18/05/2020: Fase 2, nuovo decreto sulle riaperture: ecco cosa prevede
Il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020 potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
Spostamenti
NELLA STESSA REGIONE
A partire dal 18 maggio, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
TRA REGIONI DIVERSE
Fino al 2 giugno restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
DA E PER L'ESTERO
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
DIVIETO DI MOBILITA' PER CHI È IN QUARANTENA
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus Covid-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n.19 del 2020.
DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
FUNZIONI RELIGIOSE
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
Attività economiche, produttive e sociali
A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
MONITORAGGIO REGIONALE
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.
Sanzioni
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Consulta il decreto legge 16 maggio 2020, n.33
Leggi il comunicato di Palazzo Chigi
Fonte: Ministero della Salute
07/02/2024: Pratiche sostenibili e azioni per mantenere le foreste europee in salute
Le foreste europee affrontano sfide crescenti, come la deforestazione urbana e l'inquinamento. La gestione sostenibile e l'azione contro i cambiamenti climatici sono cruciali.
06/02/2024: Dal Garante Privacy nuove tutele per la email dei dipendenti
Varato un Documento di indirizzo sulla conservazione dei metadati
05/02/2024: Casseforme orizzontali: pubblicata la nuova norma Uni 11763-2
Il documento, redatto da un gruppo di lavoro coordinato dall'Inail, fornisce requisiti generali per progettare, costruire e utilizzare queste attrezzature provvisionali di lavoro, idonee a sostenere e contenere il calcestruzzo durante il getto per l'edificazione di solai e impalcati
31/01/2024: Webinar - “La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro”
Venerdì, 9 febbraio 2024. Realizzato da Inail e Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni), l’evento si rivolge alle figure della prevenzione e ai professionisti antincendio.
30/01/2024: Bologna città 30
Quali sono i vantaggi dei nuovi limiti di velocità in città?
29/01/2024: Agricoltura, aumentano gli incentivi a fondo perduto per salute e sicurezza
Le linee di finanziamento a sostegno delle micro e piccole imprese agricole e dei giovani agricoltori per l’acquisto di trattori e macchinari moderni e sicuri
25/01/2024: La salute mentale dei lavoratori europei è sempre più a rischio
Una nuova indagine.
24/01/2024: Noti il rumore dannoso intorno a te?
L’esposizione a lungo termine al rumore del traffico è molto più di un fastidio: danneggia sia la nostra salute fisica che quella mentale.
23/01/2024: Calendario 2024: E' tempo di pesca sicura
Un calendario 2024 che contiene un vademecum per la sicurezza del lavoro di pesca in mare.
22/01/2024: Incidentalità nei trasporti stradali
Il contributo dell’Inail al Rapporto Mit 2023
18/01/2024: Il docufilm “InSicurezza”
Piccole e grandi storie per una maggiore consapevolezza e diffusione della cultura della prevenzione degli infortuni sul lavoro
17/01/2024: Cos’è l’Atlante europeo dell’ambiente e della salute?
Una raccolta di dati e mappe che mostrano informazioni chiave sulla qualità e sui rischi ambientali in tutta Europa
16/01/2024: La tua sicurezza è questione di un attimo
La nuova campagna di comunicazione Inail sugli infortuni domestici
11/01/2024: Raddoppiati i fondi Inail per la riduzione degli infortuni sul lavoro
Dal bando Isi più di 500 milioni
10/01/2024: Calendario Inail 2024
Il video di presentazione realizzato utilizzando le immagini del nuovo Calendario Inail 2024
09/01/2024: Linee Guida per la conservazione delle password
Garante privacy e ACN insieme per un ambiente digitale più sicuro.
08/01/2024: Online la nuova Banca dati statistica dell’Inail
Uno strumento dinamico per conoscere e monitorare i dati sull’andamento delle aziende, degli addetti-anno assicurati, degli infortuni e delle malattie professionali
21/12/2023: Il calendario 2024 con la sicurezza in pillole
La sicurezza non è un hobby, è la vita: il calendario della sicurezza dello SPISAL dell’Ulss Dolomiti
20/12/2023: La Privacy sotto l’albero
I consigli del Garante per proteggere efficacemente i dati personali anche a Natale
19/12/2023: OiRA: rinnovato il sito web
Per promuovere una valutazione dei rischi senza soluzioni di continuità
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12