19/03/2019: Il regolamento europeo sui DPI n. 2016/425
Un provvedimento con molte scadenze
Come è noto il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale (DPI) è stato pubblicato il 31/03/2016 sulla Gazzetta Ufficiale della UE (GUUE) n. L81/51.
Si tratta di un provvedimento atteso da anni che ha abrogato la Direttiva 89/686/CEE del 21/12/19891che, in Italia, era stata recepita con il D. Lgs. n. 475/19962.
Non è cambiato l’obiettivo del provvedimento che, come in passato, stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori. Però, diversamente da quanto avvenuto nel 1989, l'UE. ha
deciso di utilizzare uno strumento giuridico diverso. Si è preferito infatti adottare un “regolamento” in quanto, questa forma giuridica, permette di rendere obbligatorie ed operative le nuove regole per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea senza bisogno di un successivo recepimentog.
Sono diverse le necessità legate ad una nuova regolamentazione sui DPI. In primo luogo con il nuovo regolamento n. 2016/425 si opera l'allineamento della precedente direttiva 89/686/CEE, al "Nuovo Quadro Normativo" (NGN), ed in particolare alla decisione n. 768/2008/CE4, nonché alle disposizioni del trattato sul funzionamento della Unione Europea (TFUE), dopo il trattato di Lisbona. Oltre a ciò, secondo l’UE., l‘esperienza ottenuta con l'applicazione della direttiva 89/686/CEE ha evidenziato limiti e incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità. Era dunque opportuno rivedere e migliorare alcuni
aspetti della direttiva 89/686/CEE al fine di tener conto di tale esperienza e di fornire chiarimenti in merito al quadro nel quale i DPI possono essere resi disponibili sul mercato.
Il nuovo provvedimento è costituito da 48 articoli e 10 allegati e, come detto, stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e fissa le norme sulla libera circolazione dei DPI
nell'UE. (art. 1). L'applicazione del regolamento vede alcune esclusioni (art. 2 comma 2). Esso infatti non si applica ai DPI:
a) progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell‘ordine pubblico;
b) progettati per essere utilizzati per l'autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive;
c) progettati per l'uso privato per proteggersi da: i) condizioni atmosferiche non estreme; ii) umidità e ac qua durante la rigovernatura;
d) da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;
e) perla protezione della testa, del viso 0 degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e
ciclomotori.
I”dispositivi di protezione individuale” sono definiti (art. 3 comma 1) come:
a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi perla sua salute 0 sicurezza;
b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;
c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono
fissaggio prima dell'uso.
I DPI sono messi a disposizione sul mercato solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati secondo i fini cui sono destinati, soddisfano le norme del regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni (art. 4) e devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, di cui all'allegato II, ad essi applicabili (art. 5).
Va segnalato che il nuovo provvedimento non pregiudica il diritto degli Stati membri, in particolare nell'attuazione della direttiva 89/656/CEE (oggi recepita con il titolo III capo II del D. Lgs. n 81/2008), di stabilire prescrizioni relative all‘uso dei DPI, a condizione che tali prescrizioni non riguardino la progettazione dei DPI immessi sul mercato conformemente al regolamento (art. 6).
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Continua la lettura del documento "Il regolamento europeo sui DPI n. 2016/425: un provvedimento con molte scadenze" (pdf) - Prevenzione in corso, N. 4 (2018)
Michele Montrano
S.C. Servizio di Prevenzione e Sicurezza nein Ambienti di Lavoro ASL T03 della Regione Piemonte
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