12/03/2020: Coronavirus: il nuovo decreto che sospende molte attività non essenziali
Il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo decreto recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale. Si fermano le attività non considerate essenziali.
Nel giorno che l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che quella portata dal nuovo coronavirus non è più un'epidemia confinata in alcune zone, ma una vera e propria pandemia – relativa ad un virus che si diffonde in tutto il mondo e contro il quale la maggioranza degli uomini non ha difese immunitarie – e di fronte al continuo innalzamento del contagio in Italia – abbiamo superato i 12.000 casi – il Presidente del Consiglio ha firmato un nuovo decreto.
Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, risponde a molte richieste, arrivate da alcune Regioni, di una stretta maggiore in ambito lavorativo, e chiude – sull’intero territorio nazionale – molte attività commerciali al dettaglio, servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, …) e attività inerenti i servizi alla persona fino al 25 marzo 2020.
Il decreto riporta poi anche molte raccomandazioni in ordine a tutte le attività professionali e produttive in relazione all’emergenza SARS-CoV-2.
Questo il testo dei due articoli e dei due allegati del nuovo decreto (abbiamo evidenziato in grassetto alcuni aspetti rilevanti per le aziende).
Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
- Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
- Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
- Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
- In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
- in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
- Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
ART. 2 - Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Allegato 1
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Allegato 2
SERVIZI PER LA PERSONA
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
Scarica la normativa di riferimento:
Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2
30/11/2015: Lezioni sulla sicurezza, Inail Piemonte tra i promotori dell’alternanza scuola-lavoro
Migliorare l’offerta formativa, rispondere alle esigenze delle aziende e diffondere la cultura e la prassi del tirocinio
27/11/2015: Delitti contro l'ambiente: gli atti del convegno
Promosso dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti
26/11/2015: Napo: rinnovato il sito web
Un formato più user-friendly, accessibile e con interessanti funzionalità aggiuntive
25/11/2015: Come autocertificare i crediti formativi
La circolare con il modello di autocertificazione e la guida alla compilazione
24/11/2015: Guida non vincolante per l'implementazione della direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici
Un supporto per la valutazione dei rischi da campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro
23/11/2015: ECHA e-news: Edizione speciale sulla scadenza REACH 2018
Nel numero del 17 novembre l'ECHA fornisce informazioni e strumenti ultili alle imprese che devono prepararsi alla registrazione REACH del 2018.
23/11/2015: Applicazione delle norme della serie EN 1090
La Linea Guida CONFORMA
20/11/2015: Incidenti stradali sul lavoro: protocollo d’intesa tra Inail e dipartimento della Ps
L’obiettivo è la promozione della cultura della prevenzione per la riduzione degli infortuni in itinere e riguardanti i conducenti professionali, anche con interventi di formazione e sensibilizzazione
20/11/2015: REACH: pubblicata la bozza del CORAP 2016-2018
Una proposta per aggiornare il piano d' azione a rotazione comunitario per 2016-2018: prevista la valutazione di 138 sostanze tra le quali 53 di nuovo inserimento
19/11/2015: Facciamo il punto ad oggi sulla figura del coordinatore della sicurezza
Si terrà il 25 novembre a Pordenone il convegno gratuito che si propone di fare il punto sulla professione del Coordinatore della Sicurezza nei cantieri
19/11/2015: L'INAIL promuove Responsible Care
Prosegue la collaborazione tra INAIL e Federchimica con l’obiettivo di sviluppare in modo sempre più significativo la cultura della sicurezza sul lavoro
18/11/2015: I RLS di fronte agli infortuni lavorativi alla guida
Si terrà a Rimini il convegno gratuito "“ON THE ROAD”
17/11/2015: La sicurezza in edilizia: volere … non volare
Incontro tecnico-operativo sulla sicurezza del lavoro in edilizia: Trieste, 19 novembre 2015
17/11/2015: Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2015
Il tema di quest'anno è la dematerializzazione, ovvero come “fare più con meno”
16/11/2015: Facebook Safety Check per gli attacchi terroristici di Parigi
Facebook ha attivato il Safety Check per gli attentati di Parigi: un servizio privato che, se coordinato da entità istituzionali, avrebbe maggior valore.
16/11/2015: UNI EN ISO 9001:2015: codici etici sempre più richiesti, ma ancora sconosciuti
La nuova UNI EN ISO 9001:2015 fornisce ulteriori spunti di riflessione, altre indicazioni da seguire e nuovi requisiti da considerare.
13/11/2015: La Cartella Sanitaria e di Rischio del Lavoratore e dell'Azienda
Quello della medicina del lavoro è forse l'unico caso nel nostro ordinamento in cui il contenuto minimo di una cartella sanitaria è stabilito per legge.
12/11/2015: Tempi di lavoro e tempi di vita: Quali rischi per i lavoratori?
Si terrà a Pontedera il 3 Dicembre 2015 il convegno gratuito "Tempi di lavoro e tempi di vita: Quali rischi per i lavoratori?"
12/11/2015: Il binomio sicurezza-appalti alla terza Giornata nazionale del Cni
Importante favorire la partecipazione e la collaborazione per realizzare un sistema efficiente
11/11/2015: Strategie per fornire istruzioni
Parlare ad un’altra persona fissa la memoria.
92.5 93.5 94.5 95.5 96.5 97.5 98.5 99.5 100.5 101.5 102.5