18/09/2020: COVID-19: semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. L'articolo 38-bis prevede semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.
È entrata in vigore il 15 settembre 2020 la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
La legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 14 settembre 2020, all'articolo 38-bis prevede alcune semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo “al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
In particolare per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 spettatori, è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La segnalazione deve indicare il numero massimo di spettatori, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi.
Riprendiamo integralmente l’articolo 38-bis:
Art. 38 – bis Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo 1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto. 2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonchè da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno. 3. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. 4. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonchè di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni. 5. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni . |
17/10/2014: Dal 20 al 24 ottobre 2014: Settimana Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro
17/10/2014: Magazzini videosorvegliati più a lungo: ok del Garante
16/10/2014: I nostri bambini. Come proteggerli, come soccorrerli
16/10/2014: Ingegneria della sicurezza, il 20 ottobre all’Inail la seconda Giornata nazionale
Dalle iniziative per la riduzione di infortuni e malattie professionali ai più recenti provvedimenti normativi, all’Auditorium dell’Istituto il momento progettuale promosso con il Cni per favorire il confronto e lo scambio di conoscenze tra i rappresentanti di istituzioni, sindacati e associazioni datoriali
15/10/2014: Rischi psicosociali in Europa: prevalenza e strategie di prevenzione
15/10/2014: Posa e manutenzione delle porte tagliafuoco/fumo
14/10/2014: Statistiche infortuni: 2,5 milioni di lavoratori mancanti tra cui i vigili del fuoco
L’INAIL fornisce, in maniera completa ed approfondita, una gran mole di informazioni statistiche sui lavoratori “assicurati”; ma, forse non tutti sanno che molte categorie non sono assicurate all’INAIL e sfuggono quindi alle statistiche ufficiali che vengono periodicamente pubblicate dall’Istituto.
14/10/2014: In scena “Lo spettacolo della sicurezza”: il cinema per educare alla prevenzione
Dal polo audiovisivo alla creazione di una piattaforma on line dove scaricare brevi trailer e schede di film tematici: tante le attività di sensibilizzazione e formazione del pubblico giovanile messe in atto dalla direzione Inail Lombardia, insieme alla Fondazione Cineteca italiana e all’Ufficio scolastico regionale.
13/10/2014: L’ISO pubblica documenti informativi sulla revisione della ISO 9001
13/10/2014: Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico
10/10/2014: Un progetto per l’evidenza dei costi della non tutela in edilizia
09/10/2014: Nuovi dati sulla relazione tra l’uso dei telefoni cellulari e i tumori cerebrali
08/10/2014: Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312: è obbligatorio conservare in azienda gli attestati dell’avvenuta formazione dei lavoratori
08/10/2014: Attestazione di lettura degli articoli: come funziona?
L’attestazione di lettura degli articoli e d’iscrizione alla newsletter: uno strumento per dimostrare l’aggiornamento delle conoscenze in merito alle prescrizioni legali, normative e tecniche, alle competenze professionali e l’informazione dei lavoratori.
07/10/2014: Assicurati contro gli infortuni anche i volontari impegnati negli enti locali
07/10/2014: Fondimpresa: nuove strategie per potenziare la formazione dei lavoratori
06/10/2014: La scuola sicura. Lo sviluppo delle competenze di sicurezza nei curricula scolastici
03/10/2014: Nuovo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche
03/10/2014: La ricerca dell’Inail al servizio della sicurezza della macchine industriali
02/10/2014: Le novità normative comunitarie in materia di attrezzature a pressione
115.5 116.5 117.5 118.5 119.5 120.5 121.5 122.5 123.5 124.5 125.5