Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

01/07/2020: COVID-19: la nuova ordinanza della Regione Lombardia

Pubblicata l'ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020 della Regione Lombardia che contiene le disposizioni valide dal 1° al 14 luglio 2020

Il 29 giugno il presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza n. 573, che integra le misure approvate dal DPCM dell’ 11 giugno 2020. Le disposizioni dell’Ordinanza n. 573 di Regione Lombardia sono valide da mercoledì 1° luglio fino a martedì 14 luglio 2020 compreso, salvo dove diversamente indicato.

Viene confermato l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive. Nei cinema, arene, anfiteatri all'aperto non sarà obbligatorio tenere la mascherina durante lo svolgimento delle rappresentazioni. Resta comunque obbligatorio portare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del proprio posto e ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso verso l’uscita.


NUOVE ATTIVITÀ CONSENTITE DAL 1° LUGLIO

  • Ripresa delle manifestazioni fieristiche e dei congressi, così come disciplinato dall’art.21 della Legge Regionale 6/2010 ‘Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere’.
  • Consentite saune e bagni turchi all’interno dei centri benessere, servizi alla persona e strutture ricettive previa prenotazione con uso esclusivo e purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.
  • Ripresa dei corsi di formazione e aggiornamento per veterinari.


RIPARTONO DAL 10 LUGLIO

  • Le attività di ballo in discoteche, sale da ballo e locali simili all'aperto.
  • Si prevede la ripresa degli sport da contatto al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 1 comma 1 lettera g) del DPCM dell’11 giugno 2020.


MISURE DI SICUREZZA ATTENUATE PER:

  • Centri estivi,
  • Piscine condominiali,
  • Rifugi alpinistici ed escursionistici.

 

Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che si rispettino i contenuti dei protocolli o delle linee guida Inail allegati o citati nel DPCM dell’11 giugno. Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell’attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.

 

L’Ordinanza Regionale n. 573 conferma, fino al 14 luglio, le prescrizioni e raccomandazioni già previste per i datori di lavoro dai precedenti provvedimenti, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti, comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l’app “AllertaLom” compilando il questionario “CercaCovid”.
La misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo e per l'accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.

 

Qui l’elenco completo delle attività soggette al rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1 dell’Ordinanza n. 573 ‘Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative’:

  • Ristorazione
  • Stabilimenti balneari e spiagge
  • Attività ricettive e locazioni brevi
  • Strutture turistico-ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici)
  • Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
  • Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
  • Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
  • Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
  • Uffici aperti al pubblico
  • Piscine
  • Palestre
  • Manutenzione del verde
  • Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
  • Attività fisica all’aperto
  • Noleggio veicoli e altre attrezzature
  • Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
  • Aree giochi per bambini
  • Circoli culturali e ricreativi
  • Formazione professionale
  • Spettacoli
  • Parchi tematici, faunistici e di divertimento
  • Servizi per l’infanzia e l’adolescenza
  • Professioni della montagna
  • Guide turistiche
  • Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo
  • Strutture termali e centri benessere
  • Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse
  • Congressi e manifestazioni fieristiche di cui all’art. 121 della L.R. 6/2010
  • Discoteche e sale da ballo (a partire dal 10 luglio).


Per tutti gli aspetti non diversamente disciplinati dall’ Ordinanza regionale n. 573, rimane valido quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020, anche in riferimento ai protocolli ed alle linee guida da esso allegati o citati.

 

Le misure di sicurezza previste dall’Ordinanza regionale n.538 relative al trasporto pubblico cessano di essere valide dal 22 giugno 2020, così come disposto dalla Ordinanza n. 569 firmata dal presidente Attilio Fontana il 19 giugno 2020. Restano comunque efficaci le disposizioni nazionali vigenti nel settore dei trasporti e della logistica e in materia di trasporto pubblico.

 

Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda al sito internet dedicato http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

 

Per leggere le disposizioni in vigore fino al 30 giugno clicca qui.

 

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata

 

Fonte: Regione Lombardia

 



116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126