Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

20/03/2015: Formazione addetti alla segnaletica stradale: scade il termine per l’aggiornamento degli esonerati

Il 20 aprile 2015 ipreposti e lavoratori addetti alla segnaletica stradale destinata alle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono effettuare l'aggiornamento di 3 ore.

Il 20 aprile 2015 scade il termine entro cui i preposti e lavoratori addetti alla revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative in presenza di traffico veicolare, che alla data del 20 aprile 2013 operavano in tale settore da almeno 12 mesi, sono tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento di cui al punto 10 del decreto interministeriale 4 marzo 2013, essendo esonerati dal corso di formazione di cui al punto 5 dello stesso decreto.
L'aggiornamento va garantito per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici.
A riguardo, si ritiene utile richiamare l'interpello formulato dall'Ance alla relativa Commissione in merito al numero massimo di partecipanti ai corsi di aggiornamento tecnico-pratici.
La Commissione ha puntualizzato che il contenuto tecnico-pratico previsto nel corso di aggiornamento, qualora non si concretizzi in attività svolte direttamente dal discente e relative alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, non è da ritenersi ''attività addestrative pratiche'' (per cui opererebbe il vincolo del rapporto istruttore/allievi di 1 a 6), pertantoil vincolo è costituito dal numero massimo dei partecipanti per ogni corso pari a 25 unità.
Si sottolinea inoltre che il requisito dell'avere operato nel settore per un periodo di 12 mesi, come anche chiarito all'Ance dal Ministero del lavoro (vedi lettera allegata), si considera soddisfatto non solo nel caso in cui il soggetto abbia svolto continuativamente l'attività nel settore di riferimento, ma anche nel caso in cui il soggetto dimostri di aver svolto l'attività, in modo non continuativo ma complessivo, per almeno 12 mesi nel triennio anteriore al 20 aprile 2013 (data di entrata in vigore del regolamento).
In tali circostanze il datore di lavoro dovrà dimostrare l'operatività del lavoratore in modo non equivoco mediante adeguata documentazione.
 
Fonte: ANCE


116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126