18/09/2020: COVID-19: semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. L'articolo 38-bis prevede semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.
È entrata in vigore il 15 settembre 2020 la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
La legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 14 settembre 2020, all'articolo 38-bis prevede alcune semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo “al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
In particolare per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 spettatori, è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La segnalazione deve indicare il numero massimo di spettatori, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi.
Riprendiamo integralmente l’articolo 38-bis:
Art. 38 – bis Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo 1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto. 2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonchè da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno. 3. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. 4. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonchè di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni. 5. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni . |
26/03/2019: Buone pratiche nell’affrontare il tema delle sostanze pericolose
La sintesi dell’incontro dei partner della campagna dell’EU-OSHA
25/03/2019: Amianto, nemico dei marittimi
22/03/2019: Le competenze non tecniche a supporto del RLS
Un seminario gratuito a Milano il 27 marzo.
21/03/2019: MATline, una risorsa sempre nuova
La banca dati delle sostanze cancerogene
20/03/2019: Tutela del nostro patrimonio culturale: tre buone notizie
Purtroppo spesso i mezzi di comunicazione di massa danno notizia di furti e danneggiamenti nei confronti del nostro patrimonio culturale. Oggi invece siamo lieti di condividere tre buone notizie.
19/03/2019: Il regolamento europeo sui DPI n. 2016/425
Un provvedimento con molte scadenze
18/03/2019: Pubblicata la UNI EN 13374:2019
La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per sistemi temporanei di protezione dei bordi destinati all'uso durante la costruzione o la manutenzione di edifici e di altre strutture.
14/03/2019: Il datore di lavoro è responsabile anche se l’evento deriva da un malore
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 1469 del 14 gennaio 2019
13/03/2019: Cantieri post sisma. Aspetti di salute e sicurezza
Si terrà a Camerino il 29 marzo un convegno gratuito che intende porre l’attenzione sugli aspetti di salute e sicurezza nei cantieri
12/03/2019: Le donne e la sicurezza sul lavoro
Quali differenze fra uomo e donna possono incidere sulla SSL? Cosa possono fare i datori di lavoro?
11/03/2019: Albo Nazionale Gestori Ambientali: requisiti morali per l’iscrizione
La Circolare del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali prot.n.4 del 7/3/2019
08/03/2019: I rischi della duplice dimensione professionale della donna
Un’analisi dei dati sugli infortuni al femminile in generale, in particolare quelli legati all’ambito familiare e domestico. E l’opuscolo “Faccende domestiche”.
07/03/2019: Convegno gratuito sui fattori di rischio lavorativi
L’approfondimento dei fattori di rischio lavorativi e l’individuazione delle soluzioni per le aziende attraverso le attività di vigilanza e assistenza da parte delle Istituzioni
06/03/2019: App Vision Zero
Per una quota d’incidenti pari a zero e il lavoro che non va a scapito della salute
05/03/2019: Premio imprese per la sicurezza 2019
Si chiuderà lunedì 18 marzo la finestra per aderire all'iniziativa promossa da Inail e Confindustria con l'alto patronato del Presidente della Repubblica
04/03/2019: Verifiche periodiche: aggiornamento delle tariffe
Scarica le tabelle con le tariffe aggiornate.
01/03/2019: Informare è prevenire: notiziario INCA 2-3/2018
Le malattie professionali: un percorso di promozione e informazione per lavoratori e Rls del settore sanitario
28/02/2019: EU-OSHA: rimane elevato il livello di soddisfazione delle parti interessate relativamente al lavoro dell’Agenzia
I risultati nell'indagine sul livello di soddisfazione delle parti interessate del 2018
27/02/2019: Albo Nazionale Gestori Ambientali: aggiornata la modulistica per l’iscrizione nella categoria 3-bis
Dallo scorso 15 agosto 2018 sono entrate in vigore le modifiche alla normativa RAEE
26/02/2019: Verifiche periodiche: adottato il ventunesimo elenco
L'elenco adottato in allegato al Decreto Direttoriale del 25 febbraio 2019 sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto del 23 novembre 2018.
50.5 51.5 52.5 53.5 54.5 55.5 56.5 57.5 58.5 59.5 60.5