Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

08/06/2015: Dal 1 giugno 2015 in vigore l’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE

La nuova Circolare del 15 maggio 2015 relativa alla “Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014”.

 
Riportiamo parzialmente il contenuto della Circolare del 15 maggio 2015 relativa alla “Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014”.
 
Dal 1 giugno 2015 è entrato in vigore nell’intero mercato unico europeo e, pertanto, anche nel mercato domestico, l’articolo 13 (classificazione delle attrezzature a pressione) della direttiva 2014/68/UE che sostituisce l’articolo 9, di pari oggetto, della direttiva 97/23/CE.
 
“Articolo 13 - Classificazione delle attrezzature a pressione
 
1. Le attrezzature a pressione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono classificate per categoria, in base all’allegato II, secondo criteri di pericolo crescente.
 
Ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente:
 
a) gruppo 1, che comprende sostanze e miscele, così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento:
i) esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;
ii) gas infiammabili, categorie 1 e 2;
iii) gas comburenti, categoria 1;
iv) liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;
v) liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità;
vi) solidi infiammabili, categorie 1 e 2;
vii) sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;
viii) liquidi piroforici, categoria 1;
ix) solidi piroforici, categoria 1;
x) sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1, 2 e 3;
xi) liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xii) solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xiii) perossidi organici dei tipi da A a F;
xiv) tossicità acuta orale, categorie 1 e 2;
xv) tossicità acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;
xvi) tossicità acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;
xvii) tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 1.
 
Nel gruppo 1 rientrano anche le sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS è superiore al punto di infiammabilità del fluido;
 
b) gruppo 2, che comprende le sostanze e miscele non elencate alla lettera a).
 
 
2. Allorché un recipiente è costituito da vari scomparti, è classificato nella categoria più elevata di ciascuno dei singoli scomparti. Allorché uno scomparto contiene più fluidi, è classificato in base al fluido che comporta la categoria più elevata.”
 
La necessità di prendere atto dell’entrata in vigore dell’articolo 13, anticipata al 1° giugno 2015, rispetto al resto delle previsioni della direttiva, come già precisato, deriva anche dal fatto che a tale data entra in vigore anche il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (cd Regolamento CLP) sostituendo la direttiva 65/548/CEE sulla base della quale fino alla medesima data è disciplinata la suddivisione dei fluidi pericolosi necessaria per la corretta classificazione delle attrezzature a pressione.
 
In particolare il gruppo 1, che in precedenza comprendeva i fluidi pericolosi, intendendo questi come le sostanze o i preparati definiti dall’art. 2 della direttiva 65/548/CEE, comprende adesso le sostanze e le miscele così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del Regolamento CLP, classificate come pericolose a norma delle classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento.
 
Le classi di pericolo di cui al Regolamento CLP possono comportare, in certi casi, la classificazione nel Gruppo 1 di alcune sostanze precedentemente classificate nel Gruppo 2 (a seguito, ad esempio, della diversa classificazione dei pericoli per la salute di cui al Regolamento stesso).
 
Per effetto di quanto sopra, per alcune situazioni limite, si potrà avere una diversa categorizzazione dell’attrezzatura a pressione con, in certi casi, la necessità di una procedura di valutazione della conformità del prodotto più severa (vedi esempio allegato) in fase di immissione su mercato.
 
Tanto sopra detto, occorre che, per le attrezzature in questione da immettere sul mercato a partire dal 1° giugno 2015, siano attentamente verificate le procedure di certificazione da adottare per quei prodotti che possano contenere fluidi descritti alla lettera a) dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE: nel caso in cui dall’analisi del rischio dovesse presentarsi, per i prodotti presi in considerazione, un aumento del rischio stesso e quindi una diversa categorizzazione, occorre provvedere ad attivare una valutazione della conformità secondo tale nuova classificazione, fermo restando che in tale fase provvisoria la procedura di valutazione e la redazione della dichiarazione di conformità restano disciplinate per tutti gli altri aspetti da quanto riportato nella direttiva 97/23/CE e nel relativo provvedimento di recepimento nazionale in vigore. In allegato alla presente circolare si riporta un esempio degli effetti di tale riclassificazione.
 
Non subiscono invece variazioni le procedure relative dei prodotti di cui alla lettera b) del paragrafo 1 del citato articolo 13 della direttiva, cioè le procedure per le attrezzature che contengono fluidi che restano classificati nel gruppo 2, nonché il criterio di classificazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 13, secondo cui è classificato nella categoria più elevata attribuibile agli stessi (ovviamente, secondo la nuova classificazione) un recipiente a pressione costituito da vari scomparti riferibili a categorie diverse o in cui uno scomparto contenga più fluidi.
 
Finita tale fase transitoria e con il completo recepimento della direttiva, che si ricorda avverrà entro il 18 luglio 2016 con applicazione a partire dal giorno seguente, oltre ai predetti effetti immediati sui nuovi criteri di classificazione delle attrezzature ai fini dell’individuazione delle procedure da adottare fra quelle oggi vigenti, troveranno piena applicazione anche tutte le altre disposizioni e procedure previste dalla nuova direttiva.
 
