Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

08/06/2015: Dal 1 giugno 2015 in vigore l’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE

La nuova Circolare del 15 maggio 2015 relativa alla “Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014”.

 
Riportiamo parzialmente il contenuto della Circolare del 15 maggio 2015 relativa alla “Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014”.
 
Dal 1 giugno 2015 è entrato in vigore nell’intero mercato unico europeo e, pertanto, anche nel mercato domestico, l’articolo 13 (classificazione delle attrezzature a pressione) della direttiva 2014/68/UE che sostituisce l’articolo 9, di pari oggetto, della direttiva 97/23/CE.
 
“Articolo 13 - Classificazione delle attrezzature a pressione
 
1. Le attrezzature a pressione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono classificate per categoria, in base all’allegato II, secondo criteri di pericolo crescente.
 
Ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente:
 
a) gruppo 1, che comprende sostanze e miscele, così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento:
i) esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;
ii) gas infiammabili, categorie 1 e 2;
iii) gas comburenti, categoria 1;
iv) liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;
v) liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità;
vi) solidi infiammabili, categorie 1 e 2;
vii) sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;
viii) liquidi piroforici, categoria 1;
ix) solidi piroforici, categoria 1;
x) sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1, 2 e 3;
xi) liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xii) solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xiii) perossidi organici dei tipi da A a F;
xiv) tossicità acuta orale, categorie 1 e 2;
xv) tossicità acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;
xvi) tossicità acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;
xvii) tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 1.
 
Nel gruppo 1 rientrano anche le sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS è superiore al punto di infiammabilità del fluido;
 
b) gruppo 2, che comprende le sostanze e miscele non elencate alla lettera a).
 
 
2. Allorché un recipiente è costituito da vari scomparti, è classificato nella categoria più elevata di ciascuno dei singoli scomparti. Allorché uno scomparto contiene più fluidi, è classificato in base al fluido che comporta la categoria più elevata.”
 
La necessità di prendere atto dell’entrata in vigore dell’articolo 13, anticipata al 1° giugno 2015, rispetto al resto delle previsioni della direttiva, come già precisato, deriva anche dal fatto che a tale data entra in vigore anche il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (cd Regolamento CLP) sostituendo la direttiva 65/548/CEE sulla base della quale fino alla medesima data è disciplinata la suddivisione dei fluidi pericolosi necessaria per la corretta classificazione delle attrezzature a pressione.
 
In particolare il gruppo 1, che in precedenza comprendeva i fluidi pericolosi, intendendo questi come le sostanze o i preparati definiti dall’art. 2 della direttiva 65/548/CEE, comprende adesso le sostanze e le miscele così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del Regolamento CLP, classificate come pericolose a norma delle classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento.
 
Le classi di pericolo di cui al Regolamento CLP possono comportare, in certi casi, la classificazione nel Gruppo 1 di alcune sostanze precedentemente classificate nel Gruppo 2 (a seguito, ad esempio, della diversa classificazione dei pericoli per la salute di cui al Regolamento stesso).
 
Per effetto di quanto sopra, per alcune situazioni limite, si potrà avere una diversa categorizzazione dell’attrezzatura a pressione con, in certi casi, la necessità di una procedura di valutazione della conformità del prodotto più severa (vedi esempio allegato) in fase di immissione su mercato.
 
Tanto sopra detto, occorre che, per le attrezzature in questione da immettere sul mercato a partire dal 1° giugno 2015, siano attentamente verificate le procedure di certificazione da adottare per quei prodotti che possano contenere fluidi descritti alla lettera a) dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE: nel caso in cui dall’analisi del rischio dovesse presentarsi, per i prodotti presi in considerazione, un aumento del rischio stesso e quindi una diversa categorizzazione, occorre provvedere ad attivare una valutazione della conformità secondo tale nuova classificazione, fermo restando che in tale fase provvisoria la procedura di valutazione e la redazione della dichiarazione di conformità restano disciplinate per tutti gli altri aspetti da quanto riportato nella direttiva 97/23/CE e nel relativo provvedimento di recepimento nazionale in vigore. In allegato alla presente circolare si riporta un esempio degli effetti di tale riclassificazione.
 
Non subiscono invece variazioni le procedure relative dei prodotti di cui alla lettera b) del paragrafo 1 del citato articolo 13 della direttiva, cioè le procedure per le attrezzature che contengono fluidi che restano classificati nel gruppo 2, nonché il criterio di classificazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 13, secondo cui è classificato nella categoria più elevata attribuibile agli stessi (ovviamente, secondo la nuova classificazione) un recipiente a pressione costituito da vari scomparti riferibili a categorie diverse o in cui uno scomparto contenga più fluidi.
 
Finita tale fase transitoria e con il completo recepimento della direttiva, che si ricorda avverrà entro il 18 luglio 2016 con applicazione a partire dal giorno seguente, oltre ai predetti effetti immediati sui nuovi criteri di classificazione delle attrezzature ai fini dell’individuazione delle procedure da adottare fra quelle oggi vigenti, troveranno piena applicazione anche tutte le altre disposizioni e procedure previste dalla nuova direttiva.
 
