Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

18/05/2020: Fase 2, nuovo decreto sulle riaperture: ecco cosa prevede

Il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020 potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali. 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali. 

 

Spostamenti

NELLA STESSA REGIONE

A partire dal 18 maggio, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

 

TRA REGIONI DIVERSE

Fino al 2 giugno restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

A decorrere dal 3 giugno, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

 

DA E PER L'ESTERO

Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

 

DIVIETO DI MOBILITA' PER CHI È IN QUARANTENA

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus Covid-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n.19 del 2020.

 

DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI

Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

 

FUNZIONI RELIGIOSE

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

 

Attività economiche, produttive e sociali

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

 

MONITORAGGIO REGIONALE

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

 

Sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 

 

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

 

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

 

Consulta il decreto legge 16 maggio 2020, n.33 

Leggi il comunicato di Palazzo Chigi

 

Fonte: Ministero della Salute


04/10/2017: REACH 2018: un tutorial

Come accedere ai servizi Cloud dell’ECHA


03/10/2017: Gli incendi di natura elettrica

Una guida pubblicata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a cura del Nucleo Investigativo Antincendi di Roma.


02/10/2017: Repository della documentazione sindacale sulla prevenzione dei rischi e la salute e sicurezza sul lavoro

La scheda informativa ripercorre la nascita e lo sviluppo del Centro ricerche e documentazione rischi e danni da lavoro (CRD), attivo dal 1974 al 1985.


29/09/2017: Amianto naturale: il rischio delle pietre verdi calabresi

Gli affioramenti ofiolitici presenti nella regione Calabria possono costituire un potenziale rischio per la salute umana


28/09/2017: Le 4 fasi essenziali della valutazione dei rischi

La nuova infografica sull’OiRA


27/09/2017: Lavoro sano e sicuro per i lavoratori interinali

I lavoratori interinali sono al centro di una nuova campagna dello SLIC


26/09/2017: Lavorare in salute e sicurezza a ogni età

Si terrà a Roma il 4 ottobre 2017, il convegno “Lavorare in salute e sicurezza a ogni età: ricerche e interventi organizzativi”.


25/09/2017: Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: pubblicato l'elenco dei soggetti abilitati

Con il Decreto direttoriale del 20 settembre 2017 è stato adottato il Quattordicesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e smi..


25/09/2017: Infortuni e malattie professionali: gli open data Inail dei primi otto mesi del 2017

Tra gennaio e agosto denunciati all’Istituto 422mila infortuni sul lavoro, 682 dei quali con esito mortale. Prosegue il trend in calo delle denunce relative a tecnopatie.


22/09/2017: Inail: un breve profilo

L’Inail ha ormai assunto anche la funzione strategica di Polo della Salute e della Sicurezza sul Lavoro in Italia.


20/09/2017: Scuola Sicura e Memory Safe

Progetto di Integrazione della Salute e Sicurezza nei curricula scolastici


19/09/2017: La tutela dal fumo passivo negli spazi confinanti o aperti non regolamentati dalla Legge 3/2003

I dati attuali relativi ai danni del fumo passivo.


18/09/2017: 10 volte sicurezza

Incontri gratuiti dedicati alla sicurezza in azienda.


15/09/2017: SGSL in sanità: un convegno

Convegno gratuito: I sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro in sanità: esperienze, confronti e prospettive


14/09/2017: Schede informative sul "Lavoro più sicuro e più sano ad ogni età"

Sicurezza e salute sul lavoro (SLL) nel contesto di una forza lavoro che invecchia.


13/09/2017: EU-OSHA aderisce alla campagna mondiale Visione Zero

Incidenti, danni e tutte le malattie sul lavoro si possono prevenire adottando le misure adeguate in tempo utile.


12/09/2017: Contro le fake news serve una sfida culturale

Serve una sfida culturale e l'avvocatura può vincerla


11/09/2017: Opuscolo sui tumori professionali

AUSL di Parma ha pubblicato un opuscolo “TUMORI PROFESSIONALI Aggiornamento 2015 QUADERNI DI MEDICINA DEL LAVORO - n°1”.


08/09/2017: Estate rovente, anche per gli infortuni sul lavoro

Il bilancio del Presidente ANMIL Bettoni sulla pubblicazione degli Open Data INAIL sui primi sette mesi del 2017.


08/09/2017: Infortunio: I tre errori più gravi che portano al rinvio a giudizio

Convegno a Verona il 22 settembre.


67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77