Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

19/03/2019: Il regolamento europeo sui DPI n. 2016/425

Un provvedimento con molte scadenze

Come è noto il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale (DPI) è stato pubblicato il 31/03/2016 sulla Gazzetta Ufficiale della UE (GUUE) n. L81/51.

Si tratta di un provvedimento atteso da anni che ha abrogato la Direttiva 89/686/CEE del 21/12/19891che, in Italia, era stata recepita con il D. Lgs. n. 475/19962.

Non è cambiato l’obiettivo del provvedimento che, come in passato, stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori. Però, diversamente da quanto avvenuto nel 1989, l'UE. ha
deciso di utilizzare uno strumento giuridico diverso. Si è preferito infatti adottare un “regolamento” in quanto, questa forma giuridica, permette di rendere obbligatorie ed operative le nuove regole per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea senza bisogno di un successivo recepimentog.

Sono diverse le necessità legate ad una nuova regolamentazione sui DPI. In primo luogo con il nuovo regolamento n. 2016/425 si opera l'allineamento della precedente direttiva 89/686/CEE, al "Nuovo Quadro Normativo" (NGN), ed in particolare alla decisione n. 768/2008/CE4, nonché alle disposizioni del trattato sul funzionamento della Unione Europea (TFUE), dopo il trattato di Lisbona. Oltre a ciò, secondo l’UE., l‘esperienza ottenuta con l'applicazione della direttiva 89/686/CEE ha evidenziato limiti e incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità. Era dunque opportuno rivedere e migliorare alcuni
aspetti della direttiva 89/686/CEE al fine di tener conto di tale esperienza e di fornire chiarimenti in merito al quadro nel quale i DPI possono essere resi disponibili sul mercato.

Il nuovo provvedimento è costituito da 48 articoli e 10 allegati e, come detto, stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e fissa le norme sulla libera circolazione dei DPI
nell'UE. (art. 1). L'applicazione del regolamento vede alcune esclusioni (art. 2 comma 2). Esso infatti non si applica ai DPI:

a) progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell‘ordine pubblico;

b) progettati per essere utilizzati per l'autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive;

c) progettati per l'uso privato per proteggersi da: i) condizioni atmosferiche non estreme; ii) umidità e ac qua durante la rigovernatura;

d) da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;

e) perla protezione della testa, del viso 0 degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e
ciclomotori.

 

I”dispositivi di protezione individuale” sono definiti (art. 3 comma 1) come:

a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi perla sua salute 0 sicurezza;

b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;

c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono
fissaggio prima dell'uso.

 

I DPI sono messi a disposizione sul mercato solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati secondo i fini cui sono destinati, soddisfano le norme del regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni (art. 4) e devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, di cui all'allegato II, ad essi applicabili (art. 5).

 

Va segnalato che il nuovo provvedimento non pregiudica il diritto degli Stati membri, in particolare nell'attuazione della direttiva 89/656/CEE (oggi recepita con il titolo III capo II del D. Lgs. n 81/2008), di stabilire prescrizioni relative all‘uso dei DPI, a condizione che tali prescrizioni non riguardino la progettazione dei DPI immessi sul mercato conformemente al regolamento (art. 6).

...

 

Continua la lettura del documento "Il regolamento europeo sui DPI n. 2016/425: un provvedimento con molte scadenze" (pdf) - Prevenzione in corso, N. 4 (2018)

 

Michele Montrano
S.C. Servizio di Prevenzione e Sicurezza nein Ambienti di Lavoro ASL T03 della Regione Piemonte

 

 

 


16/02/2015: Reach. Guida Echa: Orientamenti per gli utilizzatori a valle


16/02/2015: UNI 11347/2015: riduzione dell’esposizione a rumore nei luoghi di lavoro


13/02/2015: La preghiera dei vigili del fuoco


13/02/2015: Disponibili i bollettini di informazione su biocidi e gestione delle sostanze chimiche

Disponibili i bollettini di informazione su biocidi e gestione delle sostanze chimiche


12/02/2015: L‘evoluzione della tutela sanitaria Inail dalla cura al reinserimento


12/02/2015: Nuova scheda sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante


11/02/2015: Telefoni cellulari: come ridurre il rischio di esposizione a radiofrequenze


11/02/2015: La sicurezza nei lavori sulle coperture. Sistemi di prevenzione e protezione contro la caduta dall’alto


10/02/2015: Amianto, il pericolo corre anche nelle tubature dell’acqua


10/02/2015: Adeguamento antincendio degli hotel: nuova proroga?


09/02/2015: Internet: adottate dagli Ixp le misure di sicurezza richieste dal Garante


09/02/2015: La "Scuola Sicura" della Regione Lombardia


06/02/2015: Truck and Bus: campagna di controlli su mezzi pesanti


06/02/2015: INAIL: disponibili due software per la sicurezza del macchinario


06/02/2015: Inail: il rischio chimico nella bonifica dei siti contaminati


06/02/2015: Seminario gratuito sulla prevenzione incendi


05/02/2015: Un film per raccontare la morte delle operaie di Barletta nel 2011


05/02/2015: INAIL: Autoliquidazione entro il 16 febbraio


04/02/2015: Cassazione: confermate le condanne per il crollo al Liceo Darwin


04/02/2015: La gestione del rischio da campi elettromagnetici in Italia


108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118