Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

08/06/2015: Dal 1 giugno 2015 in vigore l’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE

La nuova Circolare del 15 maggio 2015 relativa alla “Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014”.

 
Riportiamo parzialmente il contenuto della Circolare del 15 maggio 2015 relativa alla “Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014”.
 
Dal 1 giugno 2015 è entrato in vigore nell’intero mercato unico europeo e, pertanto, anche nel mercato domestico, l’articolo 13 (classificazione delle attrezzature a pressione) della direttiva 2014/68/UE che sostituisce l’articolo 9, di pari oggetto, della direttiva 97/23/CE.
 
“Articolo 13 - Classificazione delle attrezzature a pressione
 
1. Le attrezzature a pressione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono classificate per categoria, in base all’allegato II, secondo criteri di pericolo crescente.
 
Ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente:
 
a) gruppo 1, che comprende sostanze e miscele, così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento:
i) esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;
ii) gas infiammabili, categorie 1 e 2;
iii) gas comburenti, categoria 1;
iv) liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;
v) liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità;
vi) solidi infiammabili, categorie 1 e 2;
vii) sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;
viii) liquidi piroforici, categoria 1;
ix) solidi piroforici, categoria 1;
x) sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1, 2 e 3;
xi) liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xii) solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xiii) perossidi organici dei tipi da A a F;
xiv) tossicità acuta orale, categorie 1 e 2;
xv) tossicità acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;
xvi) tossicità acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;
xvii) tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 1.
 
Nel gruppo 1 rientrano anche le sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS è superiore al punto di infiammabilità del fluido;
 
b) gruppo 2, che comprende le sostanze e miscele non elencate alla lettera a).
 
 
2. Allorché un recipiente è costituito da vari scomparti, è classificato nella categoria più elevata di ciascuno dei singoli scomparti. Allorché uno scomparto contiene più fluidi, è classificato in base al fluido che comporta la categoria più elevata.”
 
La necessità di prendere atto dell’entrata in vigore dell’articolo 13, anticipata al 1° giugno 2015, rispetto al resto delle previsioni della direttiva, come già precisato, deriva anche dal fatto che a tale data entra in vigore anche il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (cd Regolamento CLP) sostituendo la direttiva 65/548/CEE sulla base della quale fino alla medesima data è disciplinata la suddivisione dei fluidi pericolosi necessaria per la corretta classificazione delle attrezzature a pressione.
 
In particolare il gruppo 1, che in precedenza comprendeva i fluidi pericolosi, intendendo questi come le sostanze o i preparati definiti dall’art. 2 della direttiva 65/548/CEE, comprende adesso le sostanze e le miscele così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del Regolamento CLP, classificate come pericolose a norma delle classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento.
 
Le classi di pericolo di cui al Regolamento CLP possono comportare, in certi casi, la classificazione nel Gruppo 1 di alcune sostanze precedentemente classificate nel Gruppo 2 (a seguito, ad esempio, della diversa classificazione dei pericoli per la salute di cui al Regolamento stesso).
 
Per effetto di quanto sopra, per alcune situazioni limite, si potrà avere una diversa categorizzazione dell’attrezzatura a pressione con, in certi casi, la necessità di una procedura di valutazione della conformità del prodotto più severa (vedi esempio allegato) in fase di immissione su mercato.
 
Tanto sopra detto, occorre che, per le attrezzature in questione da immettere sul mercato a partire dal 1° giugno 2015, siano attentamente verificate le procedure di certificazione da adottare per quei prodotti che possano contenere fluidi descritti alla lettera a) dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE: nel caso in cui dall’analisi del rischio dovesse presentarsi, per i prodotti presi in considerazione, un aumento del rischio stesso e quindi una diversa categorizzazione, occorre provvedere ad attivare una valutazione della conformità secondo tale nuova classificazione, fermo restando che in tale fase provvisoria la procedura di valutazione e la redazione della dichiarazione di conformità restano disciplinate per tutti gli altri aspetti da quanto riportato nella direttiva 97/23/CE e nel relativo provvedimento di recepimento nazionale in vigore. In allegato alla presente circolare si riporta un esempio degli effetti di tale riclassificazione.
 
Non subiscono invece variazioni le procedure relative dei prodotti di cui alla lettera b) del paragrafo 1 del citato articolo 13 della direttiva, cioè le procedure per le attrezzature che contengono fluidi che restano classificati nel gruppo 2, nonché il criterio di classificazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 13, secondo cui è classificato nella categoria più elevata attribuibile agli stessi (ovviamente, secondo la nuova classificazione) un recipiente a pressione costituito da vari scomparti riferibili a categorie diverse o in cui uno scomparto contenga più fluidi.
 
Finita tale fase transitoria e con il completo recepimento della direttiva, che si ricorda avverrà entro il 18 luglio 2016 con applicazione a partire dal giorno seguente, oltre ai predetti effetti immediati sui nuovi criteri di classificazione delle attrezzature ai fini dell’individuazione delle procedure da adottare fra quelle oggi vigenti, troveranno piena applicazione anche tutte le altre disposizioni e procedure previste dalla nuova direttiva.
 
