Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

08/06/2015: Dal 1 giugno 2015 in vigore l’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE

La nuova Circolare del 15 maggio 2015 relativa alla “Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014”.

 
Riportiamo parzialmente il contenuto della Circolare del 15 maggio 2015 relativa alla “Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014”.
 
Dal 1 giugno 2015 è entrato in vigore nell’intero mercato unico europeo e, pertanto, anche nel mercato domestico, l’articolo 13 (classificazione delle attrezzature a pressione) della direttiva 2014/68/UE che sostituisce l’articolo 9, di pari oggetto, della direttiva 97/23/CE.
 
“Articolo 13 - Classificazione delle attrezzature a pressione
 
1. Le attrezzature a pressione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono classificate per categoria, in base all’allegato II, secondo criteri di pericolo crescente.
 
Ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente:
 
a) gruppo 1, che comprende sostanze e miscele, così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento:
i) esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;
ii) gas infiammabili, categorie 1 e 2;
iii) gas comburenti, categoria 1;
iv) liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;
v) liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità;
vi) solidi infiammabili, categorie 1 e 2;
vii) sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;
viii) liquidi piroforici, categoria 1;
ix) solidi piroforici, categoria 1;
x) sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1, 2 e 3;
xi) liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xii) solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xiii) perossidi organici dei tipi da A a F;
xiv) tossicità acuta orale, categorie 1 e 2;
xv) tossicità acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;
xvi) tossicità acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;
xvii) tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 1.
 
Nel gruppo 1 rientrano anche le sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS è superiore al punto di infiammabilità del fluido;
 
b) gruppo 2, che comprende le sostanze e miscele non elencate alla lettera a).
 
 
2. Allorché un recipiente è costituito da vari scomparti, è classificato nella categoria più elevata di ciascuno dei singoli scomparti. Allorché uno scomparto contiene più fluidi, è classificato in base al fluido che comporta la categoria più elevata.”
 
La necessità di prendere atto dell’entrata in vigore dell’articolo 13, anticipata al 1° giugno 2015, rispetto al resto delle previsioni della direttiva, come già precisato, deriva anche dal fatto che a tale data entra in vigore anche il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (cd Regolamento CLP) sostituendo la direttiva 65/548/CEE sulla base della quale fino alla medesima data è disciplinata la suddivisione dei fluidi pericolosi necessaria per la corretta classificazione delle attrezzature a pressione.
 
In particolare il gruppo 1, che in precedenza comprendeva i fluidi pericolosi, intendendo questi come le sostanze o i preparati definiti dall’art. 2 della direttiva 65/548/CEE, comprende adesso le sostanze e le miscele così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del Regolamento CLP, classificate come pericolose a norma delle classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento.
 
Le classi di pericolo di cui al Regolamento CLP possono comportare, in certi casi, la classificazione nel Gruppo 1 di alcune sostanze precedentemente classificate nel Gruppo 2 (a seguito, ad esempio, della diversa classificazione dei pericoli per la salute di cui al Regolamento stesso).
 
Per effetto di quanto sopra, per alcune situazioni limite, si potrà avere una diversa categorizzazione dell’attrezzatura a pressione con, in certi casi, la necessità di una procedura di valutazione della conformità del prodotto più severa (vedi esempio allegato) in fase di immissione su mercato.
 
Tanto sopra detto, occorre che, per le attrezzature in questione da immettere sul mercato a partire dal 1° giugno 2015, siano attentamente verificate le procedure di certificazione da adottare per quei prodotti che possano contenere fluidi descritti alla lettera a) dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE: nel caso in cui dall’analisi del rischio dovesse presentarsi, per i prodotti presi in considerazione, un aumento del rischio stesso e quindi una diversa categorizzazione, occorre provvedere ad attivare una valutazione della conformità secondo tale nuova classificazione, fermo restando che in tale fase provvisoria la procedura di valutazione e la redazione della dichiarazione di conformità restano disciplinate per tutti gli altri aspetti da quanto riportato nella direttiva 97/23/CE e nel relativo provvedimento di recepimento nazionale in vigore. In allegato alla presente circolare si riporta un esempio degli effetti di tale riclassificazione.
 
Non subiscono invece variazioni le procedure relative dei prodotti di cui alla lettera b) del paragrafo 1 del citato articolo 13 della direttiva, cioè le procedure per le attrezzature che contengono fluidi che restano classificati nel gruppo 2, nonché il criterio di classificazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 13, secondo cui è classificato nella categoria più elevata attribuibile agli stessi (ovviamente, secondo la nuova classificazione) un recipiente a pressione costituito da vari scomparti riferibili a categorie diverse o in cui uno scomparto contenga più fluidi.
 
Finita tale fase transitoria e con il completo recepimento della direttiva, che si ricorda avverrà entro il 18 luglio 2016 con applicazione a partire dal giorno seguente, oltre ai predetti effetti immediati sui nuovi criteri di classificazione delle attrezzature ai fini dell’individuazione delle procedure da adottare fra quelle oggi vigenti, troveranno piena applicazione anche tutte le altre disposizioni e procedure previste dalla nuova direttiva.
 
