18/09/2020: COVID-19: semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. L'articolo 38-bis prevede semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.
È entrata in vigore il 15 settembre 2020 la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
La legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 14 settembre 2020, all'articolo 38-bis prevede alcune semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo “al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
In particolare per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 spettatori, è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La segnalazione deve indicare il numero massimo di spettatori, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi.
Riprendiamo integralmente l’articolo 38-bis:
Art. 38 – bis Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo 1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto. 2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonchè da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno. 3. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. 4. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonchè di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni. 5. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni . |
17/12/2015: Nuova norma Uni 11158:2015: DPI e cadute dall'alto
Cadute dall’alto, nuova norma Uni sui dispositivi di protezione individuale
16/12/2015: Salute e sicurezza sul lavoro: accordo quadro tra Inail, Ministero Salute e Conferenza Regioni
Gli obiettivi dell'accordo.
16/12/2015: Guida alla compilazione del modello OT/24 per il 2016
Disponibile sul sito INAIL nella sezione la Guida alla compilazione del modello OT/24 per l'anno 2016.
16/12/2015: Impianti termici: guida per esercizio, manutenzione e controllo di efficienza
La guida chiarisce gli adempimenti previsti dalla legge nazionale per la manutenzione e il controllo di efficienza degli impianti termici e le loro tempistiche.
15/12/2015: Banche in coda per il nuovo dominio web .bank
Non è solo per una moda che le banche di tutto il mondo si affollano per acquisire questo nuovo dominio. Ad esso sono legati importanti risvolti di sicurezza informatica
15/12/2015: Alberi ed addobbi sicuri
I consigli dei Vigili del Fuoco.
14/12/2015: Si è dimesso il sostituto procuratore Raffaele Guariniello
In anticipo sul termine del prepensionamento.
14/12/2015: I rischi nel settore sportivo
Disponibili nuovi strumenti OiRA per valutare i rischi nel settore sportivo
11/12/2015: Un alfabeto di informazioni sull'ambiente
Speciale "Schede informative ARPAT"
10/12/2015: Ok del Senato al reato di omicidio stradale
Il provvedimento torna alla Camera dei deputati.
10/12/2015: Pubblicata norma UNI su indumenti di protezione per la saldatura
È entrata in vigore il 1° ottobre la norma UNI EN ISO 11611:2015 che riguarda gli indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi
10/12/2015: Salute e internet: come difendersi dalle bufale on line
Alcune regole per aiutare gli utenti della rete a difendersi dalle bufale on line.
09/12/2015: Antincendio: pubblicata in lingua italiana la norma europea UNI EN 54-22
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 22: Rivelatori lineari di calore ripristinabili
09/12/2015: Banca Dati delle Soluzioni: un progetto importante
Un progetto che vuole mettere a disposizione le soluzioni a problemi quali quello del rischio negli ambienti confinati e il rischio biomeccanico.
03/12/2015: Norma EN 795:2012: equipaggiamento personale anticaduta
Pubblicata la Decisione di Esecuzione 2015/2181 della Commissione
03/12/2015: Protezione attiva contro gli incendi: pubblicato il rapporto tecnico nazionale UNI/TR 11607
Specifica dei requisiti relativi alla progettazione, l'installazione, la messa in servizio, la verifica funzionale, l'esercizio e la manutenzione degli Avvisatori Acustici e/o Luminosi
02/12/2015: Si aggrava l'allarme per la crescita delle morti sul lavoro
Prima analisi dei dati ufficiosi e provvisori sui morti sul lavoro del 2015
02/12/2015: Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età
Conto alla rovescia per la campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2016–2017
01/12/2015: V Rapporto del Registro nazionale dei mesoteliomi: l’Italia tra i Paesi più colpiti
I dati di incidenza e di esposizione ad amianto per i casi di mesotelioma maligno
30/11/2015: Valutazione della conformità . pubblicata la UNI CEI ISO/IEC TS 17021-6
Pubblicata in lingua italiana la specifica tecnica UNI CEI ISO/IEC TS 17021-6 sulla valutazione della conformità
91.5 92.5 93.5 94.5 95.5 96.5 97.5 98.5 99.5 100.5 101.5