22/03/2020: Coronavirus: sospese le attività produttive industriali e commerciali
Firmato il Dpcm 22 marzo 2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Pubblicato in GU il Decreto 22 marzo 2020
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il dpcm che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Di seguito il testo del Dpcm.
*****
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;
DECRETA:
ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:
- a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
- b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
- c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
- e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
- f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
- g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Art. 2.
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Roma, 22 MARZO 2020
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Fonte: governo.it
19/04/2024: Più sicurezza meno carta: due eventi il 23 e 24 aprile
Gli eventi “pillola” organizzati dall’Ordine in occasione dell’imminente "Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro"
17/04/2024: Albo Gestori Ambientali: cancellazione imprese con RT non idonei
La circolare Comitato Nazionale Albo Gestori Rifiuti n.1/2024
17/04/2024: Agi: necessario creare un “quadro etico condiviso”
Ci avviciniamo all’intelligenza artificiale generale. Ed è proprio un dialogo con il software Claude a sottolineare l'importanza di un approccio rispettoso verso le AI.
16/04/2024: Ddl Cybersicurezza: proposte emendative
Il documento della Conferenza delle Regioni del 4 aprile
12/04/2024: L’incidente di Bargi: l’aggiornamento e le prime riflessioni
Individuate anche le ultime due vittime dell’esplosione nella centrale idroelettrica del bacino di Suviana avvenuta il 9 aprile 2024.
12/04/2024: Clima e biodiversità: un futuro condiviso per il nostro pianeta
Si sono tenute due conferenze globali per confrontarsi su clima e biodiversità. Le sfide da affrontare sono sintomi dello stesso problema: l’insostenibilità della nostra produzione e dei nostri consumi.
11/04/2024: L’incidente alla centrale idroelettrica: le novità e le dichiarazioni
Aumentano le vittime accertate dell’esplosione nella centrale idroelettrica del bacino di Suviana avvenuta il 9 aprile 2024. Le indicazioni della Procura di Bologna, le dichiarazioni e lo sciopero sindacale e il lavoro incessante dei soccorsi.
10/04/2024: L’esplosione nella centrale idroelettrica del bacino di Suviana
Vanno avanti le ricerche seguite alla terribile esplosione nella centrale idroelettrica del bacino di Suviana avvenuta nel pomeriggio del 9 aprile 2024. Uno dei gruppi di produzione era in manutenzione straordinaria.
08/04/2024: Medico competente: proroga termine di invio dati allegato 3B
Prorogato al 31 maggio 2024 il termine per l’invio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati e sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2023.
04/04/2024: Sicurezza e benessere sul lavoro e a casa
Scopri di più sui tuoi diritti e sulla campagna «Let’s make it work» di Eu-Osha.
03/04/2024: La qualità e la quantità dell’acqua sono fondamentali per il benessere
A causa dello sfruttamento eccessivo e del cambiamento climatico, molte aree in Europa soffrono sempre più di scarsità d’acqua. Allo stesso tempo, l’inquinamento esercita un’ulteriore pressione su questa risorsa limitata.
02/04/2024: L’efficacia delle certificazioni accreditate per i SGSSL
Convegno - “L’efficacia delle certificazioni accreditate per i sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro. Norme tecniche, regolamenti, sostegno e rilevazione dei risultati: dall’attualità alle prospettive"
27/03/2024: Quando la sicurezza è una questione anche di genere
Nella nuova puntata del podcast dell'INAIL, un’intervista dedicata all’importanza di considerare il concetto di genere nella valutazione dei rischi sul lavoro per l’individuazione di misure di prevenzione adeguate ed efficaci.
26/03/2024: Verso la nuova legislatura europea. Verso il patto sul futuro
Nel decimo Quaderno ASviS, presentato a Sergio Mattarella: la ricognizione del mandato della legislatura europea 2019-2024 verso le elezioni di giugno, nella prospettiva degli SDGs e del vertice Onu sul futuro del prossimo settembre 2024.
25/03/2024: Un seminario sul rischio aggressioni, violenze e molestie
Il 26 marzo 2024 si tiene a Torino un seminario di approfondimento sul tema delle aggressioni, violenze e molestie a danno dei lavoratori. È possibile seguire il convegno anche da remoto.
21/03/2024: Urgente rivedere le norme sui subappalti
Il Presidente Nazionale ANMIL Zoello Forni per Business24tv
20/03/2024: Gli articoli scientifici pubblicati dai ricercatori dell’Inail su riviste internazionali
Pubblicato il primo numero della rassegna scientifica della ricerca
15/03/2024: Una pedalata in bicicletta per aumentare la prevenzione
Il 28 aprile 2024 si terrà una parata in bicicletta in contemporanea in varie città d’Italia per coinvolgere e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della sicurezza sul lavoro e l’importanza della prevenzione.
13/03/2024: Supporto per l'implementazione della banda larga
La Commissione europea sostiene le imprese, i project manager e le autorità dell'UE nell'aumento della copertura di rete per raggiungere gli obiettivi della società dei Gigabit dell'UE.
12/03/2024: Includere le persone con disabilità nel mondo del lavoro
La prassi UNI/PdR 159 fornisce un contributo concreto alla diffusione di un’autentica cultura dell’inclusione. Perché la risorsa più grande è il capitale umano.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11