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03/06/2015: DURC ONLINE: pubblicato il Decreto di Semplificazione

Dal 1° luglio basterà un clic per avere il rilascio on-line del Durc in formato “.pdf

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, il Decreto 30 gennaio 2015 in materia di Semplificazione in materia di documento unico di regolarita’ contributiva (cd. DURC ON-LINE).
Come già anticipato nei giorni scorsi dal Ministero del lavoro con proprio comunicato,  grazie alla nuova procedura, che sarà operativa a partire dal prossimo 1° luglio, basterà un semplice clic per ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva che, peraltro, avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi ecc., nell’ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell’edilizia, rilascio attestazione SOA) senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova. Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile liberamente da internet.
 
Di seguito la sintesi dei principali contenuti del Decreto:
 
SOGGETTI ABILITATI
  • amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti;
  • Organismi di attestazione SOA;
  • amministrazioni pubbliche concedenti anche ai sensi dell’art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
  • banche ed intermediari finanziari.
VERIFICA DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
Effettuata in tempo reale e con strumenti informatici.
Il documento generato dall’esito positivo della verifica sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarita’ Contributiva (DURC) previsto:
  • per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere;
  • nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;
  • per il rilascio dell’attestazione SOA.
La verifica della regolarita’ in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti:
  • dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell’impresa stessa
  • dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e’ effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
REQUISITI DI REGOLARITA’
La regolarità sussiste anche in caso di:
  • rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione;
  • sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
  • crediti in fase amministrativa:
    • oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
    • in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
    • in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salvo il caso di iscrizione a ruolo eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice;
  • crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario;
  • scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si e’ determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.
ASSENZA DI REGOLARITA’
Qualora non sia possibile attestare la regolarita’ contributiva in tempo reale , l’INPS, l’INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all’interessato o al soggetto da esso delegato  l’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarita’ rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
L’interessato puo’ regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito.
L’invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall’interrogazione che lo ha originato.
Decorso inutilmente il termine di 15 giorni la risultanza negativa della verifica e’ comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarita’.
 
PROCEDURE CONCORSUALI – REQUISITI DI REGOLARITA’
concordato con continuita’ aziendale: l’impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano sia prevista l’integrale soddisfazione dei crediti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge.
fallimento con esercizio provvisorio; la regolarita’ sussiste con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio a condizione che risultino essere stati insinuati.
amministrazione straordinaria: l’impresa si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati.
concordato preventivo ed accordo di ristrutturazione del debito: Le imprese che presentano una proposta di accordo sui crediti contributivi nell’ambito del concordato preventivo ovvero nell’ambito delle trattative per l’accordo di ristrutturazione dei debiti  si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell’accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione e’ previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e INAIL dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2009.
L’impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti, rispettivamente, dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio, dalla data di ammissione all’amministrazione straordinaria e dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.
 
MODALITA’ DELLA VERIFICA
I soggetti abilitati alla verifica, muniti di credenziali, effettuano un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili. La verifica puo’ essere effettuata, per conto dell’interessato, da un consulente del lavoro nonche’ dagli altri soggetti abilitati da norme speciali.
Qualora sia gia’ stato emesso un DURC in corso di validita’, la procedura rinvia allo stesso documento.
L’esito positivo della verifica di regolarita’ genera un Documento in formato «pdf» contenente:
  • i dati essenziali del soggetto verificato;
  • la dichiarazione di regolarita';
  • il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validita’ del Documento.
Il Documento di cui al comma 1 ha validita’ di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica ed e’ liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall’INPS, dall’INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.
CAUSE OSTATIVE ALLA REGOLARITA’
Violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell’allegato A, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all’art. 444 del codice di procedura penale (applicazione della pena su richiesta). Non rileva l’eventuale successiva sostituzione dell’autore dell’illecito.
Il godimento dei benefici normativi e contributivi  e’ definitivamente precluso per i periodi indicati nell’allegato A ed a tal fine non rileva la riabilitazione di cui all’art. 178 del codice penale.
Ai fini della regolarita’ contributiva l’interessato e’ tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro, che ne verifica a campione la veridicita’, l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.
Le cause ostative alla regolarita’ sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2007
Le cause ostative non sussistono qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di:
  • prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell’art. 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
  • oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.
ESCLUSIONI
Entro e non oltre il 1° gennaio 2017 resta assoggettato alle previgenti modalita’ di rilascio il Documento Unico di Regolarita’ Contributiva (DURC) richiesto in applicazione delle seguenti norme:
  • art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 (certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche);
  • art. 6, comma 11-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni);
  • art. 5, comma 2 lettera a), del decreto del Ministero dell’Interno 29 agosto 2012; (lavoratori extra-comunitari irregolarmente soggiornanti – sanatoria 2012 – regolarizzazione della somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale);
  • art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013 (Esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la riparazione di edifici ubicati nel Comune di L’Aquila e negli altri Comuni del Cratere.
Inoltre, resta assoggetto alla previgente normativa qualora la verifica non sia  possibile per l’assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili.
 

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24/07/2020: Nuovo decreto ministeriale relativo ai gas per gli impianti di climatizzazione

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Sono utilizzabili applicativi con funzionalità di “contact tracing” in ambito aziendale? Al fine di contenere il rischio di contagio sul luogo di lavoro sono disponibili applicativi che non trattano dati personali?


08/07/2020: Raffele Guariniello, emergenza covid e lavoratori

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30/06/2020: Coronavirus e fase 2, prevista una sorveglianza sanitaria eccezionale nei luoghi di lavoro

Secondo quanto disposto dal decreto “Rilancio”, la misura dovrà essere assicurata dai datori di lavoro pubblici e privati ai lavoratori maggiormente esposti e potrà essere fornita anche dall’Inail. A breve dall’Istituto un’app per richiederla telematicamente


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