Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

18/09/2020: COVID-19: semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. L'articolo 38-bis prevede semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.

È entrata in vigore il 15 settembre 2020 la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

 

La legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 14 settembre 2020, all'articolo 38-bis prevede alcune semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo “al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 

In particolare per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 spettatori, è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La segnalazione deve indicare il numero massimo di spettatori, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi.

 

Riprendiamo integralmente l’articolo 38-bis:

 

Art. 38 – bis Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonchè da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno.

3. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

4. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonchè di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.

5. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni .

 

 

LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

 


29/09/2017: Amianto naturale: il rischio delle pietre verdi calabresi

Gli affioramenti ofiolitici presenti nella regione Calabria possono costituire un potenziale rischio per la salute umana


28/09/2017: Le 4 fasi essenziali della valutazione dei rischi

La nuova infografica sull’OiRA


27/09/2017: Lavoro sano e sicuro per i lavoratori interinali

I lavoratori interinali sono al centro di una nuova campagna dello SLIC


26/09/2017: Lavorare in salute e sicurezza a ogni età

Si terrà a Roma il 4 ottobre 2017, il convegno “Lavorare in salute e sicurezza a ogni età: ricerche e interventi organizzativi”.


25/09/2017: Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: pubblicato l'elenco dei soggetti abilitati

Con il Decreto direttoriale del 20 settembre 2017 è stato adottato il Quattordicesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e smi..


25/09/2017: Infortuni e malattie professionali: gli open data Inail dei primi otto mesi del 2017

Tra gennaio e agosto denunciati all’Istituto 422mila infortuni sul lavoro, 682 dei quali con esito mortale. Prosegue il trend in calo delle denunce relative a tecnopatie.


22/09/2017: Inail: un breve profilo

L’Inail ha ormai assunto anche la funzione strategica di Polo della Salute e della Sicurezza sul Lavoro in Italia.


20/09/2017: Scuola Sicura e Memory Safe

Progetto di Integrazione della Salute e Sicurezza nei curricula scolastici


19/09/2017: La tutela dal fumo passivo negli spazi confinanti o aperti non regolamentati dalla Legge 3/2003

I dati attuali relativi ai danni del fumo passivo.


18/09/2017: 10 volte sicurezza

Incontri gratuiti dedicati alla sicurezza in azienda.


15/09/2017: SGSL in sanità: un convegno

Convegno gratuito: I sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro in sanità: esperienze, confronti e prospettive


14/09/2017: Schede informative sul "Lavoro più sicuro e più sano ad ogni età"

Sicurezza e salute sul lavoro (SLL) nel contesto di una forza lavoro che invecchia.


13/09/2017: EU-OSHA aderisce alla campagna mondiale Visione Zero

Incidenti, danni e tutte le malattie sul lavoro si possono prevenire adottando le misure adeguate in tempo utile.


12/09/2017: Contro le fake news serve una sfida culturale

Serve una sfida culturale e l'avvocatura può vincerla


11/09/2017: Opuscolo sui tumori professionali

AUSL di Parma ha pubblicato un opuscolo “TUMORI PROFESSIONALI Aggiornamento 2015 QUADERNI DI MEDICINA DEL LAVORO - n°1”.


08/09/2017: Estate rovente, anche per gli infortuni sul lavoro

Il bilancio del Presidente ANMIL Bettoni sulla pubblicazione degli Open Data INAIL sui primi sette mesi del 2017.


08/09/2017: Infortunio: I tre errori più gravi che portano al rinvio a giudizio

Convegno a Verona il 22 settembre.


07/09/2017: Venti anni di DIRETTIVA MACCHINE nell’epoca di INDUSTRIA 4.0

Un convegno Mercoledì 13 settembre 2017 ad Ambiente Lavoro Convention


06/09/2017: DPR 177/2011: proviamo a fare chiarezza.

A Modena, nell’ambito di Ambiente Lavoro Convention 2017, un qualificante momento di confronto sull’applicazione del DPR 177/2011


05/09/2017: Le ragioni economiche della sicurezza e salute sul lavoro

Gli incidenti e gli infortuni sul lavoro costano all’UE 476 miliardi


65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75