Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

18/09/2020: COVID-19: semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. L'articolo 38-bis prevede semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.

È entrata in vigore il 15 settembre 2020 la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

 

La legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 14 settembre 2020, all'articolo 38-bis prevede alcune semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo “al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 

In particolare per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 spettatori, è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La segnalazione deve indicare il numero massimo di spettatori, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi.

 

Riprendiamo integralmente l’articolo 38-bis:

 

Art. 38 – bis Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonchè da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno.

3. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

4. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonchè di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.

5. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni .

 

 

LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

 


13/12/2018: Il nuovo schiavismo e gli incidenti sul lavoro

Le nuove frontiere del giornalismo nel web-doc di due giovani autori, vincitori del premio Di Donato. Parlano i fantasmi del lavoro nero che miete vittime di cui non si conosce l'identità


12/12/2018: OiRA: una nuova infografica per gli acconciatori

Prova lo strumento OiRA destinato al settore degli acconciatori a livello nazionale


11/12/2018: Albo Nazionale Gestori Ambientali: chiarimenti

Nomina del Responsabile Tecnico per la categoria 10: i chiarimenti della circolare n.152 del 07/12/2018


10/12/2018: Prevenzione del rischio occupazionale da radiazione solare

Un convegno gratuito a Modena il 19 dicembre


07/12/2018: Gdpr e imprese extra Ue

Avviate a consultazione le Linee guida approvate dai Garanti Europei sull’ambito di applicazione


06/12/2018: Il difficile cammino del giornalista d'inchiesta.

Intervista a Marco Menduni, l'inviato che ha vinto il premio giornalistico Di Donato andando sui luoghi del lavoro che uccide.


05/12/2018: DL semplificazioni: abolizione Sistri dal 2019?

La qualifica di 'rifiuto' si potrà stabilire caso per caso


04/12/2018: Recipienti a pressione per trasporto di GPL

UNI EN 12493:2018 “Attrezzature e accessori per GPL - Recipienti a pressione di acciaio saldato per cisterne per trasporto su strada di GPL - Progettazione e fabbricazione”


03/12/2018: Accordo di collaborazione tra Inail e ATS

Progetto “Informazione e sviluppo della cultura della prevenzione per RLS"


30/11/2018: Finanziamenti per la prevenzione in Piemonte

Pubblicato sul sito dell’Inail l’avviso pubblico per selezionare i migliori progetti: è possibile presentare le manifestazioni di interesse fino al 14 dicembre 2018


29/11/2018: DPI: approvato il Decreto di adeguamento al Regolamento UE 2016/425

In arrivo una modifica alla normativa nazionale in materia di dispositivi di protezione individuale


28/11/2018: Esamina fatti e cifre sulle sostanze pericolose

L’EU-OSHA presenta un’infografica interattiva creata a sostegno della campagna Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose .


27/11/2018: Verifiche periodiche: è online il 20esimo elenco dei soggetti abilitati

Il Decreto del 23 novembre 2018, n. 89 sostituisce integralmente il precedente elenco.


26/11/2018: La fatica e lo stress dei marittimi

I fattori di stress rendono il marittimo particolarmente vulnerabile sotto il profilo psico-fisico, e inficiano in termini di sicurezza anche le condizioni di navigazione.


23/11/2018: Kit di informazione e disseminazione per i RLS in sanità

Convegno gratuito a Firenze valido ai fini dell’aggiornamento di ASPP, RSPP ed RLS


22/11/2018: Giornata Nazionale della Sicurezza nelle Scuole

Concorso ANMIL: A ciascuno il proprio outfit. La prevenzione degli incidenti sul lavoro passa anche attraverso ciò che indossiamo


21/11/2018: Aziende a rischio di incidente rilevante in Toscana

Gli esiti delle ispezioni agli stabilimenti di soglia inferiore e superiore nell’Annuario dei dati ambientali della Toscana


20/11/2018: Gdpr, valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Individuate le tipologie di operazioni che possono presentare rischi elevati per i diritti e le libertà


19/11/2018: App "ScacciaRischi"

Il videogioco che mira a insegnare a riconoscere ed evitare i diversi rischi presenti nelle situazioni scolastiche, domestiche e lavorative


16/11/2018: Sostanze chimiche: Il Regolamento REACH e l’economia circolare

Disponibile il Bollettino d'informazione Sostanze Chimiche - Ambiente e Salute di ottobre 2018


51.5 52.5 53.5 54.5 55.5 56.5 57.5 58.5 59.5 60.5 61.5