Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

08/06/2015: Dal 1 giugno 2015 in vigore l’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE

La nuova Circolare del 15 maggio 2015 relativa alla “Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014”.

 
Riportiamo parzialmente il contenuto della Circolare del 15 maggio 2015 relativa alla “Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014”.
 
Dal 1 giugno 2015 è entrato in vigore nell’intero mercato unico europeo e, pertanto, anche nel mercato domestico, l’articolo 13 (classificazione delle attrezzature a pressione) della direttiva 2014/68/UE che sostituisce l’articolo 9, di pari oggetto, della direttiva 97/23/CE.
 
“Articolo 13 - Classificazione delle attrezzature a pressione
 
1. Le attrezzature a pressione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono classificate per categoria, in base all’allegato II, secondo criteri di pericolo crescente.
 
Ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente:
 
a) gruppo 1, che comprende sostanze e miscele, così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento:
i) esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;
ii) gas infiammabili, categorie 1 e 2;
iii) gas comburenti, categoria 1;
iv) liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;
v) liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità;
vi) solidi infiammabili, categorie 1 e 2;
vii) sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;
viii) liquidi piroforici, categoria 1;
ix) solidi piroforici, categoria 1;
x) sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1, 2 e 3;
xi) liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xii) solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xiii) perossidi organici dei tipi da A a F;
xiv) tossicità acuta orale, categorie 1 e 2;
xv) tossicità acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;
xvi) tossicità acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;
xvii) tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 1.
 
Nel gruppo 1 rientrano anche le sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS è superiore al punto di infiammabilità del fluido;
 
b) gruppo 2, che comprende le sostanze e miscele non elencate alla lettera a).
 
 
2. Allorché un recipiente è costituito da vari scomparti, è classificato nella categoria più elevata di ciascuno dei singoli scomparti. Allorché uno scomparto contiene più fluidi, è classificato in base al fluido che comporta la categoria più elevata.”
 
La necessità di prendere atto dell’entrata in vigore dell’articolo 13, anticipata al 1° giugno 2015, rispetto al resto delle previsioni della direttiva, come già precisato, deriva anche dal fatto che a tale data entra in vigore anche il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (cd Regolamento CLP) sostituendo la direttiva 65/548/CEE sulla base della quale fino alla medesima data è disciplinata la suddivisione dei fluidi pericolosi necessaria per la corretta classificazione delle attrezzature a pressione.
 
In particolare il gruppo 1, che in precedenza comprendeva i fluidi pericolosi, intendendo questi come le sostanze o i preparati definiti dall’art. 2 della direttiva 65/548/CEE, comprende adesso le sostanze e le miscele così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del Regolamento CLP, classificate come pericolose a norma delle classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento.
 
Le classi di pericolo di cui al Regolamento CLP possono comportare, in certi casi, la classificazione nel Gruppo 1 di alcune sostanze precedentemente classificate nel Gruppo 2 (a seguito, ad esempio, della diversa classificazione dei pericoli per la salute di cui al Regolamento stesso).
 
Per effetto di quanto sopra, per alcune situazioni limite, si potrà avere una diversa categorizzazione dell’attrezzatura a pressione con, in certi casi, la necessità di una procedura di valutazione della conformità del prodotto più severa (vedi esempio allegato) in fase di immissione su mercato.
 
Tanto sopra detto, occorre che, per le attrezzature in questione da immettere sul mercato a partire dal 1° giugno 2015, siano attentamente verificate le procedure di certificazione da adottare per quei prodotti che possano contenere fluidi descritti alla lettera a) dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE: nel caso in cui dall’analisi del rischio dovesse presentarsi, per i prodotti presi in considerazione, un aumento del rischio stesso e quindi una diversa categorizzazione, occorre provvedere ad attivare una valutazione della conformità secondo tale nuova classificazione, fermo restando che in tale fase provvisoria la procedura di valutazione e la redazione della dichiarazione di conformità restano disciplinate per tutti gli altri aspetti da quanto riportato nella direttiva 97/23/CE e nel relativo provvedimento di recepimento nazionale in vigore. In allegato alla presente circolare si riporta un esempio degli effetti di tale riclassificazione.
 
Non subiscono invece variazioni le procedure relative dei prodotti di cui alla lettera b) del paragrafo 1 del citato articolo 13 della direttiva, cioè le procedure per le attrezzature che contengono fluidi che restano classificati nel gruppo 2, nonché il criterio di classificazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 13, secondo cui è classificato nella categoria più elevata attribuibile agli stessi (ovviamente, secondo la nuova classificazione) un recipiente a pressione costituito da vari scomparti riferibili a categorie diverse o in cui uno scomparto contenga più fluidi.
 
