Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

23/09/2015: Considerazioni sulla polvere da farina nelle attività di pizzeria

Dal punto di vista normativo, la polvere di farina si configura come rischio chimico e in questo ambito deve essere valutato

Prendo spunto da una valutazione dei rischi di una pizzeria in cui mi viene chiesta una collaborazione ai fini di definire alcuni fattori di rischio per la salute.
Soffermandoci sul pizzaiolo.
A parte il microclima che, forse, può raggiungere condizioni di severità ma se non lo si misura con l'indice WBGT (magari sia inverno che in estate ove è possibile che compaiano effetti sulla salute), non si può oggettivarlo con l'odiato (da me) PxD.
A parte il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori che se non lo si valuta almeno con uno screening grossolano che tenga conto dei parametri della check-list OCRA, non si può oggettivarlo con l'odiato (da me) PxD.
A parte l'operazione di svuotamento delle ceneri dal forno che espone, sebbene probabilmente a basse dosi, agli IPA in esse contenuti. E non voglio affermare che vi sia un'esposizione a cancerogeni ma sottolineo la necessità di riflettere su questo compito lavorativo ai fini di identificare adeguati D.P.I. (filtrante FFP3) che riducano l'esposizione e magari a bagnarle prima di estrarle in modo da ridurre l'elevata volatilità.
 
Può sembrare paradossale ma, dal punto di vista normativo, la polvere di farina, a causa del suo elevato potere sensibilizzante ed allergizzante per le vie aeree e congiuntive, si configura come rischio chimico e in questo ambito deve essere valutato, così come le polveri di cuoio o di legno che configurano a maggior titolo un rischio chimico "rilevante" in quanto cancerogene, o le polveri di cotone, di cereali, ecc.
Infatti l'articolo 222 del Dlgs.81/08 definisce al comma 1) “Ai fini del presente capo si intende per: a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o….ecc..”
Il comma 3) definisce “agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale”
L’art. 229 del D.Lvo 81/08 prevede che: “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3. 
 
La polvere di farina è un prodotto naturale, altamente sensibilizzante, per la quale esiste un valore limite professionale: 0,5 mg/mc.
 
La polvere di farina è altamente sensibilizzante: dati della letteratura scientifica indicano una percentuale di 30% dei soggetti che lavorano nel campo della panificazione che si sensibilizzano nel tempo ed una percentuale inferiore (10-15%) diventano poi veri e propri allergici.
 
L’art. 224, al comma 2 chiede di stabilire, ai fini anche della sorveglianza sanitaria, se si tratta di un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute. La polvere di farina, potente allergizzante, non può essere definito irrilevante per la salute a causa proprio dell’elevato potere sensibilizzante. Il rischio di sensibilizzazione non è un rischio lineare (dose-effetto), non è quindi proporzionale alla dose, fermo restando che si deve rimanere nei limiti indicati dal TLV.
 
Pur non essendoci quindi una dose soglia che possa definire irrilevante il rischio esso è direttamente proporzionale all’entità dell’esposizione. Maggiore è l’esposizione maggiore è la probabilità nel tempo si sensibilizzarsi.
Pertanto l'opzione di escludere il lavoratore dalla sorveglianza sanitaria sulla base del fatto che produce solo tot pizze non può essere applicata.
L’alternativa è effettuare un monitoraggio ambientale personale e verificare l’entità dell’esposizione. Ad esempio si può concludere che se l’entità dell’esposizione è molto al di sotto del TLV (1/10 ?), si potrà definire il rischio irrilevante per la salute e quindi escluderlo dalla sorveglianza sanitaria.
 
 
Dott. Cristiano Ravalli  
 
 

26/02/2015: Piattaforme di Lavoro Elevabili e Drug-Test


25/02/2015: Assosegnaletica/ANIMA: una nuova squadra per il rilancio del settore


25/02/2015: 3 marzo 2015: al via le domande di finanziamento per il bando ISI


24/02/2015: La sicurezza dei pedoni: un manuale sulla sicurezza stradale


24/02/2015: La sicurezza e la tutela sul lavoro delle donne che operano nel campo dell’assistenza sanitaria


23/02/2015: Sentenza Eternit, depositate le motivazioni: il processo già prescritto prima di iniziare


23/02/2015: Al lavoro in bici: è un’avventura?


23/02/2015: Seminario gratuito sulla formazione efficace il 27


20/02/2015: In cinque anni quasi dimezzati gli infortuni sul lavoro nelle costruzioni


20/02/2015: Casa Sicura 2015: salute e sicurezza di colf e badanti


20/02/2015: Linee di indirizzo per valutare l’attività dei medici competenti


19/02/2015: Attività di vigilanza: conformità di formazione e valutazione del rischio


18/02/2015: INAIL: linee di indirizzo per un SGSL per il settore Gomma Plastica


18/02/2015: Firmato accordo contro mobbing e molestie sessuali


18/02/2015: Indagine europea sui rischi nuovi ed emergenti delle imprese: seconda edizione


17/02/2015: UNI: cosa sta facendo la normazione nazionale per la sicurezza?


17/02/2015: Linee di indirizzo per collaborazione alla valutazione dei rischi


17/02/2015: Revisione della Direttiva DPI: cosa cambia, cosa rimane inalterato


16/02/2015: REACH: entro il 18 febbraio puoi rivolgerti all'ECHA per informazioni sulle domande di autorizzazione


16/02/2015: Cadute dall’alto: una nuova circolare sui dispositivi di ancoraggio


107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117