Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

18/05/2020: Fase 2, nuovo decreto sulle riaperture: ecco cosa prevede

Il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020 potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali. 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali. 

 

Spostamenti

NELLA STESSA REGIONE

A partire dal 18 maggio, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

 

TRA REGIONI DIVERSE

Fino al 2 giugno restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

A decorrere dal 3 giugno, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

 

DA E PER L'ESTERO

Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

 

DIVIETO DI MOBILITA' PER CHI È IN QUARANTENA

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus Covid-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n.19 del 2020.

 

DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI

Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

 

FUNZIONI RELIGIOSE

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

 

Attività economiche, produttive e sociali

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

 

MONITORAGGIO REGIONALE

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

 

Sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 

 

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

 

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

 

Consulta il decreto legge 16 maggio 2020, n.33 

Leggi il comunicato di Palazzo Chigi

 

Fonte: Ministero della Salute


22/03/2016: La sicurezza parte dalla scuola

Un convegno a Genova il 23 marzo 2016 sulla sicurezza a scuola per avere più sicurezza nelle aule scolastiche!


22/03/2016: Un nuovo progetto per ridurre lo stress sul lavoro

Approvato un progetto sullo stress lavoro correlato che coinvolge 9 stati europei. Permetterà la realizzazione di un’analisi comparativa e favorirà un’alleanza strategica per individuare idonee soluzioni.


21/03/2016: Furti di biciclette: attenti ai portabici!

La fantasia dei malviventi non ha limiti. Ecco un nuovo trucco, grazie al quale il furto delle biciclette diventa semplicissimo. Di Adalberto Biasiotti.


18/03/2016: Omessa denuncia malattia professionale: entrano in vigore le nuove sanzioni


18/03/2016: Quaderni per immagini: la sicurezza nei cantieri e la comunicazione

Un convegno per presentare i nuovi quaderni. I presenti riceveranno in omaggio gli otto opuscoli della collana.


17/03/2016: Anche i proprietari del capannone responsabili dei sette morti nel rogo di Prato

Nessuna violazione diretta delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ma la responsabilità di avere affittato per uso industriale un immobile che sapevano essere strutturalmente inadeguato a tal utilizzo.


16/03/2016: Prepariamoci sin da ora al nuovo regolamento generale per la protezione dei dati

E' bene che tutti coloro che si occupano di protezione dati personali si attivino fin da adesso, come ha fatto l’articolo 29 Working party. Di Adalberto Biasiotti


15/03/2016: Nuove disposizioni sui contenuti dei corsi di formazione di prevenzione incendi per i professionisti

Nota n.1284 del 2 febbraio 2016 che tiene conto dell’evoluzione della normativa in materia di prevenzione incendi


14/03/2016: La strada: prima causa di morte per i lavoratori

Per i lavoratori la strada rappresenta un pericolo costante e di assoluta gravità


14/03/2016: La sorveglianza sanitaria per i viaggi lavorativi all'estero

Il ruolo del medico competente nella gestione delle trasferte lavorative in paesi con scadenti condizioni igieniche


11/03/2016: Nuova regola tecnica per i depositi di gas naturale e di biogas

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale


11/03/2016: Mamma mia, quante frodi!

È stato recentemente pubblicato un documento della servizio informativo criminale degli Stati Uniti, che prende in esame le varie tipologie di frode, di cui restano vittime ogni giorno aziende e consumatori. Di A.Biasiotti.


10/03/2016: Nuova Direttiva VIA: disponibile il testo coordinato

traduzione non ufficiale del testo coordinato redatto dalla Commissione europea


09/03/2016: Milleproroghe: disposizioni sul SISTRI

Con la legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21 del Decreto 30 dicembre 2015, n. 210 sono state inserite nuove disposizioni in materia di SISTRI.


09/03/2016: Come prevenire le cadute in piano

Studio delle cause e proposta di soluzioni migliorative per la prevenzione


08/03/2016: Autotrasporto: regolamento 165/2014-tachigrafo

Dal 2 marzo 2016 sono entrate a pieno regime le disposizioni in materia di tachigrafo contenute nel Regolamento (UE) n. 165/2014.


08/03/2016: Una terminologia comune per la sicurezza delle informazioni

Tutte le informazioni contenute ed elaborate da un'organizzazione sono soggette a rischi potenziali.


08/03/2016: GIORNATA DELLA DONNA 2016

Vite di donne a confronto: come sono cambiati il lavoro e la tutela al femminile negli ultimi 50 anni. Il volume "Il vecchio e il nuovo" di ANMIL.


07/03/2016: Linee guida per la VIIAS nelle procedure di autorizzazione ambientale

La valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario


07/03/2016: Gli oneri di sicurezza aziendali vanno indicati sempre!

Consiglio di Stato, sentenza n. 5873 del 30 dicembre 2015


86.5 87.5 88.5 89.5 90.5 91.5 92.5 93.5 94.5 95.5 96.5