Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

08/06/2015: Dal 1 giugno 2015 in vigore l’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE

La nuova Circolare del 15 maggio 2015 relativa alla “Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014”.

 
Riportiamo parzialmente il contenuto della Circolare del 15 maggio 2015 relativa alla “Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014”.
 
Dal 1 giugno 2015 è entrato in vigore nell’intero mercato unico europeo e, pertanto, anche nel mercato domestico, l’articolo 13 (classificazione delle attrezzature a pressione) della direttiva 2014/68/UE che sostituisce l’articolo 9, di pari oggetto, della direttiva 97/23/CE.
 
“Articolo 13 - Classificazione delle attrezzature a pressione
 
1. Le attrezzature a pressione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono classificate per categoria, in base all’allegato II, secondo criteri di pericolo crescente.
 
Ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente:
 
a) gruppo 1, che comprende sostanze e miscele, così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento:
i) esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;
ii) gas infiammabili, categorie 1 e 2;
iii) gas comburenti, categoria 1;
iv) liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;
v) liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità;
vi) solidi infiammabili, categorie 1 e 2;
vii) sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;
viii) liquidi piroforici, categoria 1;
ix) solidi piroforici, categoria 1;
x) sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1, 2 e 3;
xi) liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xii) solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xiii) perossidi organici dei tipi da A a F;
xiv) tossicità acuta orale, categorie 1 e 2;
xv) tossicità acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;
xvi) tossicità acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;
xvii) tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 1.
 
Nel gruppo 1 rientrano anche le sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS è superiore al punto di infiammabilità del fluido;
 
b) gruppo 2, che comprende le sostanze e miscele non elencate alla lettera a).
 
 
2. Allorché un recipiente è costituito da vari scomparti, è classificato nella categoria più elevata di ciascuno dei singoli scomparti. Allorché uno scomparto contiene più fluidi, è classificato in base al fluido che comporta la categoria più elevata.”
 
La necessità di prendere atto dell’entrata in vigore dell’articolo 13, anticipata al 1° giugno 2015, rispetto al resto delle previsioni della direttiva, come già precisato, deriva anche dal fatto che a tale data entra in vigore anche il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (cd Regolamento CLP) sostituendo la direttiva 65/548/CEE sulla base della quale fino alla medesima data è disciplinata la suddivisione dei fluidi pericolosi necessaria per la corretta classificazione delle attrezzature a pressione.
 
In particolare il gruppo 1, che in precedenza comprendeva i fluidi pericolosi, intendendo questi come le sostanze o i preparati definiti dall’art. 2 della direttiva 65/548/CEE, comprende adesso le sostanze e le miscele così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del Regolamento CLP, classificate come pericolose a norma delle classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento.
 
Le classi di pericolo di cui al Regolamento CLP possono comportare, in certi casi, la classificazione nel Gruppo 1 di alcune sostanze precedentemente classificate nel Gruppo 2 (a seguito, ad esempio, della diversa classificazione dei pericoli per la salute di cui al Regolamento stesso).
 
Per effetto di quanto sopra, per alcune situazioni limite, si potrà avere una diversa categorizzazione dell’attrezzatura a pressione con, in certi casi, la necessità di una procedura di valutazione della conformità del prodotto più severa (vedi esempio allegato) in fase di immissione su mercato.
 
Tanto sopra detto, occorre che, per le attrezzature in questione da immettere sul mercato a partire dal 1° giugno 2015, siano attentamente verificate le procedure di certificazione da adottare per quei prodotti che possano contenere fluidi descritti alla lettera a) dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE: nel caso in cui dall’analisi del rischio dovesse presentarsi, per i prodotti presi in considerazione, un aumento del rischio stesso e quindi una diversa categorizzazione, occorre provvedere ad attivare una valutazione della conformità secondo tale nuova classificazione, fermo restando che in tale fase provvisoria la procedura di valutazione e la redazione della dichiarazione di conformità restano disciplinate per tutti gli altri aspetti da quanto riportato nella direttiva 97/23/CE e nel relativo provvedimento di recepimento nazionale in vigore. In allegato alla presente circolare si riporta un esempio degli effetti di tale riclassificazione.
 
Non subiscono invece variazioni le procedure relative dei prodotti di cui alla lettera b) del paragrafo 1 del citato articolo 13 della direttiva, cioè le procedure per le attrezzature che contengono fluidi che restano classificati nel gruppo 2, nonché il criterio di classificazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 13, secondo cui è classificato nella categoria più elevata attribuibile agli stessi (ovviamente, secondo la nuova classificazione) un recipiente a pressione costituito da vari scomparti riferibili a categorie diverse o in cui uno scomparto contenga più fluidi.
 
