30/09/2019: Il diritto all'oblio riordina il web
Intervento di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali
Caro direttore,
il tema della governance della società digitale sempre più spesso irrompe, con la forza delle grandi "questioni democratiche", nel diritto europeo, nel tentativo di delineare il miglior equilibrio tra innovazione e libertà. La Corte di giustizia, con due sentenze ha trattato, tra ombre e luci, alcuni aspetti importanti del rapporto tra informazione, nuove tecnologie e dignità, attraverso il prisma del diritto all'oblio.
Esso nasce, vent'anni fa, come diritto a non subire gli effetti pregiudizievoli della ripubblicazione, a distanza di tempo, di una notizia pur legittimamente diffusa in origine ma non più attuale. Il rapporto lineare tra attualità della notizia, pubblicazione e oblio è mutato profondamente con l'avvento delle nuove tecnologie. La rete annulla la distanza temporale tra una pubblicazione e la successiva, ospitando senza soluzione di continuità notizie anche risalenti, spesso superate dagli eventi e per ciò non più attuali.
Lo stesso diritto all'oblio ha così subito una metamorfosi importante, arricchendo il suo contenuto e avvalendosi di strumenti di tutela diversi. Tra questi ha assunto un rilievo determinante, anche grazie alla sentenza Costeja della stessa Corte del 2014, la deindicizzazione di notizie pur legittimamente pubblicate in origine, ma divenute inattuali per il tempo trascorso. Da allora, sempre più rilevante è stato il ricorso, da parte dei cittadini, a questo rimedio, per garantire il "diritto al ridimensionamento della propria visibilità mediatica", rispetto all'implicazione forse più pregnante dell'informazione in rete: la capacità di attribuire a ciascuno, con la pervasività di un mezzo planetario e la potenza dell'indicizzazione, nuove identità, spesso insensibili al trascorrere del tempo.
E proprio questo aspetto è sviluppato dalla nuova pronuncia della Corte di giustizia, con alcune implicazioni particolarmente rilevanti per la cronaca giudiziaria. Il profilo della persona, stilato dal motore di ricerca organizzando le notizie indicizzate, deve secondo la Corte rifletterne la condizione (anche giudiziaria) attuale, rimuovendo quindi i link ad articoli non aggiornati all'evoluzione processuale, ogniqualvolta l'impatto negativo sull'identità sia sproporzionato rispetto all'esigenza di agevole reperibilità della notizia. Così, anche qualora tale esigenza non sia recessiva e non si debba, dunque, deindicizzare, le informazioni restituite dal motore di ricerca dovranno essere visualizzate in modo da riflettere la posizione giudiziaria attuale della persona. La notizia dell'assoluzione non deve, ad esempio, essere posta in coda a una pluralità di link più risalenti, relativi all'imputazione, alle misure cautelari, persino alla condanna non definitiva. Dev'essere, insomma, il criterio dell'esattezza e dell'aggiornamento (e non quello del numero dei click) a governare l'algoritmo dei motori di ricerca i quali, titolari di un ruolo sempre più centrale rispetto all'informazione in rete, non possono affidare alla mera lex informatica decisioni così rilevanti sui diritti fondamentali.
La nuova sentenza aggiunge, dunque, un altro tassello al rafforzamento della responsabilizzazione delle piattaforme rispetto ad attività che hanno un impatto determinante sui diritti fondamentali, utilizzando anche la tecnica in funzione di tutela anziché di limitazione delle libertà. A tali tecniche dovrà peraltro farsi ricorso, per impedire che la limitazione della deindicizzazione alle sole pagine europee dei motori di ricerca - confermata in questi giorni con un'altra e meno "coraggiosa" sentenza della Corte - finisca per vanificare una delle conquiste più importanti di questi anni: il diritto all'oblio, appunto.
Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali
Fonte: GarantePrivacy
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74.5 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5 81.5 82.5 83.5 84.5