23/03/2020: In provincia di Rimini è richiesta la valutazione del rischio da contagio da Covid-19
L'ordinanza della Regione Emilia Romagna che introduce l'obbligo della valutazione del rischio Coronavirus per alcune attività
Pubblicata sul BURERT n. 80 del 20.03.2020 della Regione Emilia Romagna l'"ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 MARZO 2020, N. 44 Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al territorio della provincia di Rimini." che introduce in modo chiaro l'obbligo di aggiornare il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 con misure di prevenzione del contagio da Covid-19 per le attività produttive di beni alimentari e di quelle attività produttive di beni con accertate esigenze di produzione finale e di spedizione di prodotti giacenti in magazzino, che risulteranno escluse dalprovvedimento di sospensione dell'attività.
"Ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, con riferimento al territorio della Provincia di Rimini, sono adottate le seguenti, ulteriori misure:
1. È disposta la sospensione delle attività produttive di beni e servizi da parte di persone fisiche e aziende sul territorio della Provincia di Rimini ad esclusione di:
- attività produttive di beni alimentari e di quelle attività produttive di beni con accertate esigenze di produzione finale e di spedizione di prodotti giacenti in magazzino, a condizione che operino esclusivamente attraverso l’attuazione di idonei protocolli organizzativi e operativi, previa redazione di specifici DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 che prevedano misure di prevenzione del contagio quali:
- impiego di personale prioritariamente proveniente dal distretto sanitario della Provincia di Rimini in cui ha sede l’azienda;
- utilizzo di ogni dispositivo di protezione specifica dal contagio necessario (mascherine, guanti e kit);
- sistematica sanificazione degli ambienti di lavoro;
- rispetto della distanza tra le persone superiore a 1,5 metri;
- scaglionamenti degli orari di ingresso per impedire afflussi di personale in contemporanea;
- impiego del personale in presenza strettamente limitato al contingente essenziale alle attività sopra indicate e ampio ricorso al lavoro a distanza e smart working;
- chiusura di spogliatoi e luoghi di aggregazione all’interno e all’esterno delle strutture produttive;
- divieto di riunioni sia all’esterno e all’interno dell’azienda con presenza fisica;
- chiusura degli accessi alle persone che non hanno rapporto di lavoro con le aziende.
Ricordiamo che in caso di omissione della valutazione dei rischi obbligatoria ex 271 del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro è sanzionato con l'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 282, c. 1].
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