risposte sulla Direttiva Seveso III

Rischio industriale – Pubblicazione della traduzione delle Questions & Answers europee sulla Direttiva 2012/18/UE – Seveso III.


20/07/2017: La sicurezza dei veicoli al lavoro con la guida elettronica VeSafe

Uno sportello unico interattivo per accedere alle informazioni sui rischi correlati all’uso dei veicoli nello svolgimento dell’attività professionale.


19/07/2017: Regolamento Ue e certificazione in materia di dati personali

Il Garante Privacy e ACCREDIA richiamano l'attenzione sulla necessità di attendere la definizione di criteri e requisiti comuni per la conformità delle certificazioni in materia di protezione dati al Regolamento UE 2016/679.


18/07/2017: Deposito temporaneo acque di lavaggio cassonetti stradali

In applicazione delle specifiche disposizioni previste dal Testo Unico Ambientale.


17/07/2017: Formulario d'identificazione dei rifiuti: invio telematico della quarta copia

Il Ministero dell'Ambiente risponde a un quesito.


14/07/2017: Più sicurezza negli ambienti confinati grazie all’applicativo web realizzato dall’Inail

Approfondire tutti i principali aspetti connessi alle attività in ambienti ad alto tasso di rischio come cisterne, serbatoi, silos e autoclavi.


11/07/2017: Un commento a caldo sul rapporto annuale INAIL 2016

Il commento di ANMIL


10/07/2017: Rapporto controlli ambientali del SNPA – AIA/SEVESO

Il primo documento di sistema che rendiconta le attività di controllo svolte


07/07/2017: Applicativo web a supporto del Risk Assessment per le attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Un seminario gratuito a Roma il 13 luglio.


06/07/2017: Relazione annuale Inail: nel 2016 flessione degli infortuni mortali sul lavoro

Sostanzialmente stabili le denunce di infortunio registrate, ma calano del 12,7% i casi mortali accertati


05/07/2017: Autorizzazione Integrata Ambientale: aggiornamento

Modificati i criteri per la definizione degli importi delle garanzie finanziarie. In vigore dal 4 luglio 2017.


04/07/2017: La tutela dal fumo passivo negli spazi confinati o aperti

Gli spazi non regolamentati dalla Legge 3/2003 art.51 (Legge Sirchia) e successive modificazioni


68.5 69.5 70.5 71.5 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5