Finita tale fase transitoria e con il completo recepimento della direttiva, che si ricorda avverrà entro il 18 luglio 2016 con applicazione a partire dal giorno seguente, oltre ai predetti effetti immediati sui nuovi criteri di classificazione delle attrezzature ai fini dell’individuazione delle procedure da adottare fra quelle oggi vigenti, troveranno piena applicazione anche tutte le altre disposizioni e procedure previste dalla nuova direttiva.
 
La presente lettera circolare sarà inviata, ai fini della sua massima diffusione, alle principali associazioni di categoria interessate; sarà inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico anche ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, per renderla nota a tutti i suoi destinatari, individuati in indirizzo per categorie, e di tale pubblicazione sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
Dell’adozione della presente circolare, indirizzata per opportuna conoscenza alle altre amministrazioni competenti ed interessate, sarà data notizia anche al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche ai fini delle opportune comunicazioni alla Commissione europea.
 
 
 
 

25/06/2019: L’OiRA diventa globale

Lo strumento innovativo per la valutazione dei rischi sul luogo di lavoro


24/06/2019: Criptovalute. "Con la moneta i big del web diventano Stati-padroni"

Intervista ad Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali


21/06/2019: Attività di recupero rifiuti autorizzate in forma ordinaria

Sulla conversione in legge del DL "Sblocca cantieri".


20/06/2019: Rischio industriale: quesito sulle distanze danno emissioni atmosfera

La risposta a un quesito dal Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D. Lgs. 105/2015


19/06/2019: Dal 20 al 22 giugno l’Inail alla decima edizione del Festival del Lavoro

Nell’ambito della manifestazione l’Istituto promuove due eventi dedicati alla revisione del sistema tariffario e alla campagna di comunicazione #storiediprevenzione


18/06/2019: Il direttore esecutivo dell’EU-OSHA parla dei tumori professionali

Un’intervista con Euronews


17/06/2019: Relazione annuale 2018 dell'Eu-Osha

La relazione sintetizza come l’EU-OSHA abbia perseguito il suo obiettivo di rendere i luoghi di lavoro più sicuri e più sani in Europa. 


14/06/2019: Si aggrava ancora il bilancio delle morti sul lavoro

Il commento di ANMIL ai dati INAIL del primo quadrimestre del 2019.


13/06/2019: Incentivi alle imprese, coltivare il riso con macchinari più sicuri

In un video-racconto l’esperienza di quanto realizzato, anche grazie ai contributi Isi Inail, da un’azienda agricola specializzata nella produzione del cereale. È il secondo episodio della campagna informativa #storiediprevenzione, basata su interviste ai beneficiari dei finanziamenti


12/06/2019: Convegno: Civa: nuova procedura telematica di certificazione verifica impianti e attrezzature

Si terranno a Saronno e Lecco, mercoledì 19 e venerdì 21 giugno 2019, due convegni gratuiti organizzati da INAIL.


11/06/2019: Danno biologico: gli indennizzi in capitale per infortunati sul lavoro e tecnopatici aumentano del 40%

Via libera della Corte dei Conti al decreto ministeriale di approvazione della nuova tabella proposta dall’Inail, che migliora significativamente la prestazione economica che spetta ai lavoratori per i quali sia stata accertata una menomazione dell’integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15%


10/06/2019: Storie di donne per la sicurezza delle donne

Progetto Omero: un focus sulla donne che svolgono il delicato compito di RLS


07/06/2019: Reinserimento lavorativo: la “bella storia” di Claudio, di nuovo al lavoro nella sua terra

Online il video-racconto in cui un agricoltore 51enne parla dell’esperienza di riabilitazione e recupero del proprio ruolo professionale dopo un infortunio.


06/06/2019: Prevenzione 2020: formazione e buone pratiche per generare valore

Presentati dati ed esperienze delle attività realizzate dagli enti del progetto Prevenzione 2020 in compartecipazione con l’Inail e il supporto delle parti sociali per lo sviluppo della comunità professionale dei Rls/Rlst.


05/06/2019: Il 29 maggio presentate le nuove banconote europee

Due nuove banconote da 100 e 200 €, che rappresentano un balzo in avanti in termini di protezione anticontraffazione.


04/06/2019: EU-OSHA 25th Anniversary ceremony

Guarda lo streaming il 5 giugno alle 15:30


03/06/2019: Intercettazioni e tecnologia, i pericoli da evitare

Intervento di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali


31/05/2019: La gestione dei siti contaminati e dei rischi per i lavoratori

Un convegno Inail gratuito a Venezia il 13 e 14 giugno.


30/05/2019: 31 maggio: giornata mondiale senza tabacco

Dite no al fumo e proteggete la salute dei vostri polmoni


29/05/2019: Una puntata di Blob sugli infortuni sul lavoro

Una scia di sangue dagli anni ’50 ai nostri giorni raccontata attraverso immagini di archivio di ieri e di oggi


47.5 48.5 49.5 50.5 51.5 52.5 53.5 54.5 55.5 56.5 57.5