12/03/2020: Coronavirus: il nuovo decreto che sospende molte attività non essenziali
Il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo decreto recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale. Si fermano le attività non considerate essenziali.
Nel giorno che l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che quella portata dal nuovo coronavirus non è più un'epidemia confinata in alcune zone, ma una vera e propria pandemia – relativa ad un virus che si diffonde in tutto il mondo e contro il quale la maggioranza degli uomini non ha difese immunitarie – e di fronte al continuo innalzamento del contagio in Italia – abbiamo superato i 12.000 casi – il Presidente del Consiglio ha firmato un nuovo decreto.
Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, risponde a molte richieste, arrivate da alcune Regioni, di una stretta maggiore in ambito lavorativo, e chiude – sull’intero territorio nazionale – molte attività commerciali al dettaglio, servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, …) e attività inerenti i servizi alla persona fino al 25 marzo 2020.
Il decreto riporta poi anche molte raccomandazioni in ordine a tutte le attività professionali e produttive in relazione all’emergenza SARS-CoV-2.
Questo il testo dei due articoli e dei due allegati del nuovo decreto (abbiamo evidenziato in grassetto alcuni aspetti rilevanti per le aziende).
Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
- Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
- Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
- Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
- In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
- in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
- Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
ART. 2 - Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Allegato 1
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Allegato 2
SERVIZI PER LA PERSONA
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
Scarica la normativa di riferimento:
Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2
09/02/2016: Accordo per la sicurezza dei lavoratori nel comparto dell'eolico
Sottoscritto Accordo quadro di collaborazione tra Inail e ANEV - Associazione Nazionale Energia del Vento
08/02/2016: Agricoltura sicura: un convegno il 18 febbraio
Utilizzo in sicurezza delle attrezzature manuali nel settore agricolo, forestale e manutenzione del verde
08/02/2016: Medico competente: invio dati entro il 31 marzo
Si avvicina la scadenza per l'invio dell'allegato 3B. Manuale e faq.
05/02/2016: La Medicina del Lavoro Zozza
Due argomenti che fanno scalpore tra i lavoratori.
04/02/2016: Furti d’arte a Fiumicino
La polizia ha recentemente fatto luce su una serie di furti, che coinvolgevano opere d’arte, avvenuti all’aeroporto di Fiumicino. Ecco le modalità della operative della banda.
03/02/2016: Accordo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro
Il testo dell'intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria
02/02/2016: Sostanze chimiche - ambiente e salute
I bollettini d'informazione sulle Sostanze Chimiche del Ministero dell’Ambiente
01/02/2016: PAF: Aggiornate banche dati ottiche e cem
Inserite nove differenti tipologie di saldatrici ad arco
01/02/2016: Firmato il Decreto sui componenti della Commissione consultiva
Individuazione delle modalità e dei termini per la designazione e l'individuazione dei componenti della Commissione consultiva permanente
29/01/2016: Sicurezza informatica e infrastrutture critiche
Disponibile una bozza di norma afferente alla sicurezza informatica delle infrastrutture critiche
28/01/2016: 665 milioni per la sicurezza delle scuole
105 operazioni per la messa in sicurezza degli istituti e la costruzione di nuove unità.
28/01/2016: Come difendersi dagli agenti inquinanti nell'aria indoor
Pubblicati dal Ministero della Salute una serie di opuscoli divulgativi per favorire la difesa dagli agenti inquinanti nell'aria indoor.
27/01/2016: Le difficoltà di conciliazione lavoro/famiglia per la donna italiana
Le difficoltà di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia e la scarsa partecipazione al mondo del lavoro della donna italiana.
27/01/2016: Da marzo 2017 stop ai sensori CCD
I progettisti di sistemi di videosorveglianza devono prepararsi a fare a meno dei sensori della Sony. Le alternative disponibili.
26/01/2016: Formazione: un accordo collaborazione tra Inail e Università
Rinnovano l’impegno a progettare e a realizzare nuove iniziative per la promozione della prevenzione e della sicurezza
25/01/2016: Si parla di sicurezza sul lavoro in radio!
Il 21 gennaio una trasmissione di Rai Radio Uno ha affrontato il tema della tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
25/01/2016: Le nuove icone della privacy
Le icone unificate del nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati
22/01/2016: Il Codice della Strada: aspetti sanzionatori e implicazioni operative per le imprese
Un utile riepilogo.
21/01/2016: Sicurezza in onda
Workshop il 27 gennaio a Milano
20/01/2016: Casalinghe in fuga dall’Inail
Scade l' 1 febbraio il rinnovo dell’assicurazione Inail contro gli infortuni domestici
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99