12/03/2020: Coronavirus: il nuovo decreto che sospende molte attività non essenziali
Il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo decreto recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale. Si fermano le attività non considerate essenziali.
Nel giorno che l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che quella portata dal nuovo coronavirus non è più un'epidemia confinata in alcune zone, ma una vera e propria pandemia – relativa ad un virus che si diffonde in tutto il mondo e contro il quale la maggioranza degli uomini non ha difese immunitarie – e di fronte al continuo innalzamento del contagio in Italia – abbiamo superato i 12.000 casi – il Presidente del Consiglio ha firmato un nuovo decreto.
Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, risponde a molte richieste, arrivate da alcune Regioni, di una stretta maggiore in ambito lavorativo, e chiude – sull’intero territorio nazionale – molte attività commerciali al dettaglio, servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, …) e attività inerenti i servizi alla persona fino al 25 marzo 2020.
Il decreto riporta poi anche molte raccomandazioni in ordine a tutte le attività professionali e produttive in relazione all’emergenza SARS-CoV-2.
Questo il testo dei due articoli e dei due allegati del nuovo decreto (abbiamo evidenziato in grassetto alcuni aspetti rilevanti per le aziende).
Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
- Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
- Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
- Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
- In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
- in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
- Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
ART. 2 - Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Allegato 1
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Allegato 2
SERVIZI PER LA PERSONA
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
Scarica la normativa di riferimento:
Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2
22/03/2016: La sicurezza parte dalla scuola
Un convegno a Genova il 23 marzo 2016 sulla sicurezza a scuola per avere più sicurezza nelle aule scolastiche!
22/03/2016: Un nuovo progetto per ridurre lo stress sul lavoro
Approvato un progetto sullo stress lavoro correlato che coinvolge 9 stati europei. Permetterà la realizzazione di un’analisi comparativa e favorirà un’alleanza strategica per individuare idonee soluzioni.
21/03/2016: Furti di biciclette: attenti ai portabici!
La fantasia dei malviventi non ha limiti. Ecco un nuovo trucco, grazie al quale il furto delle biciclette diventa semplicissimo. Di Adalberto Biasiotti.
18/03/2016: Omessa denuncia malattia professionale: entrano in vigore le nuove sanzioni
18/03/2016: Quaderni per immagini: la sicurezza nei cantieri e la comunicazione
Un convegno per presentare i nuovi quaderni. I presenti riceveranno in omaggio gli otto opuscoli della collana.
17/03/2016: Anche i proprietari del capannone responsabili dei sette morti nel rogo di Prato
Nessuna violazione diretta delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ma la responsabilità di avere affittato per uso industriale un immobile che sapevano essere strutturalmente inadeguato a tal utilizzo.
16/03/2016: Prepariamoci sin da ora al nuovo regolamento generale per la protezione dei dati
E' bene che tutti coloro che si occupano di protezione dati personali si attivino fin da adesso, come ha fatto l’articolo 29 Working party. Di Adalberto Biasiotti
15/03/2016: Nuove disposizioni sui contenuti dei corsi di formazione di prevenzione incendi per i professionisti
Nota n.1284 del 2 febbraio 2016 che tiene conto dell’evoluzione della normativa in materia di prevenzione incendi
14/03/2016: La strada: prima causa di morte per i lavoratori
Per i lavoratori la strada rappresenta un pericolo costante e di assoluta gravità
14/03/2016: La sorveglianza sanitaria per i viaggi lavorativi all'estero
Il ruolo del medico competente nella gestione delle trasferte lavorative in paesi con scadenti condizioni igieniche
11/03/2016: Nuova regola tecnica per i depositi di gas naturale e di biogas
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale
11/03/2016: Mamma mia, quante frodi!
È stato recentemente pubblicato un documento della servizio informativo criminale degli Stati Uniti, che prende in esame le varie tipologie di frode, di cui restano vittime ogni giorno aziende e consumatori. Di A.Biasiotti.
10/03/2016: Nuova Direttiva VIA: disponibile il testo coordinato
traduzione non ufficiale del testo coordinato redatto dalla Commissione europea
09/03/2016: Milleproroghe: disposizioni sul SISTRI
Con la legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21 del Decreto 30 dicembre 2015, n. 210 sono state inserite nuove disposizioni in materia di SISTRI.
09/03/2016: Come prevenire le cadute in piano
Studio delle cause e proposta di soluzioni migliorative per la prevenzione
08/03/2016: Autotrasporto: regolamento 165/2014-tachigrafo
Dal 2 marzo 2016 sono entrate a pieno regime le disposizioni in materia di tachigrafo contenute nel Regolamento (UE) n. 165/2014.
08/03/2016: Una terminologia comune per la sicurezza delle informazioni
Tutte le informazioni contenute ed elaborate da un'organizzazione sono soggette a rischi potenziali.
08/03/2016: GIORNATA DELLA DONNA 2016
Vite di donne a confronto: come sono cambiati il lavoro e la tutela al femminile negli ultimi 50 anni. Il volume "Il vecchio e il nuovo" di ANMIL.
07/03/2016: Linee guida per la VIIAS nelle procedure di autorizzazione ambientale
La valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario
07/03/2016: Gli oneri di sicurezza aziendali vanno indicati sempre!
Consiglio di Stato, sentenza n. 5873 del 30 dicembre 2015
86.5 87.5 88.5 89.5 90.5 91.5 92.5 93.5 94.5 95.5 96.5