18/05/2020: Fase 2, nuovo decreto sulle riaperture: ecco cosa prevede
Il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020 potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
Spostamenti
NELLA STESSA REGIONE
A partire dal 18 maggio, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
TRA REGIONI DIVERSE
Fino al 2 giugno restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
DA E PER L'ESTERO
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
DIVIETO DI MOBILITA' PER CHI È IN QUARANTENA
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus Covid-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n.19 del 2020.
DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
FUNZIONI RELIGIOSE
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
Attività economiche, produttive e sociali
A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
MONITORAGGIO REGIONALE
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.
Sanzioni
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Consulta il decreto legge 16 maggio 2020, n.33
Leggi il comunicato di Palazzo Chigi
Fonte: Ministero della Salute
31/10/2017: Revisione della direttiva sui cancerogeni e i mutageni in ambiente di lavoro
Una tappa importante nella lotta contro i tumori professionali.
30/10/2017: MonIQA: la app che mostra la qualità dell’aria
Un sistema che mette a disposizione dati aggiornati giornalmente sulla qualità dell’aria in tutto il paese
27/10/2017: Manuale SICURO GAS
Disponibile il Manuale “SICURO GAS” per un utilizzo sicuro del gas domestico
26/10/2017: Ascensore? No grazie!
Per uno stile di vita attivo anche sul lavoro.
25/10/2017: Investire nella salute e sicurezza sul lavoro per avere imprese di successo e sostenibili
Tutti perdono quando la sicurezza e la salute sul posto di lavoro sono trascurati.
24/10/2017: Infortuni e malattie professionali: i dati di INAIL
Online gli open data Inail dei primi nove mesi del 2017
20/10/2017: Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 2017
Settimana europea 2017: l’occasione migliore per promuovere ambienti di lavoro più sani e sicuri ad ogni età! Le iniziative in Europa, in tutta Italia e a Brescia.
20/10/2017: Albo Gestori Ambientali: cessione veicoli per trasporto rifiuti
Definite dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali modalità e requisiti per effettuare la cessione temporanea di veicoli per il trasporto transfrontaliero di rifiuti.
19/10/2017: KRACK Attack: violato il protocollo di sicurezza Wi-Fi WPA2
Gravi vulnerabilità nel protocollo WPA2 che protegge i dati scambiati in una rete wireless.
19/10/2017: La narrazione degli infortuni per il miglioramento delle attività di prevenzione: il RUOLO DEL RLS
Convegno gratuito a Milano il 24 ottobre.
18/10/2017: INL: circolare sull'omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori
Circolare n. 3/2017 sulla sorveglianza sanitaria: Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
17/10/2017: Lezioni gratuite di Rianimazione cardiopolmonare
Mass training “Society saving lives”: lezioni gratuite di BLSD dal 17 al 21 ottobre
16/10/2017: Protocollo Miur-Anmil per promuovere la prevenzione dei luoghi di vita e di lavoro
Divulgare la cultura della sicurezza e il valore della prevenzione tra i giovani e nel mondo della scuola.
16/10/2017: SicurezzAccessibile
La sicurezza sul lavoro dei ricercatori in zone a rischio geopolitico
13/10/2017: Esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e biologici
La Circolare n. 43 del 12 ottobre 2017 di INAIL sulle modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento.
12/10/2017: La salute mentale sul lavoro
La Giornata mondiale della salute mentale accende i riflettori sul posto di lavoro
11/10/2017: Indagine nazionale sulla salute e sicurezza sul lavoro
Indagine sui modelli partecipativi aziendali e territoriali per la salute e la sicurezza sul lavoro
10/10/2017: Infortuni: denuncia INAIL dal 12 ottobre 2017
Un nuovo obbligo in capo alle aziende.
09/10/2017: XV Rapporto sulla sicurezza delle scuole
Una scuola su quattro ha una manutenzione inadeguata
05/10/2017: 8 ottobre: Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro
L‘ANMIL celebra in tutta Italia la 67ᵃ Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro. A Cagliari la manifestazione nazionale con le massime autorità istituzionali
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76