18/05/2020: Fase 2, nuovo decreto sulle riaperture: ecco cosa prevede
Il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020 potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
Spostamenti
NELLA STESSA REGIONE
A partire dal 18 maggio, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
TRA REGIONI DIVERSE
Fino al 2 giugno restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
DA E PER L'ESTERO
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
DIVIETO DI MOBILITA' PER CHI È IN QUARANTENA
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus Covid-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n.19 del 2020.
DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
FUNZIONI RELIGIOSE
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
Attività economiche, produttive e sociali
A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
MONITORAGGIO REGIONALE
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.
Sanzioni
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Consulta il decreto legge 16 maggio 2020, n.33
Leggi il comunicato di Palazzo Chigi
Fonte: Ministero della Salute
19/08/2016: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato - Regioni del 7 luglio sulla formazione RSPP
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e trascorsi 15 giorni, l'Accordo entra in vigore
05/08/2016: Disponibili le risorse della campagna europea 2016/2017
Disponibili le risorse relative alla campagna europea 2016-2017 “Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età”.
03/08/2016: Sistri: ultimi aggiornamenti
Aggiornamento Sezione Documenti
02/08/2016: Bando Isi-Agricoltura 2016
Stanziati 45 milioni di euro per il miglioramento della sicurezza nelle micro e piccole imprese
22/07/2016: Accordo RSPP: disponibile il testo approvato in Conferenza Stato Regioni
Pubblicato sul sito della Conferenza Stato-Regioni il nuovo accordo che modifica non solo percorsi formativi di RSPP/ASPP ma anche la formazione di molti altri soggetti che si occupano di gestione della sicurezza.
19/07/2016: Condanna dirigenti Olivetti restituisce giustizia a familiari vittime
Il commento del presidente ANMIL Franco Bettoni
18/07/2016: Prassi e strategie di riabilitazione innovative per la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro
Quali misure sono adottate attualmente e quali misure danno risultati positivi e sostenibili?
12/07/2016: Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio
Pubblicato il Decreto 8 giugno 2016 'Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
08/07/2016: Il testo del nuovo accordo sulla formazione RSPP/ASPP
In Conferenza Stato-Regioni è stato approvato un nuovo accordo che modifica la formazione alla sicurezza in Italia. In attesa del documento ufficiale, PuntoSicuro pubblica il testo arrivato il 7 luglio in Conferenza per l’approvazione definitiva.
07/07/2016: Approvata la revisione degli accordi sulla formazione RSPP
Sancito in Conferenza Stato-Regioni il nuovo Accordo in materia di formazione per la sicurezza sul lavoro.
07/07/2016: Corsi sulla sicurezza: undici inchieste su certificati falsi
Le violazioni dell'accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sempre più spesso finiscono in procura.
06/07/2016: Un bilancio infortunistico in chiaroscuro
Il commento di ANMIL all'andamento infortunistico del 2015
05/07/2016: La sfida della sicurezza e della salute sul lavoro
Che cosa si può fare nelle micro e piccole imprese?
04/07/2016: Il 7 luglio la possibile approvazione dell’Accordo sulla formazione RSPP
Arriva il 7 luglio, nella sede della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il testo della revisione dell’Accordo sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26 gennaio 2006.
01/07/2016: I rischi per la salute legati alle attività che si svolgono in piscina
Rischi dovuti all’attività in acqua, microbiologici, sostanze chimiche, affogamento o annegamento
30/06/2016: Strada e lavoro: un binomio ad alto rischio
La componente lavorativa ha un peso non indifferente nella incidentalità stradale.
29/06/2016: INAIL: la relazione annuale 2015
Disponibile la Relazione annuale 2015 con i dati statistici
29/06/2016: Privacy: la prima guida del Garante sul nuovo Regolamento Ue
Quali sono le principali novità contenute nel nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali?
28/06/2016: Un protocollo d’intesa tra Inail e Federchimica
Protocollo per l'attuazione delle attività in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
27/06/2016: Un incontro sulla tutela di salute e sicurezza negli appalti
A Chiusdino (SI) il 13 luglio 2016 si terrà il seminario tecnico “Verso il nuovo codice degli appalti. La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”.
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91