La presente lettera circolare sarà inviata, ai fini della sua massima diffusione, alle principali associazioni di categoria interessate; sarà inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico anche ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, per renderla nota a tutti i suoi destinatari, individuati in indirizzo per categorie, e di tale pubblicazione sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
Dell’adozione della presente circolare, indirizzata per opportuna conoscenza alle altre amministrazioni competenti ed interessate, sarà data notizia anche al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche ai fini delle opportune comunicazioni alla Commissione europea.
 
 
 
 

28/09/2020: Salute e sicurezza sul lavoro: estensione dei termini per la consegna dei documenti sanitari

Sulla consegna dei documenti sanitari personali da parte del medico addetto alla sorveglianza sanitaria in caso di esposizione a radiazioni ionizzanti.


25/09/2020: Giornata europea delle lingue

L’EU-OSHA celebra la ricchezza del multilinguismo in occasione della Giornata europea delle lingue.


24/09/2020: Planetary emergency plan: dieci impegni per garantire la protezione dei beni comuni globali

Centri di ricerca e organizzazioni internazionali si uniscono per chiedere nuovamente all’Onu di dichiarare lo stato di emergenza planetaria. Necessarie azioni di resilienza e la sospensione del business as usual ai vari livelli della società.


23/09/2020: Il ruolo delle green city nella ripresa post Covid

Le green city possono essere la risposta per fronteggiare da una parte le emergenze provocate dalla pandemia, dall’altra l’emergenza climatica


22/09/2020: Liguria: infortunio sul lavoro da Covid-19

Firmato il 28 agosto 2020 un accordo bilaterale per l’erogazione di prestazioni riabilitative post Covid-19, in risposta alla crescente domanda di salute e di sicurezza avvertita nel mondo lavorativo e proveniente dal contesto sociale


21/09/2020: Cda e Civ Inail uniti per ottenere risultati concreti per la tutela dei lavoratori

Il miglioramento delle prestazioni economiche e l’estensione della protezione ai soggetti non assicurati le due priorità emerse dall’incontro che si è svolto ieri tra i due Organi dell’Istituto per un fattivo confronto sugli impegni futuri dell’ente


18/09/2020: COVID-19: semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. L'articolo 38-bis prevede semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.


17/09/2020: Imprese per la sicurezza: al via la VII edizione del premio di Inail e Confindustria

Il concorso, realizzato con la collaborazione tecnica di Apqi e Accredia, punta alla diffusione della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro attraverso la valorizzazione delle iniziative più virtuose. Per partecipare è necessario compilare i questionari online il 30 ottobre.


16/09/2020: Fermiamo la pandemia

Le risorse dell'Eu-Osha per ridurre l’onere dell’influenza stagionale sul luogo di lavoro


15/09/2020: No al saluto coi gomiti

Il direttore dell'OMS sconsiglia il saluto coi gomiti


14/09/2020: Manifestazioni fieristiche, online le linee di indirizzo per gestire salute e sicurezza sul lavoro

Il testo, realizzato nell’ambito del protocollo d’intesa tra Inail e Assoallestimenti, Comitato fiere industria, e Associazione espositori e fiere italiane, recepisce le migliori prassi operative utilizzate nel nostro Paese nelle fasi di allestimento e disallestimento di stand a progettazione libera


11/09/2020: COVID-19: un nuovo decreto-legge sulla ripartenza della scuola

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo decreto-legge contenente disposizioni per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico connesse all'emergenza Covid-19.


10/09/2020: La risposta europea del trasporto passeggeri al Covid 19

Molti paesi dell'UE hanno chiuso le loro frontiere agli spostamenti ed anche all’interno dei confini nazionali, prescrizioni perentorie hanno fatto scomparire il traffico nel giro di poche settimane in tutto il mondo


09/09/2020: 3° Rapporto ANMIL sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Il programma e l'iscrizione all'evento previsto per il 16 settembre.


08/09/2020: Barometro della sicurezza sul lavoro

Uno strumento interattivo per conoscere la situazione della SSL in Europa


07/09/2020: Pubblicazioni sull’esposizione ad agenti biologici in settori a rischio

Come proteggere i lavoratori particolarmente a rischio biologico? Nuove versioni linguistiche di alcuni documenti di Eu-Osha.


04/09/2020: Informazioni, documenti e risposte per rientrare a scuola in sicurezza

Per la partenza dell’anno scolastico 2020/2021 il Ministero dell’Istruzione ha raccolto le informazioni, i documenti e le risposte alle domande principali che illustrano le modalità di rientro a scuola a settembre.


03/09/2020: Corso FAD “Il ruolo del Medico Competente nella gestione del rischio di contagio da COV-SARS-2”

Il Corso gratuito, accreditato per le discipline Medicina del Lavoro, Medicina Legale ed Igiene, darà diritto, superato il test di apprendimento, a n. 20,8 crediti ECM.


02/09/2020: Scuola: al via la Formazione a Distanza ISS-Ministero Istruzione per i referenti COVID

Un percorso formativo online gratuito per insegnanti, personale scolastico e professionisti sanitari per monitorare e gestire possibili casi di COVID19 nelle scuole.


01/09/2020: Covid-19: una circolare per fronteggiare possibile aumento dei casi nella stagione autunno-inverno

L’OMS e il ECDC indicano il rischio di assistere ad ulteriori aumenti di casi nei prossimi mesi se non saranno assunte misure di prevenzione e controllo.


27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5