Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

18/09/2020: COVID-19: semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. L'articolo 38-bis prevede semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.

È entrata in vigore il 15 settembre 2020 la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

 

La legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 14 settembre 2020, all'articolo 38-bis prevede alcune semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo “al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 

In particolare per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 spettatori, è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La segnalazione deve indicare il numero massimo di spettatori, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi.

 

Riprendiamo integralmente l’articolo 38-bis:

 

Art. 38 – bis Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonchè da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno.

3. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

4. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonchè di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.

5. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni .

 

 

LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

 


11/04/2018: INAIL: Guida alle prestazioni

L'evoluzione normativa che ha riguardato l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.


10/04/2018: Le ispezioni in azienda nel 2017

L'analisi di ANMIL


09/04/2018: L’OiRA contribuisce alla gestione dei rischi per la sicurezza e la salute nei settori dei trasporti su strada e della ristorazione

I fattori chiave di successo per lo sviluppo e l’attuazione degli strumenti.


06/04/2018: Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Circolare Inail n. 13 del 2 marzo 2018


05/04/2018: RADIO3 sulla sicurezza sul lavoro

Puntata di "Tutta la città ne parla" dedicata al tema degli infortuni sul lavoro.


05/04/2018: In Toscana prosegue la campagna di comunicazione Avviso pubblico Isi 2017

Favorire la più ampia adesione delle imprese alle procedure di incentivazione e sostegno per il miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro


04/04/2018: La sicurezza degli studenti e dei lavoratori impegnati all’estero

Convegno gratuito a Ferrara il 17 aprile 2018.


03/04/2018: Lavori elettrici in alta tensione, dall’Inail le indicazioni per la sicurezza

Realizzata da un team di ricercatori del Dit, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, la pubblicazione ha lo scopo di presentare le disposizioni normative che regolano lo svolgimento di queste attività ad alto rischio


30/03/2018: Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali

Alcune misure transitorie


29/03/2018: Direttive europee in materia di sicurezza e salute sul lavoro

Un riepilogo di documenti vincolanti nel suo complesso, che gli Stati membri sono obbligati a recepire nella legislazione nazionale entro il termine stabilito.


28/03/2018: Alternanza scuola-lavoro: il pacchetto formativo Inail sulla sicurezza

Le modalità di fruizione del corso, realizzato per gli studenti delle classi finali degli istituti superiori, sono state illustrate agli operatori di Anpal Servizi coinvolti nel programma di lancio e di diffusione della piattaforma del Miur dedicata all’alternanza


27/03/2018: Guida Inail all'assicurazione: i lavori rischiosi

La guida analizza le attività lavorative che la legge definisce rischiose. Analizza inoltre la figura del datore di lavoro, sia pubblico che privato, tenuto a stipulare l’assicurazione e a versare i relativi premi, ed elenca i lavoratori tutelati.


26/03/2018: Sicurezza sul lavoro, nelle imprese certificate calano frequenza e gravità degli infortuni

Confermata la maggiore efficacia delle politiche di prevenzione nelle aziende che adottano sistemi di gestione certificati sotto accreditamento.


23/03/2018: FGAS: attivato il portale per la comunicazione annuale 2018

ISPRA ha comunicato l'apertura del portale per l'invio della comunicazione annuale fgas, relativa ai dati 2017.


22/03/2018: Comunicazione medico competente entro il 31 marzo

Entro il 31 marzo 2018 i medici competenti devono trasmettere all’Inail per via telematica, i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria relativi al 2017.


21/03/2018: La norma ISO 45001: il contributo di INAIL

Il primo standard internazionale a trattare il tema della valutazione del rischio lavorativo, frutto di un iter lungo e complesso che ha visto il coinvolgimento di oltre 80 Paesi.


20/03/2018: Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose

Unisciti ad Osha e diventa partner ufficiale della campagna entro il 20 maggio


19/03/2018: Dall’infortunio sul lavoro alla rinascita

Assistito Inail dal 1984, dopo il grave incidente agricolo che lo ha reso paraplegico, il campione di tiro con l’arco, portabandiera dell’Italia alle Paralimpiadi di Londra del 2012, nella sua autobiografia spiega come la vita gli abbia regalato ricchezze inattese


16/03/2018: Valvole per bombole a gas

UNI EN ISO 15996:2017 “Bombole per gas - Valvole a pressione residua - Specifiche e prove di tipo delle valvole per bombole che incorporano dispositivi a pressione residua”


15/03/2018: Valutare il rischio con ottica di genere

L’incontro è il primo di un ciclo che punta a valorizzare le diversità sul luogo di lavoro


61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71