18/10/2017: INL: circolare sull'omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori
Circolare n. 3/2017 sulla sorveglianza sanitaria: Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Il 12 ottobre 2017 L'INL ha fornito ai propri Uffici territoriali chiarimenti inerenti l'omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a un rischio specifico.
In particolare la lettera circolare n. 3/2017 illustra le tre ipotesi cui ricondurre i comportamenti omissivi dell'obbligo per ognuna delle quali sono previste specifiche sanzioni penali ed amministrative.
Prot. n. 3/2017
In considerazione di quanto sopra premesso, si ritiene che la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria sia riconducibile alla violazione dell’obbligo sancito dai seguenti articoli del d.lgs. n. 81/2008: a) art. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.); b) art 18 comma 1 lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria; c) art. 18 comma 1 lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.
IL CAPO DELL’ISPETTORATO Paolo Pennesi |
Fonte: INL
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