La presente lettera circolare sarà inviata, ai fini della sua massima diffusione, alle principali associazioni di categoria interessate; sarà inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico anche ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, per renderla nota a tutti i suoi destinatari, individuati in indirizzo per categorie, e di tale pubblicazione sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
Dell’adozione della presente circolare, indirizzata per opportuna conoscenza alle altre amministrazioni competenti ed interessate, sarà data notizia anche al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche ai fini delle opportune comunicazioni alla Commissione europea.
 
 
 
 

02/07/2024: Proteggiamoci dal caldo

Lo spot della campagna promossa dal Ministero della Salute, in collaborazione con l’Inail, per prevenire i rischi legati all’esposizione alle alte temperature


26/06/2024: Nessuna autorizzazione per gli impianti che producono beni finiti da rifiuti

L'interpello Ministero dell’Ambiente n.43350/2024


25/06/2024: Come migliorare la conformità alle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Una panoramica della strategia della Norvegia


21/06/2024: Incidenti sul lavoro: strage sfiorata a Bolzano e una vittima a Mantova

Otto feriti a causa di un’esplosione a Bolzano, di cui 5 gravi e un morto per incidente con un macchinario a Mantova.


19/06/2024: Convegno SIML sulla collaborazione del medico competente al DVR

Convegno di presentazione del Documento di orientamento professionale per il medico competente sulla collaborazione alla valutazione dei rischi


18/06/2024: Etichettatura di AEE con batterie inamovibili

L'interpello n.28820/2024 del Ministero dell’Ambiente


12/06/2024: Itinerari Previdenziali: cresce impegno investitori istituzionali verso sostenibilità

Il 53% dei soggetti nazionali adotta politiche di investimento Esg e Sri. Prevale l'accento sull'ambiente, con il Goal 13 dell’Agenda 2030 al primo posto. La volontà di contribuire allo sviluppo sostenibile (82%) guida le politiche.


11/06/2024: Webinar: Quando la violenza di genere diventa digitale

13 giugno 2024. L’evento online su piattaforma Teams è organizzato dal Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell’Inail nell’ambito dei “Giovedì del Cug”


11/06/2024: 4 referendum in materia di lavoro

Una raccolta di firme per il ripristino della responsabilità solidale


06/06/2024: Informazione statistica, online le nuove schede infografiche dell’Inail

Una fotografia sintetica ma allo stesso tempo completa dell’andamento di infortuni e malattie professionali, oltre che delle aziende e degli addetti assicurati, in ciascuno degli ambiti presi in considerazione. 


05/06/2024: Webinar per Campagna Europea 2024 sugli infortuni sul lavoro

un Webinar INL sul tema "Infortuni sul lavoro. Migliorare la prevenzione degli infortuni/Accidents at work .Improving prevention of workplace accidents” in data 14 giugno 2024


04/06/2024: Il rapporto sullo Stato Europeo del Clima

Il nuovo rapporto del Servizio Copernico per i Cambiamenti Climatici e dell’ Organizzazione Meteorologia Mondiale


30/05/2024: L'applicazione dei criteri End of Waste è sempre obbligatoria

L'interpello del Ministero dell'Ambiente n. 54114/2024


28/05/2024: Lotta ai tumori professionali

Un’analisi metodologica dell’indagine sull’esposizione dei lavoratori


24/05/2024: Bando ISI: la scadenza del 30 maggio e i nuovi videotutorial

Le imprese hanno tempo fino alle ore 18:00 del 30 maggio 2024 per richiedere il finanziamento di soluzioni prevenzionali. Le regole tecniche e i nuovi videotutorial per le fasi 2 e 3.


23/05/2024: Incontro sulla manutenzione e la verifica periodica delle macchine

Il 31 maggio 2024 si terrà a Brescia un convegno gratuito sulla manutenzione e la verifica periodica di macchine, attrezzature e impianti nei luoghi di lavoro.


21/05/2024: Le emissioni di gas serra in Italia: i nuovi dati

Indicazioni del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) con riferimento ai nuovi dati ISPRA sulla situazione delle emissioni di gas serra in Italia.


16/05/2024: INL: una nuova nota sulla certificazione degli appalti in luoghi confinati

Pubblicata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro la nota n. 859 dell’8 maggio 2024 concernente la certificazione dei contratti nei luoghi confinati e negli ambienti sospetti di inquinamento ai sensi del DPR 177/2011.


15/05/2024: La relazione generale sulle attività dell’Unione europea

Come l’UE ha affrontato le questioni che preoccupano maggiormente gli europei nell’ultimo anno?


13/05/2024: Sostenere la buona salute mentale per tutti

Dal 13 al 19 maggio si svolgerà la quinta edizione della Settimana europea della salute mentale.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11