Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

22/03/2020: Coronavirus: sospese le attività produttive industriali e commerciali

Firmato il Dpcm 22 marzo 2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

Pubblicato in GU il  Decreto 22 marzo 2020

 

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il dpcm che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Di seguito il testo del Dpcm.

*****

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; 

Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; 

 

DECRETA:

 

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

  • a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze; 
  • b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
  • c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
  • e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
  • f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  • h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2.
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

2.  Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 22 MARZO 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

IL MINISTRO DELLA SALUTE
 


 

Fonte: governo.it


10/09/2019: Imprese e territori resilienti

La partnership tra Confindustria e Protezione Civile


09/09/2019: L’ISS pubblica una rassegna delle evidenze scientifiche su esposizione e tumori

Pubblicato il Rapporto ISTISAN Esposizione a radiofrequenze e tumori: sintesi delle evidenze scientifiche


05/09/2019: Gli infortuni e la prevenzione nel settore dei trasporti

Un focus di Dati Inail


04/09/2019: Il costo degli infortuni e delle malattie professionali in Europa

Pubblicata una relazione con i risultati della seconda fase del progetto dell’EU-OSHA per la stima dei i costi degli incidenti, delle malattie e dei decessi professionali a livello europeo.


03/09/2019: Convegno sulla salute e sicurezza in presenza di sostanze pericolose

Il contributo di ingegneri e psicologi in una prospettiva di collaborazione interdisciplinare


02/09/2019: Emergent risks in industry 4.0

si terrà a Roma il 25 novembre il seminario INAIL: Emergent risks in industry 4.0: innovative approaches for safety and security


30/08/2019: Lo spirito che anima un Corpo che non conosce limiti di impegno.

Intervista all’Ingegner Alessandro Paola, Vice Direttore Centrale dell’Emergenza dei Vigili del Fuoco


29/08/2019: I finanziamenti Inail per ridurre il rischio di movimentazione dei carichi nelle attività di imballaggio

Online la video-storia di un’azienda che realizza prodotti per il confezionamento di generi alimentari. Utilizzando i contributi del bando Isi dell’Istituto, è stato acquistato un macchinario più evoluto, con vantaggi per la salute degli addetti alle operazioni e per l’ambiente di lavoro.


28/08/2019: Modelli di Organizzazione e Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro: pubblicata la norma UNI 11751-1 per il settore edile

La disposizione definisce criteri, strumenti e metodologie per il processo di asseverazione della bontà dei modelli da parte degli Organismi Paritetici, in attuazione del d.lgs. 81 del 2008


27/08/2019: Gdpr: le prescrizioni del Garante per poter trattare categorie particolari di dati

Il provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101


26/08/2019: I requisiti per la raccolta di mozziconi di sigarette

Le indicazioni del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali


02/08/2019: Approvata alla Camera la proposta di legge per la diffusione dei defibrillatori

Con la nuova legge, che deve ancora essere approvata al Senato, i defibrillatori saranno disponibili anche in scuole, università, stazioni ferroviarie, porti, mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi.


01/08/2019: Albo Gestori Ambientali: novità sulla gestione di veicoli in disponibilità temporanea

Il Comitato dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali con due nuove circolari fornisce indicazioni in merito alla gestione delle iscrizioni di veicoli in disponibilità temporanea.


31/07/2019: Le conclusioni di un nuovo rapporto su clima e salute

Secondo l'Accademia europea delle scienze è prioritario stabilizzare il clima e aumentare gli sforzi per ridurre le emissioni di gas serra con l’obiettivo di raggiungere un’economia a zero emissioni fossili entro il 2050.


30/07/2019: I risultati di un’indagine sugli incidenti stradali in Italia

Secondo i recenti risultati di un’indagine statistica sugli incidenti stradali nell’anno 2018 è migliorata la situazione sulle strade italiane.


29/07/2019: Albo Gestori Ambientali: modifiche alle verifiche per i Responsabili Tecnici

Sono state introdotte con due nuove delibere del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali diverse novità sulle verifiche del Responsabile Tecnico.


26/07/2019: Approvate le indicazioni operative sui campi elettromagnetici

È stato approvato e pubblicato il documento “Decreto Legislativo 81/2008 Titolo VIII, Capo IV e s.m.i. - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici - Indicazioni operative”.


25/07/2019: Una nuova circolare in materia di rifiuti ingombranti

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato il 10 luglio una circolare per ampliare il novero delle attività per le quali si richiede l’iscrizione, in categoria 2-bis, del CER 200307 - rifiuti ingombranti.


24/07/2019: I temi affrontati dal comitato europeo per la protezione dei dati

Tra il 9 e il 10 luglio si è tenuta la dodicesima sessione plenaria del comitato europeo per la protezione dei dati. Molti i temi affrontati: videosorveglianza, autorità di controllo, valutazione d’impatto, responsabili del trattamento, …


23/07/2019: Gli autotrasportatori dal mondo

Da molte parti si stanno chiedendo permessi di lavoro nel nostro paese per autotrasportatori provenienti del Nord Africa. Quali risvolti per la sicurezza sul lavoro? Di Martina Zuliani


45.5 46.5 47.5 48.5 49.5 50.5 51.5 52.5 53.5 54.5 55.5