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15/02/2016: E' incidente stradale in itinere, anche se in bicicletta

Una recente norma della legge 221/2015

I casi in cui l’evento infortunistico si verifichi a seguito dell’uso della bicicletta, nel percorso casa-lavoro, sono sempre configurabili come infortunio in itinere e perciò indennizzabili dall’Inail. E’ quanto è stato stabilito da una recente norma della legge 221/2015 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.13/2016.
 
Si tratta di un pacchetto di misure che interviene su vari aspetti della normativa ambientale e dell'economia verde, nella direzione della semplificazione e della promozione del riutilizzo delle risorse e della sostenibilità ambientale, con la previsione di incentivi per premiare i comportamenti virtuosi di consumatori, produttori e istituzioni.
Tra le misure principali si ricordano quelle a favore delle imprese per beneficiare del credito d'imposta del 50%, ripartito in tre anni, sulle spese sostenute per interventi di bonifica dell'amianto, quelle che rafforzano il recupero e riciclo delle materia, le disposizioni  per il contrasto ai dissesti idrogeologici  e quelle a sostegno della mobilità sostenibile.
In particolare, per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, la legge prevede uno stanziamento di 35 milioni di euro a favore dei comuni con più di 100 mila abitanti, per finanziare progetti di mobilità sostenibile, al fine di limitare il traffico e l'inquinamento: progetti ciclabili, realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, ecc.
Una importante novità che interessa il lavoro di tutela dell'Inca riguarda l’infortunio in itinere. L’art. 5 (commi 4 e 5 - v. allegato ) stabilisce infatti che, “per i suoi positivi riflessi sull'ambiente, l’uso della bicicletta deve intendersi sempre necessitato”.  Ciò significa sostanzialmente che i casi in cui l’evento infortunistico si verifichi a seguito dell’uso della bicicletta nel percorso casa-lavoro e viceversa, devono essere sempre configurabili come infortunio in itinere e perciò indennizzabili dall’Inail.
Sul significato da attribuire al concetto di “necessitato” si deve far riferimento agli insegnamenti della Corte di Cassazione, in base ai quali, la verifica della necessità dell’utilizzo della propria vettura deve essere effettuata caso per caso, in base al criterio di ragionevolezza e tenendo conto della lunghezza del percorso, dei tempi di attesa dei mezzi pubblici, della distanza della più vicina stazione o fermata del mezzo pubblico, ecc.
In particolare, la giurisprudenza, ha reso sempre più estesa la tutela assicurativa in questa materia prendendo in considerazione, ai fini della indennizzabilità, anche le esigenze umane e familiari della lavoratrice e/o del lavoratore che subisce un incedente e, quindi, ad esempio, anche le ipotesi in cui i tempi di attesa del servizio pubblico siano tali da creare rilevante disagio per il lavoratore, prolungandone oltre misura l'assenza dalla famiglia.
Tutto ciò, dal 2 febbraio – data di entrata in vigore della nuova norma – , non deve essere valutato in caso di percorso effettuato con la bicicletta. Secondo il nuovo testo di legge, infatti, l’utilizzo della bicicletta deve intendersi “sempre necessitata”, per i suoi “positivi riflessi ambientali”.
Una circolare dell’Inail, che risale ormai al 2011, distingue fra gli incidenti avvenuti sulla pista ciclabile (indennizzabili perché avvenuti su percorso protetto) e quelli avvenuti nel percorrere una strada aperta al traffico dei veicoli a motore,  escludendo, nel secondo caso, l’indennizzo, per la libera scelta del lavoratore di esporsi a un rischio maggiore rispetto a quello gravante sugli utenti dei mezzi pubblici di trasporto.
Già in questa nota l’Istituto, partendo della considerazione della necessità di porre maggiore attenzione a favore della mobilità sostenibile, “che annovera fra le sue forme l’uso della bicicletta”, ha ritenuto di non ricorrere alla valutazione sul carattere necessitato dell’uso di tale mezzo di locomozione, laddove l’evento si verifichi in un tratto di percorso protetto o in zona interdetta al traffico.
Alla luce delle novità introdotte dall’art. 5 della legge 221/2015, l’Inail dovrà emanare nuove direttive in materia.
 
L'Inca ricorda anche che, secondo quanto disposto dalla normativa vigente (art. 12 decreto leg.vo 38/2000), l’Inail  tutela l’infortunio in itinere, non solo quando avviene durante il  normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, ma anche quello che avviene durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.  
 
Fonte: INCA

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