13/10/2020: COVID-19: le novità del nuovo DPCM del 13 ottobre 2020
Le indicazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 settembre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza COVID-19. Focus su mascherine, scuola. formazione, attività lavorative e protocolli.
In questa nuova fase di emergenza COVID-19 correlata alla nuova ondata di contagi in Italia e, ancor più, in altri paesi europei come la Spagna e la Francia, erano necessarie nuove regole che rendessero più stringenti e più diffuse le misure di precauzione per il contenimento del virus.
E dopo la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e il recente decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19, decreto che attualmente è in corso di registrazione/pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Le disposizioni del DPCM - composto di 12 articoli e 22 allegati - si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020 (“restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni del presente decreto”).
Quali sono le novità del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri?
Al di là di quanto già normato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, in materia di dispositivi di protezione, ricordiamo brevemente quanto indica il DPCM riguardo all’uso delle mascherine.
Nell’articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) si indica che ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi”.
Riguardo alle attività scolastiche c’era stata nei giorni scorsi l’ipotesi, poi accantonata, di un eventuale ritorno alla didattica a distanza nelle scuole superiori.
In ogni caso riguardo alla scuola con il DPCM (art.1, comma 6, punto s) “sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti”.
Rimaniamo in tema di formazione (si parla in questo caso anche di salute e sicurezza).
Al punto r) dello stesso comma si indica che “ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato 21. (…) Sono altresì parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori (…) nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL”.
In merito poi alle attività lavorative e ricreative – se ne è parlato molto sui media - restano sospese (art.1, comma 6, punto n) le attività “che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro”.
Inoltre (art.1, comma 6, punto ee) “le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.
Poche novità, invece, in materia di smart working, differentemente da quanto proposto inizialmente (si era parlato della possibilità di richiedere alle aziende di aumentare la quota di lavoro a distanza). È rimasta solo una raccomandazione riguardo alle attività professionali.
Si raccomanda che le attività “siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza”.
Infine riportiamo la conferma di un importante riferimento ai protocolli condivisi che era già presente nei precedenti decreti.
L’articolo 2 (Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali) richiede che sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, rispettino “i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14”.
Link al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020.
Link agli allegati al DPCM 13 ottobre 2020.
Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2
19/09/2016: ANMIL ad Ambiente Lavoro
Dal 19 al 21 ottobre ANMIL al 17° salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
16/09/2016: 16 settembre: Bike Challenge 2016
Una divertente sfida tra luoghi di lavoro
16/09/2016: Come si finanzia Daesh
Secondo gli esperti dell’Unesco Daesh si finanzia grazie al furto ed alla rivendita di reperti archeologici. Di Adalberto Biasiotti.
15/09/2016: Direttiva Macchine 2006/42/CE: nuova bozza della Linea Guida e studio sulla revisione
Un nuovo draft della proposta di aggiornamento della linea guida (versione 2.1).
14/09/2016: Aggiornata UNI/PdR 13:2015
I particolari e le dichiarazioni dei presidenti di UNI, ITACA e ACCREDIA
13/09/2016: Sicurezza sul Lavoro: non perdiamo altro tempo!
Firma anche tu la petizione ANMIL
12/09/2016: Le frodi sull’Iva hanno raggiunto un livello intollerabile
Le proposte della commissione LIBE-commissione sulle libertà civili, giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo. Di Adalberto Biasiotti.
12/09/2016: Le norme UNI per gli arredi scolastici
Cattedre, banchi, lavagne e illuminazione: come si riconoscono gli arredi a norma
09/09/2016: E’ sicuro il data base CCD?
Le debolezze dell'archivio governativo che permette di analizzare le richieste di visti per l’ingresso negli Stati Uniti. Di Adalberto Biasiotti
08/09/2016: Sicurezza sul lavoro: quali regole e quanto applicate
Convegno gratuito “Lo stato di applicazione della sicurezza e salute sul lavoro: quali regole e quanto applicate. Sviluppi futuri” a Rimini il 29 settembre.
07/09/2016: Safety, Security, Privacy, Intelligence
Si terrà a L'Aquila il 23 settembre il convegno gratuito "Sicurezze integrate nel sistema Italia"
06/09/2016: Seminario sul rischio stress
Convegno gratuito a Sesto san giovanni il 12 settembre
06/09/2016: Infografiche: molestie sessuali e violenza sul luogo di lavoro
I dati principali su questi problemi
05/09/2016: Aumento denunce infortuni sul lavoro
“+2,8% nei primi 5 mesi 2016
02/09/2016: SECURITY Essen 2016: la fiera del settore della sicurezza
Dal 27 al 30 settembre si terrà ad Essen la tradizionale mostra sulla sicurezza e la prevenzione degli incendi. Di Adalberto Biasiotti
01/09/2016: Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere.
Pubblicata in Gazzetta ufficiale la regola tecnica
01/09/2016: Sul decreto ministeriale 12 luglio 2016
modifica agli allegati 3A e 3B del D.Lgs 81/08. Il commento di Pietro Ferrari.
31/08/2016: Convegno di aggiornamento tecnico-normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
A Bari lunedì 12/9/2016 il convegno "Formazione, Giurisprudenza, Appalti Pubblici e Antincendio. Novità e aggiornamento tecncio-normativo".
31/08/2016: L'EU-OSHA promuove ambienti di lavoro sani e sicuri per i giovani lavoratori
I giovani, in età compresa tra i 18 e i 24 anni, sono particolarmente vulnerabili ai rischi negli ambienti di lavoro.
30/08/2016: Lavori sotto tensione: pubblicato il quinto elenco dei soggetti abilitati
Adottato il quinto elenco delle "aziende autorizzate" e dei "soggetti formatori" a effettuare i lavori sotto tensione su impianti elettrici, di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90