24/05/2018: Data protection impact assessment: di cosa parliamo?
Il Regolamento europeo per la protezione dei dati entra nella piena operatività!
Il Regolamento europeo per la protezione dei dati entra nella piena operatività: il sito del Garante italiano (www.garanteprivacy.it) è un punto di riferimento essenziale per chiarire le novità operative più importanti che tutti devono affrontare e in quest’ultimo anno l’Autorità Garante italiana ha incontrato le pubbliche amministrazioni con una serie di appuntamenti dedicati al nuovo Regolamento europeo sulla privacy 2016/679.
Tra gli obblighi del titolare (nel caso della pubblica amministrazione: l'Ente a cui fa capo, per legge, un determinato trattamento dei dati personali) è opportuno soffermarsi sulla necessità di istituire il registro dei trattamenti e di effettuare, quando necessario, la valutazione d’impatto nella protezione dei dati (DPIA). Il Regolamento UE disciplina la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati all’art. 35, comma 1:
“Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali”.
Che cos’è una DPIA? Una DPIA è un processo volto a descrivere il trattamento, valutare la necessità e la proporzionalità di una lavorazione di dati e serve principalmente ad individuare e aiutare la gestione di rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche risultanti dal trattamento dei dati personali, determinando e programmando le misure da adottare per far loro fronte e scongiurare danni per i soggetti interessati e anche per l'ente, quali limitazioni di attività a causa di blocco di dati, danni di immagine, perdita di fiducia, sanzioni amministrative.
La DPIA è richiesta quando il trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in relazione al volume e alla tipologia dei dati trattati e alla conoscenza o meno del tratamento da parte dell'interessato.
La DPIA deve essere effettuata prima del trattamento, in fase di progettazione ma il rischio è un processo continuo: la DPIA dovrà essere rivista quando il rischio cambia. Il titolare deve assicurare che la DPIA venga eseguita e, nel caso in cui si avvalesse di altro soggetto interno od esterno, ne è, comunque, giuridicamente responsabile.
In questo processo di valutazione dei rischi il titolare del trattamento deve chiedere il parere del DPO (data protection officer / Responsabile della protezione dei dati) e questi deve monitorarne l’esecuzione.
Trattandosi di un nodo cruciale per la piena applicazione del Regolamento Europeo il gruppo di esperti europei (cosiddetto Gruppo di lavoro Articolo 29) ha elaborato linee guida specifiche che vengono man mano aggiornate (vai al documento); il Garante per la protezione dei dati italiano ha allestito una sezione del proprio sito dedicata al problema dell'invididuazione e gestione dei rischio (DPIA sul sito del Garante) dove sono raccolti video, slides e approfondimenti specifici.
Fra questi segnaliamo la registrazione completa dell'intervento della dott.ssa Viggiano dell'Autorità Garante al convegno svolto a Bari, il 15 gennaio 2018, facente parte degli appuntamenti organizzati dal Garante per le pubbliche amministrazioni (vai al video youtube )
L'ultimo di questi incontri fissato il 24 maggio 2018 sarà a Bologna e sarà dedicato in particolare ai compiti dei DPO,responsabili della protezione dei dati, che tute le Publbiche amministrazioni dovranno aver individuato per quella data.
Nell'ambito della collaborazione fra le autorità garanti europee, e’ importante segnalare che la CNIL, l'Autorità francese per la protezione dei dati, ha messo a disposizione un software di ausilio ai titolari in vista della effettuazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA). Il Garante segnala che il software è un utile supporto di orientamento allo svolgimento di una DPIA, ma non va inteso come schema predefinito per ogni valutazione d'impatto che va integrata in ragione delle tipologie di trattamento esaminate e alla luce delle norme integrative che spetta a ogni Stato di emanare, per il necessario raccordo con le regole nazionali previgenti.
Fonte: Dors
16/02/2015: Reach. Guida Echa: Orientamenti per gli utilizzatori a valle
16/02/2015: UNI 11347/2015: riduzione dell’esposizione a rumore nei luoghi di lavoro
13/02/2015: La preghiera dei vigili del fuoco
13/02/2015: Disponibili i bollettini di informazione su biocidi e gestione delle sostanze chimiche
Disponibili i bollettini di informazione su biocidi e gestione delle sostanze chimiche
12/02/2015: L‘evoluzione della tutela sanitaria Inail dalla cura al reinserimento
12/02/2015: Nuova scheda sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
11/02/2015: Telefoni cellulari: come ridurre il rischio di esposizione a radiofrequenze
11/02/2015: La sicurezza nei lavori sulle coperture. Sistemi di prevenzione e protezione contro la caduta dall’alto
10/02/2015: Amianto, il pericolo corre anche nelle tubature dell’acqua
10/02/2015: Adeguamento antincendio degli hotel: nuova proroga?
09/02/2015: Internet: adottate dagli Ixp le misure di sicurezza richieste dal Garante
09/02/2015: La "Scuola Sicura" della Regione Lombardia
06/02/2015: Truck and Bus: campagna di controlli su mezzi pesanti
06/02/2015: INAIL: disponibili due software per la sicurezza del macchinario
06/02/2015: Inail: il rischio chimico nella bonifica dei siti contaminati
06/02/2015: Seminario gratuito sulla prevenzione incendi
05/02/2015: Un film per raccontare la morte delle operaie di Barletta nel 2011
05/02/2015: INAIL: Autoliquidazione entro il 16 febbraio
04/02/2015: Cassazione: confermate le condanne per il crollo al Liceo Darwin
04/02/2015: La gestione del rischio da campi elettromagnetici in Italia
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118