La presente lettera circolare sarà inviata, ai fini della sua massima diffusione, alle principali associazioni di categoria interessate; sarà inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico anche ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, per renderla nota a tutti i suoi destinatari, individuati in indirizzo per categorie, e di tale pubblicazione sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
Dell’adozione della presente circolare, indirizzata per opportuna conoscenza alle altre amministrazioni competenti ed interessate, sarà data notizia anche al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche ai fini delle opportune comunicazioni alla Commissione europea.
 
 
 
 

26/08/2019: I requisiti per la raccolta di mozziconi di sigarette

Le indicazioni del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali


02/08/2019: Approvata alla Camera la proposta di legge per la diffusione dei defibrillatori

Con la nuova legge, che deve ancora essere approvata al Senato, i defibrillatori saranno disponibili anche in scuole, università, stazioni ferroviarie, porti, mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi.


01/08/2019: Albo Gestori Ambientali: novità sulla gestione di veicoli in disponibilità temporanea

Il Comitato dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali con due nuove circolari fornisce indicazioni in merito alla gestione delle iscrizioni di veicoli in disponibilità temporanea.


31/07/2019: Le conclusioni di un nuovo rapporto su clima e salute

Secondo l'Accademia europea delle scienze è prioritario stabilizzare il clima e aumentare gli sforzi per ridurre le emissioni di gas serra con l’obiettivo di raggiungere un’economia a zero emissioni fossili entro il 2050.


30/07/2019: I risultati di un’indagine sugli incidenti stradali in Italia

Secondo i recenti risultati di un’indagine statistica sugli incidenti stradali nell’anno 2018 è migliorata la situazione sulle strade italiane.


29/07/2019: Albo Gestori Ambientali: modifiche alle verifiche per i Responsabili Tecnici

Sono state introdotte con due nuove delibere del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali diverse novità sulle verifiche del Responsabile Tecnico.


26/07/2019: Approvate le indicazioni operative sui campi elettromagnetici

È stato approvato e pubblicato il documento “Decreto Legislativo 81/2008 Titolo VIII, Capo IV e s.m.i. - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici - Indicazioni operative”.


25/07/2019: Una nuova circolare in materia di rifiuti ingombranti

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato il 10 luglio una circolare per ampliare il novero delle attività per le quali si richiede l’iscrizione, in categoria 2-bis, del CER 200307 - rifiuti ingombranti.


24/07/2019: I temi affrontati dal comitato europeo per la protezione dei dati

Tra il 9 e il 10 luglio si è tenuta la dodicesima sessione plenaria del comitato europeo per la protezione dei dati. Molti i temi affrontati: videosorveglianza, autorità di controllo, valutazione d’impatto, responsabili del trattamento, …


23/07/2019: Gli autotrasportatori dal mondo

Da molte parti si stanno chiedendo permessi di lavoro nel nostro paese per autotrasportatori provenienti del Nord Africa. Quali risvolti per la sicurezza sul lavoro? Di Martina Zuliani


19/07/2019: La buona salute dell’apparato muscoloscheletrico sin dalla giovane età

Diisponibile la sintesi del seminario


18/07/2019: Innovazioni impiantistiche: La cogenerazione e la trigenerazione nel settore rurale

Allo stato dell’arte l’efficienza energetica rappresenta un elemento sempre più determinante nelle politiche industriali e sociali allo scopo di garantire, conformemente al tratto di Kyoto, la riduzione delle emissioni climalteranti.


17/07/2019: Dopo l’infortunio, l’impegno in Consiglio comunale: la bella storia di Annalibera

I rapporti affettivi e la passione per il sociale: l’esperienza di una 26enne campana nella video intervista online sul nostro portale. Un altro episodio della campagna di narrazione in cui gli assistiti Inail raccontano la propria esperienza di rinascita


16/07/2019: Interpello 5/2019: esodo incentivato con riscatto dell’azienda dei periodi contributivi

Il Ministero del lavoro ha pubblicato l’interpello n. 5 dell’11 luglio 2019


15/07/2019: L’odore della paura

La funzione dell’odorato nell’emergenza.


12/07/2019: I criteri di valutazione R ambiente per pavimenti in fibre di amianto

Il Ministero dell’Interno risponde a un quesito sui criteri di Valutazione Rambiente per pavimentazioni contenenti fibre di amianto afferente il DM 3 agosto 2015.


11/07/2019: ADR 2019

In vigore il testo dell’ADR 2019 dal 1.7.2019 sul trasporto interno di merci pericolose


10/07/2019: Lavoro più sano e sicuro a ogni età: strumento per la visualizzazione dei dati

I risultati principali di un progetto condotto dallʼEU-OSHA su richiesta del Parlamento europeo per comprendere che cosa significano salute e sicurezza sul lavoro (SSL) nel contesto dellʼinvecchiamento della forza lavoro dellʼUE.


09/07/2019: Prevenzione degli incendi dolosi

Le Linee Guida CFPA


08/07/2019: L'impatto dello stress da calore sulla produttività del lavoro e il lavoro dignitoso

Il nuovo rapporto dell'ILO: l'aumento dello stress da calore previsto potrà portare una perdita di produttività equivalente a 80 milioni di posti di lavoro


46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56