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04/03/2015: Eternit: il perchè della prescrizione

Sono state depositate dalla Corte di Cassazione le motivazioni della Sentenza con cui è stato dichiarato prescritto il processo a carico dello svizzero Schmidheiny per le morti negli stabilimenti Eternit.

Sono state depositate dalla Corte di Cassazione le motivazioni della Sentenza con cui, lo scorso 19 novembre, era stato dichiarato prescritto il processo a carico dello svizzero Schmidheiny per le morti negli stabilimenti Eternit.
Una interpretazione stringente quella della suprema Corte, che cancella in un colpo condanne e risarcimenti contestando l’impostazione accusatoria e la stessa forma di reato, il disastro doloso, scelta per il rinvio a giudizio dell’imprenditore. In tutto le morti legate a patologie provocate dall’esposizione all’amianto nelle zone in cui operava Eternit (Casale Monferrato, Cavagnolo, Rubiera, Bagnoli) sono state circa 2mila. Fulcro della decisione dei giudici della Cassazione è stato far partire il calcolo temporale della prescrizione del reato dal 1993, anno nel quale era stata definitivamente inibita la lavorazione della polvere nociva: da quella data fino al rinvio a giudizio dell’imputato, avvenuto nel 2009, e alla condanna in primo grado nel 2012, sono trascorsi più di 15 anni: tempo sufficiente a far maturare la prescrizione. Secondo la Corte, il reato ascritto a Schmidheiny non può considerarsi permanente: la sua consumazione ha avuto termine nel momento in cui è cessata l’immissione delle polveri. Inoltre, per gli ermellini l'imputazione di disastro a carico di Schmidheiny non era la più adatta da applicare dal momento che la condanna massima sarebbe troppo bassa, perché punita con 12 anni di reclusione. In pratica, scrivono i giudici, "colui che dolosamente provoca, con la condotta produttiva di disastro, plurimi omicidi, ovverossia, in sostanza, una strage" verrebbe punito con solo 12 anni di carcere e questo è "insostenibile dal punto di vista sistematico, oltre che contrario al buon senso". La Corte d’Appello avrebbe poi inopinatamente aggiunto alla fattispecie costitutiva del disastro altri elementi ad essa estranei, come le malattie ed i decessi, che avrebbero dovuto semmai configurare i differenti delitti di lesioni e omicidio.
Infine i giudici hanno respinto la tesi di alcuni avvocati di parte civile che ritenevano che Schmidheiny dovesse essere dichiarato responsabile per la mancata o incompleta bonifica dei siti produttivi. Spiegano gli ermellini che la fattispecie incriminatrice del reato di disastro “non reca traccia di tale obbligo, né esso, o altro obbligo analogo, può desumersi dall’ordinamento giuridico, specie se riportato al momento in cui lo stesso dovrebbe considerarsi sorto (1986)”.
Una decisione vista da molti come “contra lavoratorem”, presa sulla base di una concezione ormai superata del reato di disastro. Secondo il legale delle famiglie delle vittime, la Corte ha dato maggiore rilevanza al pericolo connesso al reato, che è prescritto, più che ai suoi effetti: una lettura “legata al codice penale del 1930, valido in una società che non conosceva i cancerogeni, che producono effetti a distanza di anni. Negli ultimi quindici anni invece le sentenze della Suprema Corte erano state diverse, più simili a quella della Corte d’appello di Torino”.
Ma la questione non sembra esaurirsi qui: proprio nei giorni in cui la Cassazione pronunciava la sua controversa sentenza, il procuratore torinese Raffaele Guariniello chiudeva il filone dell’inchiesta bis per il reato di omicidio volontario con dolo eventuale in relazione alla strage di lavoratori e abitanti di Casale Monferrato causata dalle polveri d'amianto. La Procura di Torino, preso atto delle motivazioni, ha chiesto un nuovo rinvio a giudizio per l’imprenditore: un fascicolo che riguarda la morte di 258 persone decedute tra il 1989 e il 2014 e che ha già aperto una controversia con la difesa del magnate svizzero, secondo cui si tratterebbe di un caso di doppio giudizio che contravviene al principio giuridico del "ne bis in idem", in virtù del quale non si può essere giudicati due volte per lo stesso fatto. Fiducioso, il pubblico ministero ha sottolineato che la prescrizione non è una assoluzione: il reato c’è ma non può essere punito. Sugli omicidi quindi è ancora tutto da fare.
 
A cura dell’Ufficio Servizi istituzionali ANMIL
 

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