Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

18/05/2020: Fase 2, nuovo decreto sulle riaperture: ecco cosa prevede

Il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020 potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali. 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali. 

 

Spostamenti

NELLA STESSA REGIONE

A partire dal 18 maggio, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

 

TRA REGIONI DIVERSE

Fino al 2 giugno restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

A decorrere dal 3 giugno, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

 

DA E PER L'ESTERO

Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

 

DIVIETO DI MOBILITA' PER CHI È IN QUARANTENA

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus Covid-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n.19 del 2020.

 

DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI

Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

 

FUNZIONI RELIGIOSE

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

 

Attività economiche, produttive e sociali

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

 

MONITORAGGIO REGIONALE

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

 

Sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 

 

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

 

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

 

Consulta il decreto legge 16 maggio 2020, n.33 

Leggi il comunicato di Palazzo Chigi

 

Fonte: Ministero della Salute


27/07/2015: Esplosione di una fabbrica di fuochi d’artificio nel barese: 9 morti

Secondo le prime ricostruzioni a innescare la deflagrazione nello stabilimento è stato lo scoppio iniziale di un furgone.


24/07/2015: L’impegno a tutto campo dell’Inail per la gestione dello stress lavoro correlato

Dall’applicazione sul territorio della metodologia di valutazione alle attività di prevenzione


23/07/2015: Sollecitata una soluzione per i medici competenti depennati dall'elenco

Una lettera al Ministero della Salute per sollecitare una soluzione per i medici competenti depennati dall'elenco per non aver ottenuto i dovuti crediti.


22/07/2015: Precisazioni sugli spazi confinati

Un commento e chiarimento dell'Ing. Catanoso sull'argomento degli spazi confinati


20/07/2015: Riapre il Centro di riferimento per la Prevenzione Igiene e Sicurezza nel Florovivaismo

A partire dal primo luglio 2015 ha ripreso le attività il centro di Riferimento per la Prevenzione Igiene e Sicurezza nel Florovivaismo di Pistoia


17/07/2015: I 267 milioni di euro del bando Isi 2014 assegnati a 3.434 progetti

Il report incentivi Isi 2014


16/07/2015: Considerazioni del medico competente sul lavoro in altezza

Non esiste alcuna indicazione normativa che obblighi ad attivare la sorveglianza sanitaria per il lavoro in quota


15/07/2015: Disponibili gratuitamente alcune norme CEI in materia di normativa tecnica

E’ possibile accedere gratuitamente ad una serie di norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza.


14/07/2015: Una app per misurare il livello di rumore negli ambienti

Ora sarà possibile misurare il livello del rumore negli ambienti attraverso la app NoiseWatch


13/07/2015: Ondate di calore: il numero telefonico 1500 e i dati di accesso al servizio

Un resoconto delle telefonate al numero 1500 correlato alla campagna "Estate sicura 2015: come vincere il caldo".


10/07/2015: Informazione al Lavoratore sul significato della Sorveglianza Sanitaria

L'art. 25, comma 1, lettera g) del D.Lvo 81/08 prevede che il Medico Competente: "fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria..."


09/07/2015: Presentata la Relazione annuale Inail

Confermano l’andamento decrescente degli incidenti sul lavoro: nel 2014 437mila infortuni e 662 casi mortali


09/07/2015: Premio SIE 2015 “Ergonomia applicata”

Un premio per i progetti che prevedono l’applicazione di principi e misure dell’ergonomia fisica, cognitiva od organizzativa in ambienti di lavoro.


08/07/2015: Nota del Ministero sui "rifiuti" da sfalci e potature

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare chiarisce in una nota quando sfalci e potature non sono da classificare come rifiuti


07/07/2015: Report annuale sugli infortuni mortali e con feriti gravi nel settore agricolo

Il report con le dinamiche degli infortuni, le macchine coinvolte, ecc. nel settore agricolo e forestale


07/07/2015: Convegno sul rischio stress

Si svolgerà il prossimo 13 luglio a Cagliari il seminario organizzato da Inail "La prevenzione e la gestione dello stress lavoro-correlato: strumenti di valutazione e buone pratiche”,


06/07/2015: Decreto ministeriale sulla revisione periodica delle macchine agricole

Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.


03/07/2015: La prevenzione nei luoghi di lavoro: un confronto tra esperienze europee

La gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in quattro Paesi europei - Italia, Danimarca, Germania e Regno Unito


02/07/2015: Primi risultati ottenuti attraverso la partecipazione degli utenti al portale sicurezzainpratica.eu

I risultati raccolti per l’attività di Potatura Alberi: i rischi identificati, l’individuazione delle cause, delle misure di prevenzione


02/07/2015: Disponibili i risultati dell'indagine ESENER 2 sulla sicurezza e salute sul lavoro

Risultati della seconda edizione dell'indagine europea Eu-Osha sui rischi nuovi ed emergenti ESENER 2


98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108