Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

11/06/2019: Danno biologico: gli indennizzi in capitale per infortunati sul lavoro e tecnopatici aumentano del 40%

Via libera della Corte dei Conti al decreto ministeriale di approvazione della nuova tabella proposta dall’Inail, che migliora significativamente la prestazione economica che spetta ai lavoratori per i quali sia stata accertata una menomazione dell’integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15%

ROMA - La Corte dei Conti ha registrato il decreto n. 45 del 23 aprile 2019 con cui il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, visto il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato su proposta dell’Inail la nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale, che aumenta di circa il 40% gli importi erogati ai lavoratori vittime di un infortunio o di una malattia professionale per i quali sia stata accertata una menomazione dell’integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15%. Gli importi dei nuovi indennizzi, in vigore dal primo gennaio di quest’anno, assorbono le due rivalutazioni straordinarie del danno biologico intervenute a decorrere dal 2008, nella misura dell’8,68%, e dal 2014, nella misura del 7,57%.  

Superate le differenze tra uomini e donne. Oltre a determinare un sensibile miglioramento del livello delle prestazioni economiche rispetto alle tabelle precedenti – risalenti al 2000 ed elaborate tenendo conto della gravità della menomazione, dell’età e del sesso – la nuova tabella di indennizzo in capitale supera le differenze di genere, equiparando le prestazioni che spettano a uomini e donne, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

L’importo è erogato in un’unica soluzione e non è soggetto a tassazione Irpef. Gli indennizzi del danno biologico in capitale sono versati ai lavoratori in un’unica soluzione. Quando la menomazione dell’integrità psicofisica dell’infortunato o tecnopatico è uguale o superiore al 16%, invece, la prestazione economica è erogata in forma di rendita, soggetta a revisione entro 10 anni in caso di rendita da infortunio ed entro 15 in caso di rendita da malattia professionale. Entrambe le tipologie di indennizzo non sono soggette a tassazione Irpef.

 

Fonte: INAIL 


09/02/2015: La "Scuola Sicura" della Regione Lombardia


06/02/2015: Truck and Bus: campagna di controlli su mezzi pesanti


06/02/2015: INAIL: disponibili due software per la sicurezza del macchinario


06/02/2015: Inail: il rischio chimico nella bonifica dei siti contaminati


06/02/2015: Seminario gratuito sulla prevenzione incendi


05/02/2015: Un film per raccontare la morte delle operaie di Barletta nel 2011


05/02/2015: INAIL: Autoliquidazione entro il 16 febbraio


04/02/2015: Cassazione: confermate le condanne per il crollo al Liceo Darwin


04/02/2015: La gestione del rischio da campi elettromagnetici in Italia


04/02/2015: Sicurezza dei lavoratori della Difesa, siglato accordo tra Inail e ministero


03/02/2015: Workshop: A Modena La Sicurezza Sul Lavoro, in Pratica


03/02/2015: Rapporto Statistico 2014 su infortuni e malattie


02/02/2015: Convegno "Macchine nuove e usate: Sicurezza nella gestione, aspetti tecnici e legali"


02/02/2015: Modelli in formato word di PSC, PSS, POS e fascicolo dell’Opera


30/01/2015: Salute e sicurezza sul lavoro: creato un nuovo GL


30/01/2015: Buone Pratiche sugli Infortuni a Bordo delle Navi


30/01/2015: Assicurazione Inail contro gli infortuni domestici: la sottoscrizione entro il 31 gennaio


29/01/2015: Lavori in quota: al via l'obbligo di linee vita anche in Emilia Romagna


29/01/2015: Attività di controllo in campo nucleare: esperti a confronto in un seminario Inail


28/01/2015: FAQ - Medici competenti, trasmissione dei dati sanitari e di rischio dei lavoratori


106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116