27/05/2020: Il video su sorveglianza sanitaria e medico competente
Online il video di INAIL con le indicazioni su una funzione essenziale in azienda, in particolare alla ripresa delle attività produttive: il medico competente.
ROMA – La sorveglianza sanitaria periodica nel luogo di lavoro rappresenta una misura di prevenzione di carattere generale, quindi non va interrotta, in particolar modo nell’attuale fase di ripresa delle attività produttive. A ricordarlo è il punto dodici del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro”, sottoscritto tra le parti sociali il 14 marzo e integrato il 24 aprile scorso, che contiene previsioni di carattere generale dirette a tutelare salute e sicurezza dei lavoratori nello svolgimento delle attività produttive.
Pubblicato il nuovo filmato. Il nuovo video, online sul portale Inail, spiega questo punto del documento sottoscritto tra le parti sociali, inserendosi nella serie composta da 14 brevi filmati che ne illustrano l’intero contenuto.
La sorveglianza sanitaria deve quindi proseguire, osservando il “decalogo” del Ministero della salute. Il medico competente, che collabora con il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, svolge un ruolo importante, non solo per l’informazione e la formazione ai lavoratori, ma anche perché può intercettare possibili casi e sintomi di contagio. Alla ripresa delle attività, è opportuno coinvolgerlo per identificare i soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di quelli con pregressa infezione da COVID-19.
Visita medica per il reinserimento lavorativo dopo l’infezione da Covid-19. In particolare, nei confronti dei soggetti con pregressa infezione da Covid-19, il medico competente, previa presentazione della certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Dl Rilancio, introdotta sorveglianza sanitaria eccezionale. Il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, all’art. 83, ha previsto una sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti dei lavoratori più a rischio, fino alla cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale. Si tratta dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio per età o per immunodepressione, per gli esiti di patologie oncologiche o a causa dello svolgimento di terapie salvavita o, comunque, perché affetti da altre patologie che costituiscono un maggior rischio. Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale potrà essere richiesta all’Inail, che per queste finalità è anche autorizzato all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto, previa convenzione con Anpal. Un decreto interministeriale stabilirà la tariffa per le prestazioni effettuate.
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
In questo tredicesimo video si illustra il procedimento di sorveglianza sanitaria che deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute, privilegiando le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. Viene ribadita l’importanza della continuità dell’attività di sorveglianza sanitaria periodica, quale ulteriore misura di prevenzione di carattere generale. Il medico competente, oltre a collaborare con il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nell’integrare e proporre le misure di regolamentazione per contenere il contagio, provvede a segnalare, sempre nel pieno rispetto della privacy, situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse del personale, con particolare attenzione all’età dei soggetti. Nel caso di reinserimento lavorativo di persone con pregressa infezione da Covid-19, il medico competente, in seguito alla presentazione del certificato di avvenuta negativizzazione del tampone, effettua la visita propedeutica alla ripresa dell’attività, per verificare l’idoneità o l’eventuale ricollocazione in altra mansione.
Fonte: INAIL
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72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5 81.5 82.5