Finita tale fase transitoria e con il completo recepimento della direttiva, che si ricorda avverrà entro il 18 luglio 2016 con applicazione a partire dal giorno seguente, oltre ai predetti effetti immediati sui nuovi criteri di classificazione delle attrezzature ai fini dell’individuazione delle procedure da adottare fra quelle oggi vigenti, troveranno piena applicazione anche tutte le altre disposizioni e procedure previste dalla nuova direttiva.
 
La presente lettera circolare sarà inviata, ai fini della sua massima diffusione, alle principali associazioni di categoria interessate; sarà inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico anche ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, per renderla nota a tutti i suoi destinatari, individuati in indirizzo per categorie, e di tale pubblicazione sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
Dell’adozione della presente circolare, indirizzata per opportuna conoscenza alle altre amministrazioni competenti ed interessate, sarà data notizia anche al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche ai fini delle opportune comunicazioni alla Commissione europea.
 
 
 
 

18/03/2020: Decreto "Cura Italia": misure straordinarie per sanità, famiglie e lavoro

Approvato un decreto-legge che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.


17/03/2020: COVID-19: i dati al 16 marzo

La Sorveglianza Integrata in Italia dell'ISS in un infografica aggiornata al 16 marzo


16/03/2020: Coronavirus, letalità fino a questo momento è del 5,8%, più alta negli uomini

La situazione al 13 marzo


14/03/2020: Coronavirus: firmato protocollo Governo-sindacati-imprese per limitare il contagio negli ambienti di lavoro

Linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio


13/03/2020: Epidemia della malattia da Coronavirus e sicurezza e salute sul luogo di lavoro

L'Eu-Osha sta seguendo da vicino la diffusione del Coronavirus e sta pubblicando regolarmente aggiornamenti e risorse sul proprio sito web.


12/03/2020: Coronavirus: il nuovo decreto che sospende molte attività non essenziali

Il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo decreto recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale. Si fermano le attività non considerate essenziali.


11/03/2020: Proroga la validità della carta di qualificazione del conducente

De Micheli firma decreti per proroga validità carta di qualificazione conducente e certificati di formazione professionale per il trasporto delle merci pericolose e del permesso provvisorio di guida


11/03/2020: COVID-19 Raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare e per i familiari che li assistono

Indicazioni del Gruppo ISS “Comunicazione Nuovo Coronavirus”


11/03/2020: Emergenza Coronavirus: Cosa si può fare fino al 3 aprile?

Alcune FAQ del Governo e dell'ISS chiariscono cosa si può fare fino al 3 aprile.


10/03/2020: Controlli per il contenimento del Coronavirus: la direttiva del ministro ai prefetti

Le disposizioni del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e il modulo di autocertificazione.


10/03/2020: COVID-19: estese a tutta l’Italia le limitazioni per le aree più colpite

Il decreto del Presidente del Consiglio dell’9 marzo 2020 estende le misure già previste dal decreto dell’8 marzo a tutto il territorio nazionale. Le misure predisposte sono già in vigore.


09/03/2020: Stress da coronavirus, consigli dall’OMS

In un momento di emergenza globale, incerti scenari, repentini cambiamenti di abitudini di vita, inevitabilmente si presenta anche lo stress. Ma c’è modo per arginarlo.


08/03/2020: COVID-19: un decreto forte per limitare la diffusione del virus

Il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2020 riporta il divieto di ingresso e di uscita dall’intera Regione Lombardia e da altre 11 province in Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Marche. Le misure di contrasto e contenimento del COVID-19.


06/03/2020: ANMIL presenta uno studio sulle differenze di genere tra lavoro e infortuni al femminile

Lavoro e infortuni al femminile: le differenze di genere”. Lo studio approfondisce il tema del “Gender gap”


06/03/2020: Giornata internazionale della donna e parità di genere nei luoghi di lavoro per tutti

Questa ricorrenza ci ricorda con vigore di impegnarci ancora a fondo per eliminare gli stereotipi di genere, celebrando al contempo le conquiste, la creatività e la forza delle donne.


05/03/2020: COVID-19: quali sono le nuove misure valide per l’intero territorio nazionale?

Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio del 4 marzo 2020 riporta le misure per il contenimento del nuovo coronavirus e le misure di prevenzione valide su tutto il territorio nazionale. Gli eventi, le scuole, il personale sanitario e il lavoro agile.


04/03/2020: COVID-19: le misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto-legge che introduce misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.


03/03/2020: Aias: un vademecum per la Gestione del Rischio Coronavirus

La semplicità è l’elemento chiave per affrontare l’emergenza sanitaria mondiale “Nuovo Coronavirus”.


03/03/2020: Osha: Coronavirus disease

Focolaio di coronavirus (COVID-19), sicurezza e salute sul lavoro: le indicazioni di Eu-Osha


02/03/2020: Nuovo coronavirus: i numeri verdi regionali

Le Regioni hanno attivato numeri verdi dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia.


36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5 45.5 46.5