La presente lettera circolare sarà inviata, ai fini della sua massima diffusione, alle principali associazioni di categoria interessate; sarà inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico anche ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, per renderla nota a tutti i suoi destinatari, individuati in indirizzo per categorie, e di tale pubblicazione sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
Dell’adozione della presente circolare, indirizzata per opportuna conoscenza alle altre amministrazioni competenti ed interessate, sarà data notizia anche al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche ai fini delle opportune comunicazioni alla Commissione europea.
 
 
 
 

19/03/2015: Regolamenti, direttive e altri atti

Quali atti legislativi della UE sono vincolanti e quali no? A chi e come si applicano?


19/03/2015: Autotrasporto merci: novità sul cronotachigrafo

Il 2 marzo 2015 è entrato in vigore una parte del Regolamento Europeo n. 165 del 2014 che modifica alcune disposizioni sull'obbligo di dotare del cronotachigrafo i mezzi destinati al trasporto merci.


18/03/2015: Pubblicate due nuove modifiche al regolamento REACH


18/03/2015: Sicurezza delle acque potabili

Le Linee guida italiane per la sicurezza di un sistema idropotabile e la protezione della salute dei consumatori, la situazione attuale e il convegno nazionale.


18/03/2015: Nuovo decreto per la sicurezza degli ascensori

Ascensori in servizio pubblico: decreto di modifica del D.P.R. 162/99


18/03/2015: Malattie professionali, i medici liguri si formano a distanza con l’e-learning

Un nuovo corso online per medici sulle malattie professionali per la diagnosi delle patologie lavoro-correlate.


17/03/2015: OIRA: valutazione interattiva dei rischi online del settore parrucchieri

La Salute e sicurezza nel settore dell'acconciatura: uno strumento per la valutazione dei rischi.


17/03/2015: Illegittimità di un licenziamento a seguito di non idoneità espressa dal medico competente

Sentenza del 10 marzo 2015, n. 4757: per il licenziamento il datore di lavoro deve dimostrare giudice che non vi siano altre mansioni diverse e di pari livello


17/03/2015: Appalti Pubblici: 4 documenti approvati dalla Conferenza delle Regioni

La Conferenza delle Regioni – con la collaborazione di Itaca ha approvato 4 documenti sulle nuove regole per gli appalti pubblici


16/03/2015: Scaffalature drive-in e drive-through: pubblicata la norma UNI 11575

UNI 11575:2015 - Scaffalature metalliche - Progettazione delle scaffalature drive-in e drive-through per lo stoccaggio statico di pallet


16/03/2015: La sicurezza degli impianti domestici per la produzione del calore

Disponibile un opuscolo con indicazioni di base per la sicurezza degli impianti di riscaldamento.


13/03/2015: Montaggio dei palchi: proseguire con forza nel consolidamento delle strategie di prevenzione

Confronto a tutto campo in un seminario nazionale di Inail e Assomusica.


13/03/2015: La riforma costituzionale e la sicurezza sul lavoro: le nuove modifiche alle competenze

Le modifiche al Titolo V della seconda parte della Costituzione relative alle competenze in materia di sicurezza.


13/03/2015: Nuove norme UNI in italiano

Disponibili alcune norme UNI in lingua Italiana.


12/03/2015: Prosiel lancia il libretto di impianto elettrico

Prosiel ha predisposto e pubblicato il Libretto d’Impianto Elettrico, uno strumento gratuito, utile e indispensabile per il professionista e il consumatore.


11/03/2015: Promuovere la bicicletta: 76 600 posti di lavoro e 10 000 morti/anno in meno in Europa

I vantaggi per la salute dovuti all'uso delle biciclette e la crescita di posti di lavoro per la loro vendita, manutenzione e nella realizzazione delle piste ciclabili.


11/03/2015: SISTRI: proroga sanzioni al 1° aprile

Differimento, dal 1° febbraio 2015 al 1° aprile 2015, dell'applicazione delle sanzioni Sistri per omessa iscrizione e versamento del contributo


10/03/2015: Approvata alla Camera la riforma costituzionale con le modifiche alle competenze sulla sicurezza

Approvata la modifica al Titolo V della seconda parte della Costituzione relativa anche alle competenze in materia di sicurezza. Ma il percorso è ancora lungo...


10/03/2015: Atti 8° Seminario Contarp. Dalla valutazione alla gestione del rischio.

Disponibili gli atti dell'8° Seminario di aggiornamento dei professionisti Contarp: Dalla valutazione alla gestione del rischio. Strategie per la salute e la sicurezza sul lavoro


10/03/2015: Il beneficio di smettere di fumare o di ridurre il numero di sigarette al giorno

Fumare un numero minore di sigarette al giorno determina una riduzione significativa del rischio di sviluppare patologie legate al fumo? Quali benefici hanno gli svapatori?


105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115