28/01/2019: Giornata nazionale della protezione dei dati personali
Il 28 gennaio è stato dichiarato giornata nazionale della protezione dei dati personali in Europa: vediamo le novità.
Già da qualche tempo, il 28 gennaio rappresenta un appuntamento speciale, per tutti coloro che sono interessati alla protezione dei dati personali. Quest’anno l’appuntamento è particolarmente importante, perché due giorni prima il comitato europeo per la protezione dei dati ha portato a termine la sesta sessione plenaria, con interessanti novità.
Per celebrare degnamente la giornata europea della protezione dei dati, ormai codificata al 28 gennaio di ogni anno, il comitato europeo per la protezione dati personali ha tirato le somme di poco meno di un anno di attività, con un bilancio estremamente positivo, che è stato illustrato durante la sesta assemblea plenaria.
Ecco di seguito i temi principali trattati.
Il comitato europeo ha analizzato il rapporto che ha messo sotto controllo, per la seconda volta, le modalità di attuazione dello EU-USA privacy shield. Il comitato ha preso buona nota del fatto che gli Stati Uniti si stanno sforzando per attuare correttamente l’accordo sopra menzionato, adottando un processo di certificazione iniziale, avviando tutta una serie di ispezioni e monitoraggi, e pubblicando tutt’una serie di documenti importanti, alcuni dei declassificati da una tutela di segretezza, che hanno rappresentato passi significativi per una corretta attuazione dell’accordo. In particolare, è stato finalmente designato un Ombudsman permanente, con l’incarico di gestire tutte le lagnanze che potrebbero essere presentate da interessati europei, nei confronti di cittadini e aziende americane. Vi sono tuttavia ancora delle lacune che devono essere messe sotto controllo, ad esempio la mancanza di garanzie concrete circa la raccolta indiscriminata di dati personali di cittadini europei, come dimostrato da clamorosi titoli di stampa, di cui certamente i nostri lettori sono già al corrente. Con l’occasione, il comitato ha sottolineato il fatto che il nuovo Ombudsman deve essere dotato di poteri coercitivi realmente incisivi, perché la sua funzione di tutela dei dati personali possa essere sufficientemente credibile. Un’altra area, infine, che ha richiamato l’attenzione del comitato riguarda il fatto che i dati personali di cittadini europei, trasferiti negli Stati Uniti, potrebbero essere trasferiti verso altri paesi, senza rispettare le rigide regole garantistiche, che sono previste dal regolamento europeo.
Il secondo argomento preso in considerazione riguarda la Brexit, per quanto riguarda le conseguenze nei confronti della protezione dei dati. Ad oggi, è bene sottolineare il fatto che il Regno Unito ha fatto di tutto per rendere questa eventuale separazione meno traumatica, ad esempio facendo in modo che le regole in vigore nel Regno Unito possano far sì che la commissione europea conceda una decisione adeguatezza al Regno Unito, anche dopo la Brexit.
La commissione europea ha presentato una serie di quesiti al comitato europeo in merito alle modalità con cui è bene proteggere i dati personali, che vengono acquisiti e trattati durante test clinici. Il comitato ha espresso una opinione, che prende in particolare in esame le basi legali che permettono di svolgere dei test clinici e le modalità con cui i dati acquisiti possono essere usati a finalità scientifiche. Questa opinione verrà comunicata alla commissione europea.
Un altro tema che ha attirato l’attenzione del comitato riguarda l’elenco delle attività di trattamento, per le quali è obbligatorio svolgere una valutazione di impatto. In particolare, il comitato ha esaminato le proposte che provengono da due paesi dell’unione europea, vale a dire la Norvegia e Liechtenstein. Queste due opinioni seguono le altre 22 opinioni, che sono state adottate durante l’assemblea plenaria di settembre, e le altre quattro opinioni adottate durante la sessione di dicembre. L’esame congiunto di tutte queste opinioni permette di offrire un prezioso strumento di valutazione a tutti i titolari del trattamento, che possono avere dubbi in merito all’opportunità o meno di sviluppare una valutazione di impatto.
Ricordo con l’occasione che il comitato ha espresso qualche dubbio sull’elenco di trattamenti, sottoposto dalla nostra autorità Garante, che è stato ritenuto troppo restrittivo.
Un altro argomento che ha attirato notevole attenzione riguarda l’adozione delle linee guida finali, sugli schemi di certificazione. Queste linee guida sono state sottoposte ad inchiesta pubblica e quindi il documento risultante è oggi praticamente definitivo. Al documento è stato aggiunto un nuovo annesso ed è così in grado di offrire criteri oggettivi, che possono essere utilizzati per mettere a punto dei meccanismi di certificazione, in conformità alle indicazioni dell’articolo 42 e 43 del regolamento generale. Queste linee guida esplorano quindi gli obiettivi dello schema di certificazione. Grazie a queste linee guida, tutti i paesi membri e le autorità Garanti, nonché gli organi di accreditamento nazionale, come ad esempio in Italia Accredia, potranno riesaminare i criteri di certificazione che utilizzano, per il rilascio delle appropriate approvazioni.
Infine, il comitato ha preso in esame una richiesta, che è provenuta dall’autorità di supervisione australiana, in altre parole il Garante australiano, sulle modalità con cui bisogna impostare e sviluppare una notifica di violazione dei dati. In particolare, la richiesta proveniente dalla Australia faceva riferimento al fatto che fosse o meno obbligatorio pubblicare anche i nomi dei titolari coinvolti, e non solo la violazione. In altre parole, se era obbligatorio dire anche il nome del peccatore, oltre ad illustrare il peccato commesso. Il Comitato europeo ha dato quindi dei chiarimenti sulle modalità con cui le autorità di supervisione nazionale possono gestire la pubblicazione di informazioni afferenti alla violazione dei dati.
Ancora una volta, raccomando a tutti i lettori di seguire attentamente le attività del comitato europeo per la protezione dei dati, in quanto è ben noto che il regolamento sta attraversando una fase di attuazione ed interpretazione, di cui titolari e responsabili del trattamento della protezione dei dati debbono essere sempre e tempestivamente al corrente.
Adalberto Biasiotti
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