Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

18/05/2020: Fase 2, nuovo decreto sulle riaperture: ecco cosa prevede

Il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020 potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali. 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali. 

 

Spostamenti

NELLA STESSA REGIONE

A partire dal 18 maggio, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

 

TRA REGIONI DIVERSE

Fino al 2 giugno restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

A decorrere dal 3 giugno, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

 

DA E PER L'ESTERO

Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

 

DIVIETO DI MOBILITA' PER CHI È IN QUARANTENA

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus Covid-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n.19 del 2020.

 

DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI

Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

 

FUNZIONI RELIGIOSE

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

 

Attività economiche, produttive e sociali

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

 

MONITORAGGIO REGIONALE

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

 

Sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 

 

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

 

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

 

Consulta il decreto legge 16 maggio 2020, n.33 

Leggi il comunicato di Palazzo Chigi

 

Fonte: Ministero della Salute


28/02/2018: Industria 4.0 come miglioramento della sicurezza dei lavoratori

Da Napoli le proposte di flepar inail per investire in nuove tecnologie e prevenire gli infortuni


27/02/2018: La sicurezza sul lavoro in una prospettiva di genere

Si terrà a Trieste l'8 marzo il seminario gratuito "La sicurezza sul lavoro in una prospettiva di genere. Uomini e donne sono uguali?".


26/02/2018: Automazione, smart working, invecchiamento attivo

Le nuove sfide del lavoro tra incognite e opportunità


23/02/2018: Una disparità nella gestione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro

La nuova analisi ESENER-2


22/02/2018: Verifiche periodiche: pubblicato il diciassettesimo elenco dei soggetti abilitati

Con il Decreto direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 è stato adottato il diciassettesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi del Dgls 81/08.


21/02/2018: La protezione dai fulmini dei parchi avventura

I parchi avventura (percorsi acrobatici in altezza, percorsi su corde alte e percorsi vita sospesi) sono strutture composte da percorsi aerei, ponti tibetani ed altri elementi, realizzati in legno, corda e cavi d’acciaio.


20/02/2018: Ocjo alla sicurezza: uno spettacolo sugli ambienti di lavoro e di vita

L’Anmil pubblica un’intervista a Bruzio Bisignano in relazione ad un evento teatrale sugli ambienti di lavoro e di vita. Da formatore ad autore e interprete di testi teatrali.


19/02/2018: Protocollo d’intesa con la Società Italiana di Medicina del Lavoro

In materia di salute e sicurezza dei lavoratori il Ministro della Salute ha firmato un Protocollo d’intesa con la Società Italiana di Medicina del Lavoro.


16/02/2018: Attivo il nuovo portale delle valutazioni ambientali VAS e VIA

Il Ministero dell'Ambiente ha rinnovato nella veste grafica il portale per le valutazioni ambientali VAS e VIA. I contenuti sono ora conformi alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 104/2017.


15/02/2018: Ormai alle porte l’inizio della nuova campagna europea 2018-2019

Il 24 aprile avrà inizio la nuova campagna «Ambienti di lavoro sani e sicuri 2018-2019» sul tema delle sostanze pericolose.


14/02/2018: Come applicare la ISO 9001?

Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per l'applicazione della ISO 9001:2015


13/02/2018: Sicurezza sul lavoro: il sostegno dell’Inail in tre mosse

Più di 16 milioni di incentivi a fondo perduto e, inoltre, riduzione del premio e interventi di reinserimento e integrazione lavorativa: il 15 febbraio workshop e tavoli tematici presso la Camera di Commercio di Firenze sulle agevolazioni


12/02/2018: Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale

Indicazioni generali di buona pratica tecnica da adottare al fine di tutelare l'ambiente durante le attività di cantiere e le operazioni di ripristino dei luoghi.


08/02/2018: Neve in pista... casco in testa. Comportamento, segnaletica e attrezzature

Un opuscolo con un vademecum per chi pratica gli sport invernali.


07/02/2018: Utensili …a prova di vibrazione!

UNI EN ISO 28927-2:2017 “Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell'emissione vibratoria - Parte 2: Avvitatori, avvitadadi e cacciaviti”


06/02/2018: Tabella di marcia sugli agenti cancerogeni

Mobilitarsi per combattere i tumori legati all’attività lavorativa


05/02/2018: L’uso dell’arte come strumento educativo e di formazione alla salute e alla sicurezza

Convegno gratuito a Milano il 27 febbraio: Social art: l’uso dell’arte come strumento educativo e di formazione alla salute e alla sicurezza


02/02/2018: Sostanze chimiche: l’inquinamento da mercurio

Disponibile il Bollettino d'informazione Sostanze Chimiche - Ambiente e Salute di gennaio 2018


01/02/2018: Scale portatili: UNI EN 131-2:2017 Requisiti, prove, marcatura

Una norma per garantre la sicurezza delle scale portalili.


31/01/2018: Sicurezza in caso d’incendio: vocabolario

La norma EN ISO 13943 con il vocabolario base applicabile alla sicurezza in caso di incendio


62.5 63.5 64.5 65.5 66.5 67.5 68.5 69.5 70.5 71.5 72.5