Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

12/03/2020: Coronavirus: il nuovo decreto che sospende molte attività non essenziali

Il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo decreto recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale. Si fermano le attività non considerate essenziali.

Nel giorno che l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che quella portata dal nuovo coronavirus non è più un'epidemia confinata in alcune zone, ma una vera e propria pandemia – relativa ad un virus che si diffonde in tutto il mondo e contro il quale la maggioranza degli uomini non ha difese immunitarie – e di fronte al continuo innalzamento del contagio in Italia – abbiamo superato i 12.000 casi – il Presidente del Consiglio ha firmato un nuovo decreto.

 

Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, risponde a molte richieste, arrivate da alcune Regioni, di una stretta maggiore in ambito lavorativo, e chiude – sull’intero territorio nazionale – molte attività commerciali al dettaglio, servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, …) e attività inerenti i servizi alla persona fino al 25 marzo 2020.

Il decreto riporta poi anche molte raccomandazioni in ordine a tutte le attività professionali e produttive in relazione all’emergenza SARS-CoV-2.

 

Questo il testo dei due articoli e dei due allegati del nuovo decreto (abbiamo evidenziato in grassetto alcuni aspetti rilevanti per le aziende).

 

Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

 

  1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
  4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
  5. Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
  6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
  7. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
    1. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
    2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
    3. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
    4. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
    5. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 
  8. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  9. in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
  10. Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

 

ART. 2  - Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020  e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

 

Allegato 1

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

 

Allegato 2

SERVIZI PER LA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)

 

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2

 

 

 


20/04/2015: Chiarimenti sulla manutenzione periodica dei sistemi anticaduta

Qualche risposta sulle manutenzioni periodiche


17/04/2015: Conferenza gratuita CLP per 19 maggio 2015

Conferenza CLP 2015: Verso la piena attuazione del Regolamento 1272/2008: 1 giugno 2015. Programma e iscrizione.


17/04/2015: Il punto sui lavori della nuova ISO 14001

I lavori di revisione della ISO 14001 sui sistemi di gestione ambientale seguono in parallelo quelli della ISO 9001: un approccio comune ai sistemi di gestione,


16/04/2015: Rifiuti: dichiarazione MUD entro il 30.04.2015

Il 30 aprile 2015 scade il termine per la presentazione della dichiarazione MUD relativa ai rifiuti prodotti, recuperati o smaltiti nell’anno 2014.


16/04/2015: Convegno gratuito sulla gestione delle emergenze

Si terrà a Modena il 28 aprile il Workshop gratuito "La gestione delle emergenze in particolari contesti”.


15/04/2015: Verso una cultura della sicurezza sul lavoro

L'articolo di OSHwiki alla ribalta.


14/04/2015: Convegno sulle nuove linee guida di confindustria per la costruzione dei modelli organizzativi

Si terrà a Rimini il 22 aprile il seminario sui gratuito sui principali profili giuridici del decreto 231


13/04/2015: Sicurezza nei cantieri: nuova norma Uni 11578:2015

Un altro passo avanti nella risoluzione delle problematiche legate all’uso di questa tipologia di dispositivi a cui vanno fissati i sistemi individuali di protezione contro le cadute dall’alto.


13/04/2015: Sicurezza del macchinario: pubblicata la norma UNI 11577

UNI 11577:2015 “Sicurezza del macchinario - Autobetonpompe - Requisiti di sicurezza”


10/04/2015: Cancellazione dei Medici Competenti: manteniamo la calma e riflettiamo

Tanto rumore per nulla?


10/04/2015: Cancellazione dei Medici Competenti dall'elenco: errori e significati

Gli errori di cancellazione e le indicazioni normative nei casi di medici non più in elenco.


10/04/2015: Esposizione all’amianto: Il Registro nazionale dei mesoteliomi

Gli approfondimenti più rilevanti sulle attività del Registro nazionale dei mesoteliomi


09/04/2015: Industria chimica: approvate dall’Inail le linee di indirizzo per un nuovo SGSL

Linee d’Indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l’industria chimica


09/04/2015: Un sito che raccoglie le prove di efficacia degli interventi di prevenzione

Un supporto alle Regioni nella fase di progettazione e implementazione di interventi per la riduzione dei fattori di rischio indicati nel Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2018.


08/04/2015: Cancellati di colpo 6.500 Medici Competenti su 10.000

Che cosa è successo? Il giorno di Pasquetta sono letteralmente spariti 6.500 medici su 10.000 circa, ne rimangono circa 4.400.


08/04/2015: Segnaletica stradale: in scadenza il termine per l'aggiornamento degli addetti

Indicazioni per la formazione degli operatori che effettuano posa di segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare. La scadenza dell’aggiornamento formativo del 20 aprile 2015.


07/04/2015: Amianto alla Fincantieri di Palermo, per la Cassazione le morti erano prevedibili

Le motivazioni della sentenza che ha confermato la condanna per omicidio colposo di tre ex dirigenti, processati per il decesso di 37 operai e per le malattie sviluppate da altri 24


07/04/2015: Nuovi modelli per la prevenzione del burnout degli insegnanti

Relazione tenuta presso l’Università Ca’ Foscari all’interno del Seminario: “Il burnout dell’insegnante di sostegno: riconoscerlo, prevenirlo, elaborarlo”.


03/04/2015: Nuovo Codice di prevenzione incendi: rinvio di 3 mesi

L’Europa ha emesso un “parere circostanziato” in attesa di chiarimenti/integrazioni che fa scattare automaticamente la proroga dei tempi di ulteriori tre mesi.


03/04/2015: Prevenzione incendi: la marcatura CE dei prodotti e le responsabilita’ dei professionisti

Indicazioni e moduli per la conformità degli impianti antincendio.


103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113