18/09/2020: COVID-19: semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. L'articolo 38-bis prevede semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.
È entrata in vigore il 15 settembre 2020 la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
La legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 14 settembre 2020, all'articolo 38-bis prevede alcune semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo “al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
In particolare per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 spettatori, è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La segnalazione deve indicare il numero massimo di spettatori, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi.
Riprendiamo integralmente l’articolo 38-bis:
Art. 38 – bis Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo 1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto. 2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonchè da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno. 3. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. 4. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonchè di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni. 5. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni . |
23/05/2014: Ilva: condannati 28 ex dirigenti per le morti causate dall'amianto
Il tribunale di Taranto ha condannato 28 ex dirigenti dell'Ilva per le morti causate dall'amianto e da altre sostanze cancerogene provenienti dallo stabilimento siderurgico. Le pene più alte sono state inflitte agli ex manager della vecchia Italsider pubblica alla quale subentrò il gruppo Riva. Gruppo che lunedì darà al Commissario Enrico Bondi una "risposta formale" sul piano industriale
22/05/2014: Open data Inail: presentato il modello di lettura delle malattie professionali
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21/05/2014: Convegno gratuito sul rischio per arti superiori e rachide in edilizia
Il Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza di Udine organizza il seminario gratuito “Il rischio per arti superiori e rachide in edilizia : valutare correttamente per prevenire in modo efficace”
20/05/2014: Infortunio sul lavoro e responsabilità solidale del direttori dei lavori – Sentenza 09 aprile 2014, n. 8372
19/05/2014: REACH: modifica dell'allegato XVII
Modifica dell'allegato XVII che fissa restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi.
16/05/2014: La Cassazione ha riconosciuto la responsabilità dell’azienda per l’infarto di un lavoratore troppo stressato sul lavoro.
15/05/2014: Arresto cardiaco improvviso: troppe vittime!
Incontro informativo per tutti, domenica 18 maggio 2014, ore 11.30, Polisportiva Villa De Sanctis, Via dei Gordiani 5, a Roma-Casilino.
14/05/2014: INAIL: nota 3266/2014 - domanda di riduzione del tasso medio di tariffa
L'Inail, con nota n. 3266 del 9 maggio 2014, informa che per le ditte che hanno iniziato l’attività da non oltre un biennio, l’applicazione della riduzione ex Legge n. 147/2013 è subordinata al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli artt. 19 e 20 delle modalità per l'applicazione delle tariffe approvate con il D.M. del 12 dicembre 2000.
14/05/2014: Riduzione dei premi e contributi Inail: modalità operative
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13/05/2014: Caduta dal ponteggio e concorso di colpa del lavoratore: non bastano la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia del lavoratore per escludere la responsabilità del DDL.
Corte di Cassazione - Sez. Civile - Sentenza n. 2455 del 4 febbraio 2014 - Caduta dal ponteggio e concorso di colpa del lavoratore: non bastano la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia del lavoratore per escludere la responsabilità del Datore Di Lavoro.
09/05/2014: Convegno - Caduta dall’alto, tetti e coperture dei condomini: una strage annunciata. Intervista a R.Guariniello.
Si svolgerà a Milano mercoledì 14 maggio il convegno “Caduta dall’alto, tetti e coperture dei condomini: una strage annunciata”.
08/05/2014: La presenza del Rspp non esonera il datore di lavoro dagli obblighi di sicurezza
Con sentenza n. 18296 del 5 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di fornire, ai propri dipendenti, i dispositivi di protezione individuale necessari a prevenire i rischi in relazione alle lavorazioni svolte nell’azienda, la presenza del RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) sul luogo di lavoro.
28/04/2014: È morto Rino Pavanello, segretario dell'Associazione Ambiente e Lavoro e Presidente della CIIP
Sabato scorso 26 aprile è morto improvvisamente a Milano Rino Pavanello, segretario dell'Associazione Ambiente e Lavoro e Presidente della CIIP, Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, a cui aveva dedicato tempo e passione.
14/04/2014: Pubblicati gli elenchi nominativi degli esperti qualificati e medici autorizzati
Pubblicato l'elenco nominativo relativo agli esperti qualificati e quello relativo ai medici autorizzati, figure professionali incaricate rispettivamente della sorveglianza fisica e della sorveglianza medica della radioprotezione ai sensi dell'Allegato V del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230 e s.m.i.
04/04/2014: Allegato 3B: proroga al 30 aprile
Prorogata al 30 aprile 2014 la possibilità di trasmissione in ritardo dell'allegato 3b da parte dei medici competenti
03/04/2014: Modifica alla Direttiva Seveso
Modifica al Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, in attuazione dell’articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
18/02/2014: Ministero del lavoro: firmato un decreto per semplificare l'adozione dei MOG nelle PMI
12/02/2014: La ricerca dell’Inail per la sicurezza dei lavoratori nella Terra dei fuochi
La molteplicità delle sostanze sversate abusivamente e date alle fiamme è una minaccia per chi opera sui territori delle province campane interessate dal fenomeno. I ricercatori del Dipia dell'Istituto affrontano alcune problematiche della vicenda e forniscono indicazioni sui comportamenti da adottare.
15/01/2014: INAIL: Incentivi 2014
Pubblicato il nuovo bando Incentivi ISI 2013. Dal 21 gennaio all’8 aprile 2014 sarà possibile inserire online i progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro.
19/12/2013: 10 gennaio 2014. Obbligo di conclusione dei corsi di aggiornamento per i datori di lavoro esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del d.lgs. n. 626/1994
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